L.R. Liguria 5/2005
Procedure per l'adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per le Comunità montane della Regione, l’adozione dei piani annuali di sviluppo socio-economico quando non sia stato predisposto il piano pluriennale. Si applica dal 2004 fino all’entrata in vigore della disciplina di riordino delle Comunità montane; è stata poi abrogata nel 2011, salvo i rapporti e gli adempimenti residui espressamente fatti salvi.
Procedure per l’adozione dei piani annuali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane
Procedure per l’adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane
La legge regionale disciplina, per le Comunità montane della Regione, una modalità alternativa di programmazione quando non sia stato ancora predisposto il piano pluriennale di sviluppo socio-economico. La normativa è stata successivamente abrogata, ma conserva efficacia limitatamente ai rapporti e alle attività espressamente salvati dalla disciplina abrogativa.
Ambito di applicazione e contenuto della programmazione
Le Comunità montane che non abbiano predisposto il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, previsto dalla legge regionale n. 20 del 1996, possono presentare piani annuali di sviluppo socio-economico. Tali piani hanno anche funzione di programma annuale operativo, quindi assolvono contemporaneamente alla funzione di strumento programmatorio e di supporto all’attività gestionale annuale.
Procedura di adozione e controllo di coerenza
Il piano annuale è adottato dal Consiglio generale della Comunità montana. Dopo l’adozione, il piano deve essere trasmesso alla Provincia, la quale entro sessanta giorni attesta la coerenza del piano con la programmazione provinciale. La verifica provinciale è dunque un passaggio necessario per la valutazione della compatibilità dello strumento con gli indirizzi di livello provinciale.
Decorrenza e limite temporale di applicazione
La disciplina si applica a partire dall’esercizio finanziario 2004 e resta operativa fino all’entrata in vigore della disciplina di riordino delle Comunità montane. La legge è stata poi abrogata dall’art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37.
Regime transitorio e rapporti ancora rilevanti
L’abrogazione non elimina ogni possibile efficacia residua. La disciplina continua infatti ad applicarsi:
- ai rapporti sorti nel periodo di vigenza della legge;
- all’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa già assunti;
- alle procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 37 del 2011;
- alle obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.
Natura sostanzialmente esaurita della disciplina
La legge riguarda un assetto programmatorio transitorio e temporalmente circoscritto, riferito a esercizi finanziari ormai conclusi e a rapporti già sorti. Per questo, pur essendo stata in origine operativa, oggi risulta sostanzialmente esaurita e priva di utilità applicativa generale, salvo i residui effetti espressamente conservati dalla normativa abrogativa.
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