Ordinanza n. 22/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota del Comune di Pescara del 24 aprile 2025 prot. n. 0081448 ad oggetto “RIF. 006591/2025 - Emilienne Aimée - Atto di significazione e diffida. RISCONTRO” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAZAFINDRATEMA EMILIENNE AIME'E il 10\11\2025 : della determina della Regione Abruzzo del 10 settembre 2025, n. DPE018/242 (depositata in giudizio in data 12 settembre 2025) laddove ha disposto di “approvare il Regolamento di Esercizio del collegamento filoviario “Pescara-Montesilvano” …” (punto 2) e di “autorizzare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 753/80, l’esercizio pubblico dell’impianto filoviario …” (punto 4); - della determina della Regione Abruzzo dell’11 settembre 2025, n. DPE360666/26 (depositata in giudizio in data 23 settembre 2025) ad oggetto “integrazione Allegato Linea n. 2 autobus con alimentazione di tipo elettrico in esercizio sulle linee di TPL”; nonché per quanto occorrer possa - della determinazione dirigenziale del 9 settembre 2025, n. DPE005/122/2025 (atto non noto); - del Regolamento di Esercizio di TUA (edizione Agosto 2025) – depositato in giudizio in data 12 agosto 2025 – relativamente all’impiego di “autobus elettrici” (pag. 27); - del N.O.T. (nulla osta tecnico) ai fini della sicurezza ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 753/1980 rilasciato da A.N.S.F.I.S.A. con prot. 0052516 del 4 luglio 2025 (atto non noto) nei termini di cui al presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comune di Pescara del 24 aprile 2025 e, con motivi aggiunti, atti regionali di autorizzazione del servizio filoviario, regolamento di esercizio TUA e nulla osta ANSFISA
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota comunale di riscontro a un atto di significazione e diffida e, con motivi aggiunti, gli atti che hanno autorizzato l’esercizio pubblico del collegamento filoviario Pescara-Montesilvano, integrato l’elenco delle linee di TPL con autobus elettrici, approvato il regolamento di esercizio e rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza. La controversia riguarda, in particolare, la legittimità del transito di autobus elettrici sul tracciato comunemente denominato “strada parco”, dopo l’attivazione del servizio filoviario. Dalle difese delle amministrazioni e di TUA emerge una diversa ricostruzione: secondo il Comune e TUA, non sarebbe stato riattivato il precedente servizio provvisorio con autobus elettrici, ma sarebbe stato avviato il nuovo servizio filoviario, nel cui regolamento è tuttavia previsto l’impiego di autobus elettrici ausiliari, prevalentemente di 18 metri, in caso di anomalie, manutenzione, revisione dei filobus o altre necessità straordinarie. Il giudice ha rilevato incertezze sulla concreta circolazione degli autobus elettrici, sulla frequenza e sulle ragioni dei singoli passaggi, sulla fonte autorizzatoria utilizzata caso per caso e sull’effettiva estensione dei controlli e del nulla osta ANSFISA anche a tali mezzi. Sono inoltre da chiarire la compatibilità dell’uso promiscuo o semipromiscuo dell’infrastruttura con la disciplina di sicurezza e le ragioni per cui, in caso di guasto del singolo filobus, non sia stata eventualmente prevista la sostituzione con altro mezzo filoviario.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando a Comune di Pescara, Regione Abruzzo e TUA l’obbligo di depositare, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, una relazione documentata sulla concreta circolazione degli autobus elettrici dopo l’introduzione del servizio filoviario, sui singoli episodi, sulle relative esigenze e anomalie, sui mezzi coinvolti, sulla durata e sui rimedi adottati, nonché sulla fonte normativa, regolamentare o amministrativa delle autorizzazioni caso per caso. Le amministrazioni dovranno inoltre chiarire le ragioni dell’eventuale mancata sostituzione dei filobus con altri mezzi filoviari e i profili di sicurezza dell’uso promiscuo o semipromiscuo dell’infrastruttura. Ad ANSFISA è stata richiesta una relazione specifica sull’estensione del proprio nulla osta al transito degli autobus elettrici, sull’inclusione di tale transito nei controlli di sicurezza e sulla compatibilità dell’uso promiscuo o semipromiscuo del tracciato con la normativa applicabile. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 febbraio 2026, anche in ragione della connessione parziale con altro ricorso. Nessuna decisione è stata assunta sull’annullamento degli atti impugnati e non è stata definita la domanda cautelare o di merito.
Norme richiamate
art. 4 d.P.R. 753/1980
autorizzare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 753/80, l’esercizio pubblico dell’impianto filoviario
La disposizione è richiamata quale base dell’autorizzazione all’esercizio pubblico dell’impianto filoviario; resta da chiarire se e in quale misura il relativo nulla osta copra anche il transito degli autobus elettrici ausiliari.
art. 102 d.P.R. 753/1980
Sono stati esaminati gli adempimenti dell’Art. 102 del D.P.R. 753/80, per quanto applicabili al sistema filoviario ed ai filoveicoli
Il nulla osta ANSFISA del 10 settembre 2025 risulta espressamente circoscritto agli adempimenti applicabili al sistema filoviario e ai filoveicoli; il giudice ha chiesto di verificare se comprenda anche gli autobus elettrici ausiliari.
Massime di principio
- Quando la legittimità della circolazione di mezzi ausiliari su un’infrastruttura destinata a un servizio pubblico dipende da autorizzazioni e nulla osta riferiti al servizio principale, il giudice può richiedere una verifica istruttoria specifica sull’effettiva estensione di tali titoli anche ai mezzi ausiliari.
- La qualificazione formale dell’impiego di autobus elettrici come servizio ausiliario o sostitutivo non esaurisce la verifica di legittimità: occorre accertare concretamente i singoli episodi di utilizzo, le esigenze che li hanno determinati, la loro durata e la relativa base normativa o autorizzatoria.
- In presenza di contestazioni sulla sicurezza e compatibilità dell’uso promiscuo o semipromiscuo di un’infrastruttura, le amministrazioni devono fornire chiarimenti documentati e riferiti alle caratteristiche concrete dei mezzi, del tracciato e delle modalità di esercizio.
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