L.R. Veneto 20/2024
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto aggiorna la disciplina su dirigenza e organizzazione del servizio sanitario, prestazioni aggiuntive per ridurre le liste d’attesa, formazione specialistica, defibrillatori, integrazione scolastica e terapie complementari. Introduce anche nuove tutele per gli animali da compagnia e sanzioni, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.
Adeguamento ordinamentale in materia sanitaria, sociale e di benessere animale
Adeguamento ordinamentale 2024 in materia sanitaria, sociale e benessere animale
La legge regionale del Veneto n. 20 del 9 agosto 2024 interviene su numerose discipline regionali in materia sanitaria, socio-sanitaria e sociale, aggiornandole alla normativa statale e riorganizzando alcuni istituti. Le modifiche hanno efficacia nel territorio della Regione del Veneto e, salvo diverse previsioni, operano dall’entrata in vigore della legge.
Dirigenza sanitaria e assetto delle aziende sanitarie
La disciplina del direttore generale e dei direttori amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari viene allineata al d.lgs. n. 171/2016 e al d.lgs. n. 502/1992. Il direttore generale è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti iscritti nell’elenco nazionale; la Giunta definisce commissione, criteri e modalità di selezione della rosa di candidati. Il direttore generale nomina inoltre, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari, potendo sospenderli o dichiararli decaduti nel rispetto del contraddittorio.
Sono aggiornati anche i richiami normativi relativi ai requisiti e alle procedure per gli incarichi dirigenziali; viene soppressa una disposizione ormai superata e sostituita la denominazione “direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale” con “direttore dei servizi socio-sanitari”. Per tale figura, la durata dell’incarico è fissata in un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.
Programmazione del personale e gestione della spesa sanitaria
La Giunta regionale definisce annualmente, in coerenza con la programmazione regionale e nel rispetto della normativa statale, indirizzi specifici in materia di personale per aziende ed enti del servizio sanitario regionale. È inoltre prevista una verifica dell’andamento della spesa sanitaria in corso d’esercizio, con possibilità di adottare misure anche sul personale per ricondurre in equilibrio le gestioni aziendali.
Le aziende ed enti possono disporre acquisizioni di personale a tempo determinato, compresi contratti di formazione e lavoro; possono altresì ricorrere a collaborazioni coordinate e continuative solo laddove consentite dalla legislazione statale.
Specialistica ambulatoriale, CUP e recupero liste d’attesa
La disciplina regionale sul governo della specialistica e del CUP viene rafforzata. L’offerta di specialistica pubblica e privata accreditata relativa alle prestazioni individuate dal Ministero della Salute deve essere integralmente garantita tramite i sistemi CUP. La prescrizione e la prenotazione devono avvenire attraverso il CUP o mediante sistemi interni aziendali tracciabili e trasparenti.
Viene ribadito il ruolo del “Responsabile Unico per la Specialistica Ambulatoriale”, in sostituzione della precedente denominazione “CUP Manager”. Inoltre, la normativa specifica che il numero verde regionale deve essere oggetto di campagne informative e che le criticità segnalabili riguardano anche i ritardi rispetto ai tempi previsti dalla classe di priorità.
Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità
Per fronteggiare esigenze eccezionali, in particolare per il recupero delle liste di attesa, le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale possono richiedere prestazioni aggiuntive al personale del ruolo sanitario a tempo pieno quando non sia possibile reclutare personale per mancanza di graduatorie concorsuali. Tali prestazioni sono utilizzabili solo per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel PIAO.
Il compenso orario lordo è determinato dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente. Alle prestazioni aggiuntive si applicano le regole del d.lgs. n. 66/2003 su riposi e durata dell’orario di lavoro.
Incarichi di struttura complessa per le professioni sanitarie
Nell’ambito della programmazione socio-sanitaria, la Giunta regionale deve definire criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 251/2000. Il conferimento avviene previo avviso pubblicato con adeguata pubblicità dall’azienda e nel rispetto dei principi generali desumibili per la dirigenza sanitaria dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992.
L’incarico comporta l’obbligo di conseguire l’attestato di formazione manageriale previsto dagli artt. 15 e 16-quinquies del d.lgs. n. 502/1992.
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali
La disciplina dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali viene integrata. Ai fini del periodo di attività lavorativa obbligatorio previsto per i contratti finanziati dalla Regione del Veneto e sottoscritti dall’anno accademico 2014/2015, è computabile anche l’attività svolta dal medico specializzando nel quarto e quinto anno di corso presso aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto, se assunto a tempo determinato part-time ai sensi dell’art. 1, comma 548-bis, della legge n. 145/2018.
Si precisa inoltre che gli importi che il medico deve restituire alla Regione si intendono al netto di imposte e contributi previdenziali e assistenziali.
Defibrillatori e formazione sanitaria
Le norme sulla diffusione e sull’impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni vengono aggiornate. La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica non è più richiamata come soggetto necessario per la formazione prevista dalla legge regionale. La Giunta regionale deve stabilire criteri e modalità per la registrazione e la mappatura permanente della rete dei dispositivi presenti nel territorio regionale, al fine di monitorarne e ampliarne lo sviluppo, assicurarne la manutenzione e mantenere aggiornato il personale responsabile del loro utilizzo.
Integrazione scolastica degli alunni ammalati
Viene eliminato il richiamo alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica quale ente di supporto per i percorsi formativi previsti dalla disciplina sull’integrazione scolastica degli alunni ammalati. La modifica è di carattere ordinamentale e non introduce una diversa scansione temporale.
Terapie complementari e interventi assistiti con animali
La legge regionale sulle terapie complementari viene aggiornata per distinguere più chiaramente le attività disciplinate. Per gli interventi assistiti con animali, la Giunta regionale deve adottare disposizioni che garantiscano la presenza di equipe multidisciplinari composte da figure professionali e operatori formati secondo le Linee guida del 25 marzo 2015 approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Servizi per la prima infanzia
Per gli asili nido e i servizi innovativi, il Comune può derogare al limite massimo di capienza, sulla base di motivate e specifiche condizioni individuate dalla Giunta regionale, fino al limite di 66 posti.
Benessere animale e animali da compagnia
La legge introduce una nuova disciplina di protezione degli animali da compagnia. Chi li detiene, convive con essi o se ne occupa è responsabile della loro salute e del loro benessere e deve garantirne sistemazione, cure, alimentazione, acqua, esercizio fisico, pulizia, protezione dagli agenti atmosferici e adeguati spazi di custodia.
Sono vietate, salvo che il fatto costituisca reato, numerose condotte lesive, tra cui sofferenze, privazione dell’attività motoria, trasporto nel bagagliaio senza osservazione e ventilazione, addestramento violento, selezioni per aumentare l’aggressività, accattonaggio o arte di strada con animali, vendita ai minorenni, commercio ambulante, esposizione in vetrina, uso di animali in premio, abbandono prolungato e uso della catena salvo ragioni sanitarie o misure temporanee documentate e certificate dal veterinario.
Sanzioni in materia di animali d’affezione
Per la violazione delle nuove disposizioni sugli animali da compagnia è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.200 euro, salvo che il fatto costituisca già reato o illecito amministrativo previsto dalla normativa nazionale. Sono inoltre abrogati alcuni commi previgenti della legge regionale n. 60/1993.
Prevenzione del gioco d’azzardo patologico
La disciplina regionale in materia di prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico viene estesa anche alle sale scommesse. È vietata l’apertura di sale da gioco, sale scommesse e ulteriori attività indicate dalla norma nel rispetto del divieto regionale.
Disposizioni finanziarie e entrata in vigore
L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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