Cassazione Civile, Ordinanza n. 22646/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione sulla base di sette cartelle di pagamento. Il contribuente aveva contestato il fermo deducendo, tra l'altro, la mancata notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione dei crediti tributari. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l'appello dell'agente della riscossione ritenendo che sul medesimo fermo amministrativo fosse già intervenuta una sentenza del Tribunale di Enna, passata in giudicato e ritualmente notificata prima dell'appello, con la conseguenza che il giudizio tributario era improcedibile/improponibile per violazione del principio del ne bis in idem. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha dedotto due motivi: 1) error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la sentenza del Tribunale di Enna, quale giudice del lavoro, avrebbe potuto pronunciarsi solo sulle cartelle relative a crediti previdenziali o sanzioni amministrative, non anche sulle cartelle tributarie e quindi non sul fermo amministrativo nel suo complesso; 2) violazione dell'art. 2935 c.c. e vizio motivazionale, lamentando che la CTR avesse dichiarato prescritti i crediti tributari senza specificare quali tributi fossero prescritti e senza considerare l'esistenza di atti interruttivi tra le cartelle e il fermo. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché la ricorrente non ha trascritto né allegato la sentenza del Tribunale di Enna, impedendo il controllo sulla dedotta limitazione di giurisdizione; il secondo perché formulato anche in termini di insufficiente motivazione non più ammessi dal vigente art. 360, n. 5 c.p.c., e comunque riferito a un profilo non decisivo rispetto alla ratio decidendi basata sul giudicato esterno, oltre che privo di specifica indicazione e prova degli atti interruttivi asseritamente notificati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'agente della riscossione. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per aspecificità e difetto di allegazione della sentenza invocata a sostegno della censura; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non conforme al nuovo paradigma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e comunque estraneo alla ratio decidendi, fondata sull'efficacia preclusiva del giudicato esterno formatosi sulla decisione del giudice ordinario che aveva annullato il fermo amministrativo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, in ragione della mancata costituzione degli intimati e della limitata attività difensiva dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di error in procedendo può essere dedotto solo con una censura specifica e riferita a un preciso errore processuale, che consenta alla Corte il controllo diretto sugli atti rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non sono più ammissibili censure per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 2935 c.c.
La censura di prescrizione deve confrontarsi con il dies a quo e con l'eventuale verificarsi di atti interruttivi, ma la doglianza deve essere specifica e autosufficiente.
art. 2909 c.c.
La sentenza passata in giudicato è idonea a precludere la riesame della medesima questione tra le parti e può fondare una decisione di improcedibilità/improponibilità nel giudizio successivo.
art. 370, comma 1, c.p.c.
La costituzione dell'Agenzia delle entrate avviene ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
La riforma si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, quindi alla sentenza impugnata.
d.P.R. n. 115 del 2002
Il provvedimento richiama la disciplina del contributo unificato, senza che dal testo emergano ulteriori statuizioni specifiche.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone l'erronea valutazione di un giudicato esterno deve essere autosufficiente: la parte deve allegare o trascrivere il provvedimento richiamato, in modo da consentire alla Corte di verificare l'effettiva portata della decisione e i limiti della giurisdizione esercitata.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sull'esistenza di un giudicato esterno che ha già definito la medesima controversia o il medesimo atto impugnato, le censure che attaccano questioni ulteriori di merito possono risultare non decisive, se non si confrontano con la ratio decidendi preclusiva.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito dedurre in cassazione una generica insufficienza o contraddittorietà della motivazione; occorre indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, del quale il giudice avrebbe omesso l'esame.
- La deduzione della prescrizione e degli atti interruttivi richiede una specifica indicazione degli atti, della loro notificazione e del loro rapporto con i crediti azionati; non è sufficiente un richiamo generico al fascicolo di merito.
- L'efficacia del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. può determinare l'improcedibilità o improponibilità di una successiva impugnazione avente ad oggetto il medesimo provvedimento amministrativo già annullato con sentenza definitiva.
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