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Legge

L.R. Liguria 6/2005

Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali

Normativa regionaleL.R. Liguria 6/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Regione le misure di protezione fitosanitaria contro introduzione e diffusione di organismi nocivi per vegetali e prodotti vegetali, con controlli, autorizzazioni, registri, sanzioni e poteri di sospensione/revoca. Prevede un regime transitorio per le autorizzazioni pregresse e la revoca della delega dal 1° gennaio 2006. Restano escluse sementi, piante da rimboschimento e materiali di moltiplicazione della vite nei limiti indicati.

Disciplina fitosanitaria per vegetali e prodotti vegetali

Disciplina fitosanitaria per la produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali

La legge detta, per la Regione interessata, le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale. La disciplina opera in ambito regionale e si applica ai soggetti e alle attività ivi localizzati o comunque sottoposti ai controlli fitosanitari regionali.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La normativa regionale riguarda la protezione fitosanitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali, ma esclude espressamente alcuni settori già regolati da discipline speciali:

  • produzione e commercio di sementi e piante da rimboschimento;
  • attività sementiera, salvo quanto richiamato per i rivenditori di sementi ortive della categoria standard;
  • produzione e commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Competenze della Regione e del servizio fitosanitario regionale

La Regione, tramite il servizio fitosanitario regionale, esercita il controllo fitosanitario sui vegetali e prodotti vegetali ottenuti nel territorio regionale e destinati al consumo nell’Unione europea o all’esportazione, nonché su quelli importati attraverso i punti di entrata autorizzati. Al servizio fitosanitario spetta l’applicazione delle norme fitosanitarie sul territorio regionale e, in particolare, il controllo e la vigilanza, l’esecuzione di analisi specialistiche, l’istituzione di quarantene, l’adozione di misure anche distruttive sui materiali contaminati e l’assistenza tecnica per il miglioramento fitosanitario.

Poteri operativi e supporto tecnico

Per svolgere le funzioni di vigilanza e controllo, il servizio fitosanitario può:

  • eseguire controlli sui vegetali e prodotti vegetali;
  • avvalersi di laboratori accreditati e di istituti di ricerca e sperimentazione agraria per le analisi;
  • istituire quarantene fitosanitarie;
  • imporre la distruzione di vegetali, prodotti vegetali, imballaggi, recipienti e altri materiali veicolo di diffusione;
  • fornire assistenza tecnica alle imprese. Il laboratorio fitopatologico regionale costituisce il supporto specialistico necessario. Ai destinatari delle misure non spetta alcun indennizzo; in caso di inerzia e in situazioni di particolare gravità la Regione può intervenire direttamente, rivalendosi sui soggetti inadempienti.

Ispettori fitosanitari

Le funzioni di controllo sono svolte da ispettori fitosanitari individuati tra i dipendenti regionali del servizio fitosanitario, almeno di categoria C, con specifici requisiti di studio e formazione o tirocinio. Sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, che rilascia il documento di riconoscimento e ne dà comunicazione al Ministero competente. Gli ispettori esercitano le funzioni previste dalla legge statale sulla difesa delle piante per un triennio prorogabile e decadono per cessazione dal servizio, collocamento a riposo, assegnazione ad altre funzioni incompatibili, sanzioni disciplinari o altre cause previste dalla normativa o da provvedimenti regionali.

Autorizzazione regionale per attività vivaistiche e commerciali

Per svolgere attività vivaistica e per produrre o commercializzare vegetali e prodotti vegetali, i soggetti con sede nel territorio regionale devono essere muniti di specifica autorizzazione regionale. L’obbligo riguarda, tra gli altri:

  • produttori e commercianti di piante e materiali di propagazione;
  • produttori, centri di raccolta o spedizione che commercializzano patate da consumo o frutti di agrumi, con esclusione dei soli produttori che vendono al minuto nella propria azienda;
  • rivenditori di sementi ortive della categoria standard che riconfezionano le confezioni;
  • altri produttori e commercianti di vegetali e prodotti vegetali soggetti alla direttiva comunitaria richiamata. L’autorizzazione regionale sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Procedimento di rilascio e durata dell’autorizzazione

La domanda va presentata al servizio fitosanitario regionale, che decide entro 90 giorni. L’autorizzazione è personale e decade in caso di morte del titolare o di variazione della titolarità dell’impresa con modifica della partita IVA. Il successore o subentrante deve presentare una nuova domanda entro 30 giorni, potendo proseguire l’attività fino al rilascio del nuovo titolo. In caso di diniego, il servizio fissa un termine per la commercializzazione del materiale già presente in azienda. Il dirigente del servizio approva il modello di domanda, la documentazione da allegare e i requisiti di professionalità richiesti.

Obblighi del titolare autorizzato

Il titolare deve:

  • comunicare la cessazione dell’attività entro 60 giorni;
  • comunicare entro 30 giorni ogni variazione dei dati della domanda, esclusi quelli sulle superfici utilizzate;
  • tenere in azienda la planimetria dei terreni e delle strutture;
  • accompagnare i prodotti con il passaporto delle piante quando previsto;
  • non commercializzare o cedere vegetali e prodotti vegetali con gravi infezioni o infestazioni in atto;
  • rispettare le prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario. Per i soggetti che commerciano solo vegetali e prodotti vegetali non prodotti o coltivati in azienda, gli obblighi sono ridotti ad alcune sole lettere previste dalla legge.

Registro regionale dei produttori

Presso il servizio fitosanitario è istituito il Registro regionale dei produttori, nel quale sono iscritti i soggetti autorizzati. Il registro regionale sostituisce, per tali fini, tutti i registri previsti da norme nazionali o comunitarie in materia.

Controlli sulla produzione, circolazione interna ed esportazione

Le attività soggette ad autorizzazione sono sottoposte a vigilanza mediante controlli ordinari, periodici e a campione. Per le partite destinate all’esportazione verso Paesi extra UE, il controllo è attestato con rilascio del certificato fitosanitario per l’esportazione conforme alle esigenze del Paese di destinazione.

Commercio al dettaglio e commercio su aree pubbliche

Il commercio al dettaglio di materiali di propagazione, fronde e fiori recisi e piante in vaso non è soggetto ad autorizzazione. Il commercio su aree pubbliche di materiale di propagazione è consentito secondo la normativa vigente, ma è esclusa la forma itinerante.

Punti di entrata e tariffario

La Regione deve assicurare i requisiti dei centri ispettivi necessari per i controlli fitosanitari sui vegetali e prodotti vegetali importati attraverso i punti di entrata autorizzati presenti sul territorio regionale, acquisendo i servizi, le strutture e le attrezzature necessarie. La Giunta regionale individua inoltre i servizi resi a pagamento, le modalità di pagamento e il relativo tariffario.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni pecuniarie per diverse violazioni, tra cui:

  • esercizio dell’attività senza autorizzazione;
  • commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate;
  • mancato rispetto di taluni obblighi del titolare autorizzato;
  • mancata comunicazione delle variazioni dei dati;
  • inosservanza delle prescrizioni del servizio fitosanitario;
  • commercio itinerante di materiale di propagazione. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali della normativa nazionale. Si applicano inoltre la legge n. 689/1981 e la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative; la Regione irroga le sanzioni e incassa le somme.

Sospensione e revoca dell’autorizzazione

Il servizio fitosanitario sospende l’autorizzazione e la facoltà di emettere il passaporto delle piante e il documento di commercializzazione quando accerta:

  • gravi processi di deperimento di origine non individuata;
  • sintomi di organismi nocivi oggetto della direttiva comunitaria richiamata;
  • presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su un numero significativo di piante. In caso di inosservanza delle prescrizioni, l’autorizzazione può essere sospesa fino a tre mesi; la revoca è disposta in caso di recidiva.

Regime transitorio e revoca della delega

Dal 1° gennaio 2006 è revocata la delega precedentemente attribuita agli enti delegati in materia di autorizzazioni, e le domande vanno presentate al servizio fitosanitario regionale. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, il servizio verifica le autorizzazioni in corso e può richiedere adeguamenti; se la verifica è positiva, rilascia l’autorizzazione regionale e iscrive d’ufficio i titolari nel Registro regionale dei produttori. Le autorizzazioni pregresse decadono se non vi è adeguamento nei termini o se il titolare non rientra tra i soggetti tenuti all’autorizzazione; in tal caso è disposta la revoca. Gli enti delegati definiscono le domande presentate entro il 31 dicembre 2005 e le trasmettono alla Regione.

Aspetti finanziari

La norma finanziaria è omissis nel testo consolidato fornito.

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