L.R. Sardegna 15/2002
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 15/2002 modifica e integra la finanziaria 2002, il bilancio 2002 e la finanziaria 2001: dispone nuove o maggiori autorizzazioni di spesa per opere pubbliche, idrico, trasporti, protezione civile, programmazione negoziata e enti locali; ridefinisce termini per l’uso dei fondi locali; interviene su concessioni minerarie, fondi di rotazione e copertura finanziaria. Molte spese sono limitate agli anni 2002-2004 o a programmi già conclusi.
Variazioni finanziarie e modifiche alla legge finanziaria e di bilancio 2002 della Sardegna
Modifiche e integrazioni alla programmazione finanziaria regionale
La legge regionale Sardegna 9 agosto 2002, n. 15 interviene sulla legge finanziaria 2002, sulla legge di bilancio 2002 e sulla legge finanziaria 2001. Il provvedimento ridetermina stanziamenti e limiti d’impegno, introduce nuove autorizzazioni di spesa e detta regole su termini di utilizzo dei fondi regionali, con efficacia prevalentemente riferita agli esercizi 2002-2004 e ad alcuni programmi con orizzonte più ampio.
Opere pubbliche, infrastrutture e servizi territoriali
Sono autorizzate o rideterminate diverse spese per interventi infrastrutturali, tra cui sistema idrico, viabilità, portualità, finanziamenti agli enti locali per opere di interesse locale e contratti/spese correnti connesse. La disciplina riguarda anche la prosecuzione e il completamento di interventi già previsti da precedenti leggi regionali.
In particolare:
- sono stanziate risorse per lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema idrico;
- sono finanziati gli enti locali per opere di loro interesse;
- sono confermati fondi per contratti e spese correnti;
- sono previsti investimenti per la viabilità e per il comparto portuale, compreso quello turistico.
La legge ridetermina inoltre il limite d’impegno autorizzato per interventi già previsti dalla legge finanziaria 1984 e modifica una precedente autorizzazione di spesa della legge regionale n. 4 del 2000.
Interventi a favore delle Province e dell’emergenza idrica
Per il 2002 è autorizzata una spesa specifica per contributi alle Province destinati alla manutenzione straordinaria delle strade di competenza provinciale. Il riparto avviene in base alla lunghezza chilometrica della rete stradale di ciascuna Provincia.
È inoltre autorizzata una spesa per la copertura di interventi urgenti disposti dal Commissario governativo per l’emergenza idrica.
Programmazione negoziata e accordi di programma
Per le finalità della programmazione negoziata sono disposte nuove autorizzazioni di spesa per il triennio 2002-2004. La legge integra anche la disciplina del fondo previsto dalla legge regionale n. 6 del 2001, stabilendo che nel relativo fondo trovano copertura pure gli accordi di programma approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Termine di impegnabilità dei fondi regionali destinati agli enti locali
La disciplina è uno dei nuclei centrali della legge. I finanziamenti regionali a destinazione vincolata assegnati agli enti locali, anche in regime di concessione o delega, devono essere impegnati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione; il termine diventa il 31 dicembre del secondo anno successivo se l’utilizzo richiede l’approvazione di un progetto esecutivo.
Per i finanziamenti concessi dalla Regione per interventi finanziati o cofinanziati dall’Unione europea, i termini di impegnabilità possono essere prorogati di un anno, purché restino rispettati i termini europei di realizzazione.
In caso di mancato impegno entro i termini:
- l’assegnazione è revocata;
- le somme già erogate, comprensive degli interessi maturati, devono essere restituite entro due mesi alla tesoreria regionale;
- le eventuali economie devono essere restituite salvo autorizzazione a riutilizzarle;
- sui versamenti oltre i due mesi sono dovuti gli interessi legali.
Per la prima applicazione, il termine di impegno dei fondi già detenuti dagli enti locali è prorogato al 31 dicembre 2003 e l’obbligo di versamento scade il 28 febbraio 2004. La legge abroga inoltre i diversi termini previsti da altre leggi regionali per l’uso dei fondi regionali destinati agli enti locali, sostituendoli con il nuovo regime.
Interpretazioni e proroghe successive sui fondi agli enti locali
Il testo consolidato riporta anche interventi successivi che incidono sull’applicazione della disciplina dei fondi agli enti locali, tra cui interpretazioni autentiche e proroghe dei termini in casi specifici, come i finanziamenti per iniziative locali per sviluppo e occupazione, opere pubbliche in delega e progetti di elettrificazione rurale. Queste disposizioni hanno esteso, in alcuni casi, i termini originari fino al 2006-2010 secondo le modifiche sopravvenute.
Sofferenze finanziarie degli enti locali
Dal 2002 la competenza in materia di sofferenze finanziarie è attribuita all’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. L’Assessorato della programmazione continua tuttavia a curare i pagamenti relativi al programma 2001.
Le somme residue dell’annualità 2001 possono essere utilizzate per il programma 2002. La legge ridetermina gli stanziamenti per le annualità 2002, 2003 e per il periodo 2004-2017, prevedendo anche una quota per il 2018.
Trasporti e abbattimento delle barriere architettoniche
Per il 2002 è autorizzato uno stanziamento destinato alla realizzazione di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture trasportistiche, mediante versamento su un titolo di spesa collegato al programma di intervento 1998-1999 della legge n. 402 del 1994.
Protezione civile
Nelle more della predisposizione del Piano pluriennale della protezione civile, l’Amministrazione regionale può procedere con piani stralcio approvati dalla Giunta regionale. La previsione opera come disciplina provvisoria rispetto al piano organico previsto dalla normativa regionale sulla protezione civile.
Concessioni minerarie e autorizzazioni di cava
Fino all’emanazione di una disciplina organica della materia, permessi di ricerca, concessioni minerarie e autorizzazioni di cava possono essere rilasciati previa intesa con il comune territorialmente competente, in conformità con la pianificazione urbanistica comunale o, in mancanza, con delibera del Consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.
L’intesa deve essere espressa entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza; decorso tale termine il procedimento prosegue anche senza intesa.
Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dopo l’entrata in vigore del DPCM 3 settembre 1999 e della legge regionale n. 1 del 1999, se prive di VIA o di verifica, devono essere assoggettate a tali procedimenti. L’avvio deve avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della legge e la conclusione entro i tre mesi successivi; in caso di inerzia del proponente o di esito negativo, le autorizzazioni o concessioni restano sospese.
Variazioni di bilancio
La legge introduce numerose variazioni al bilancio regionale 2002, con spostamenti tra entrate e spese e con istituzione o soppressione di specifiche UPB. Tra gli interventi finanziati figurano caccia, frutticoltura, incentivi al commercio, aree attrezzate industriali e formazione integrata.
Sono altresì previste riduzioni su voci connesse a interessi su mutui, oneri straordinari agli enti locali, parchi e aree protette, diritto allo studio e formazione comunitaria.
Spese obbligatorie e fondi di rotazione
Nell’elenco delle spese obbligatorie sono inseriti nuovi capitoli relativi a pubblicazioni, bandi e avvisi legali, nonché alle spese per mutui e prestiti obbligazionari. L’Assessorato competente in materia di credito è autorizzato a sopprimere fondi di rotazione e assimilati privi di movimentazione, anche istituiti presso singoli istituti, restando ferme le modalità di trasferimento previste dalla normativa richiamata.
Copertura finanziaria
Gli oneri complessivi derivanti dalla legge sono quantificati per gli anni 2002-2004 e trovano copertura mediante riduzioni di stanziamenti esistenti e mediante l’utilizzo di voci della tabella B della legge finanziaria. La legge contiene dunque una puntuale copertura contabile delle nuove o maggiori spese autorizzate.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. Nel testo consolidato risultano anche successive rettifiche e modifiche intervenute negli anni seguenti su singoli commi e termini, ma la disciplina originaria è in larga parte legata a stanziamenti ed eventi ormai conclusi.
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