Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 18/2024

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di affari istituzionali, personale e bilancio.

Normativa regionaleL.R. Veneto 18/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 18/2024 introduce regole sui commissari straordinari e ad acta di enti regionali, disciplina temporaneamente la copertura di incarichi dirigenziali vacanti, aggiorna la normativa su Segretario generale e bilancio regionale, e prevede neutralità finanziaria. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto del 2 agosto 2024.

Adeguamenti ordinamentali in materia di commissari regionali, personale e bilancio

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di affari istituzionali, personale e bilancio

La legge regionale del Veneto n. 18 del 30 luglio 2024 reca interventi di coordinamento e aggiornamento dell’ordinamento regionale in tre ambiti: affari istituzionali, personale e bilancio. Le disposizioni operano nel territorio della Regione del Veneto e si applicano dalla loro entrata in vigore, fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Commissari di nomina regionale

La Giunta regionale acquista la competenza a nominare commissari straordinari, anche liquidatori, e commissari ad acta per enti, agenzie, aziende o altri organismi istituiti con legge regionale. La nomina è prevista in presenza di situazioni che compromettano il regolare funzionamento dell’ente, di inerzia o inadempimento nell’adozione di atti obbligatori, di organi decaduti o impossibilitati a operare, in caso di scioglimento dell’ente per la messa in liquidazione, e nelle ipotesi in cui la normativa statale o regionale richieda genericamente la nomina di un commissario.

Prima della nomina deve essere inviato all’ente interessato un atto di diffida, salvo i casi di oggettiva impossibilità di adempiere. La diffida deve assegnare un termine per il compimento degli adempimenti; solo decorso inutilmente tale termine può procedersi alla nomina.

Il provvedimento di nomina deve indicare in modo espresso:

  • le motivazioni e i presupposti dell’intervento;
  • le funzioni e le attività affidate al commissario;
  • gli oneri economici a carico dell’ente commissariato, con riferimento a indennità e rimborsi spese;
  • la durata dell’incarico, rinnovabile una sola volta;
  • eventuali direttive operative.

Il provvedimento è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Il commissario deve essere scelto nel rispetto delle norme su inconferibilità e incompatibilità e tra soggetti con adeguata e comprovata professionalità ed esperienza, oltre agli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina di settore. La norma ha natura integrativa delle disposizioni regionali vigenti compatibili.

Personale regionale e copertura temporanea degli incarichi

La legge interviene sulla disciplina delle strutture della Giunta regionale e dell’autonomia del Consiglio regionale.

Per i Direttori di Area, se l’incarico cessa per qualsiasi causa, le funzioni possono essere svolte temporaneamente da un dirigente del ruolo regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione. La sostituzione temporanea non può superare sei mesi e al dirigente spetta il medesimo trattamento economico del Direttore di Area.

Per il Consiglio regionale, viene ampliata la disciplina della durata di alcuni incarichi in relazione al pensionamento. In particolare, per il termine dell’incarico previsto alla fine della legislatura si aggiunge l’ipotesi in cui la data utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia dell’incaricato ricada nel secondo semestre successivo alla fine della legislatura.

Viene inoltre previsto che l’incarico di Segretario generale, per effetto della disciplina statale richiamata, prosegua a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese rendicontate entro il limite stabilito dall’Ufficio di presidenza, fino alla scadenza e comunque per un periodo non superiore a un anno dalla collocazione in quiescenza del titolare, salvo la facoltà di risoluzione del contratto.

Bilancio e contabilità regionale

In materia contabile è modificata la legge regionale sul bilancio e sulla contabilità della Regione, con la soppressione delle parole “o ricorrente” all’articolo 4, comma 1. La modifica incide sulla formulazione della disposizione, senza introdurre ulteriori regimi temporali o finanziari specifici nel testo fornito.

Neutralità finanziaria

L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Poiché il BUR è del 2 agosto 2024, l’efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.