Cassazione Civile, Ordinanza n. 19690/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui la Prefettura di Roma irrogava una sanzione pecuniaria per circolazione di un’autovettura nella corsia riservata ai mezzi pubblici senza autorizzazione. La destinataria della sanzione proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che il provvedimento fosse illegittimo perché non preceduto da un ricorso amministrativo al Prefetto ex artt. 203 e ss. CdS, e perché l’ordinanza sarebbe stata sottoscritta da un vice-prefetto privo di potere o di delega. In ulteriore difesa affermava di aver trasportato un soggetto disabile munito di contrassegno, circostanza che avrebbe giustificato il transito nella corsia riservata. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per ne bis in idem; il Tribunale, pur correggendo tale profilo, respingeva l’appello. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 203, 204 e 204-bis CdS per avere il giudice d’appello equiparato un’istanza di autotutela a un ricorso gerarchico al Prefetto; (2) violazione dell’art. 18 L. 689/1981 e dell’art. 204 CdS per la mancanza di potere di firma/delega del vice-prefetto; (3) omesso esame di un fatto decisivo e dei documenti relativi al contrassegno invalidi e alla presenza del disabile a bordo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito sull’equivalenza tra istanza in autotutela e ricorso al Prefetto; ha rigettato il secondo motivo, affermando che l’ordinanza-ingiunzione poteva essere validamente firmata da un funzionario della carriera prefettizia delegato, e che la disciplina della carriera prefettizia consente l’attribuzione di tali compiti; ha accolto il terzo motivo, rilevando che dagli atti risultava la produzione del contrassegno invalidi con dichiarazione del beneficiario circa la propria presenza in auto, sicché il Tribunale aveva erroneamente affermato che tale circostanza non fosse stata provata. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
individua la violazione sanzionata per circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici senza autorizzazione.
disciplina il ricorso amministrativo al Prefetto avverso il verbale di accertamento; la Corte esclude che un’istanza di autotutela possa automaticamente equipararsi a un ricorso solo in astratto, ma nel caso concreto la censura è dichiarata inammissibile perché involge una rivalutazione del fatto.
richiamato come norma del sistema delle opposizioni alle sanzioni stradali e della competenza prefettizia.
art. 204-bis Codice della strada
richiamato nel quadro dei rimedi avverso le sanzioni amministrative per violazioni stradali.
art. 21-novies L. 7 agosto 1990, n. 241
l’istanza di autotutela è qualificata come richiesta di annullamento d’ufficio, priva di natura contenziosa o giustiziale.
art. 18 L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato in relazione al procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative e alla dedotta carenza di potere di firma del funzionario.
d.lgs. 8 marzo 2000, n. 139, art. 1
la carriera prefettizia è unitaria; le sue funzioni e attribuzioni consentono la delega di singoli atti, compresi quelli in materia di sanzioni amministrative.
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
richiamato nel testo del d.lgs. 139/2000 per la disciplina regolamentare della carriera prefettizia.
d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 11, comma 4
richiamato nel testo del d.lgs. 139/2000 per la disciplina regolamentare della carriera prefettizia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o del convincimento del giudice di merito.
- L’istanza di autotutela rivolta all’amministrazione non è, di per sé, equiparabile a un ricorso amministrativo al Prefetto; l’equiparazione può derivare solo dal concreto contenuto dell’atto, ove esso esprima una vera contestazione del provvedimento sanzionatorio.
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’ordinanza-ingiunzione può essere validamente sottoscritta da un funzionario della carriera prefettizia delegato, poiché l’ordinamento della carriera consente la delega di singoli atti rientranti nelle attribuzioni del delegante.
- Quando sia dedotto un omesso esame di un fatto decisivo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali se il ricorrente li indica compiutamente e il fatto risulta effettivamente controverso e decisivo.
- Se dagli atti emerge la produzione di un documento decisivo, il giudice di merito non può limitarsi ad affermare genericamente che la parte non abbia provato il fatto, ma deve confrontarsi con quella documentazione ai fini della decisione.
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