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Ordinanza

Ordinanza n. 254/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della richiesta di autorizzazione predisposta dall'Istituto Comprensivo “Alessandro Magno” di Roma per la partecipazione al "Concerto di Natale" presso la Parrocchia di Santa Melania del 18 dicembre 2025, nella parte in cui prevede lo svolgimento dell'attività scolastica presso edificio di culto e durante l'orario curriculare della stessa giornata dalle ore 10 alle ore 13.00; - della nota del 14 dicembre 2025 con la quale la Dirigente Scolastica dell'IC “Alessandro Magno” di Roma ha confermato la decisione di svolgere l'evento presso la struttura religiosa ed ha contestualmente adottato un provvedimento di diniego all'istanza di accesso agli atti presentata dall'UAAR; - delle delibere del Collegio dei Docenti n. 66 del 12 novembre 2025 e del Consiglio d'Istituto n. 28 del 17 novembre 2025 dell'IC “Alessandro Magno” di Roma, citate nella già menzionata nota, di approvazione dell'evento presso la Parrocchia Santa Melania di Roma, ancorché non conosciute nei loro contenuti specifici, né pubblicate sul sito dell'istituzione scolastica; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi eventuali accordi o convenzioni con la Parrocchia di Santa Melania, autorizzazioni superiori, direttive ministeriali o regionali che abbiano consentito o avallato l'utilizzo di edifici di culto per attività scolastiche in orario curricolare e per declaratoria della natura facoltativa dell'attività deliberata dal Consiglio di Istituto dell'IC “Alessandro Magno” di Roma e del diritto dell'UAAR a ricevere gli atti a seguito di istanza ex L. 241/90 e ss.mm. ed ii.

Giustizia amministrativa202515376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di organizzazione e approvazione di un concerto scolastico presso un edificio di culto durante l'orario curriculare, diniego di accesso agli atti e relative delibere

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la richiesta di autorizzazione e gli atti deliberativi relativi alla partecipazione degli alunni a un concerto di Natale presso una parrocchia, previsto durante l'orario curriculare. Hanno contestato, in particolare, la compatibilità dell'iniziativa con il principio di laicità dello Stato e della scuola, nonché la mancata o insufficiente definizione delle modalità dell'attività e l'assenza di adeguate garanzie di trasparenza. È stato inoltre impugnato il diniego opposto all'istanza di accesso agli atti e chiesto l'accertamento del diritto dell'associazione a ricevere la documentazione richiesta. Il ricorso comprendeva anche le delibere degli organi collegiali e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, compresi eventuali accordi con la parrocchia e autorizzazioni amministrative.

La decisione

Il TAR ha dichiarato sopravvenuta carenza di interesse sia sulla domanda cautelare sia sulla domanda di accesso agli atti. Quanto alla cautela, gli effetti degli atti impugnati si erano ormai esauriti. Quanto all'accesso, gli atti richiesti erano stati infine ostesi, come confermato dalla parte ricorrente in udienza. Il Collegio non ha definito il merito dell'impugnazione, ma ha rilevato che le modalità della manifestazione presentano profili meritevoli di approfondimento in relazione al principio di laicità dello Stato e della scuola. In via sommaria ha osservato che tali modalità potrebbero, all'esito del giudizio di merito, rientrare nell'ambito degli artt. 2, 7 e 8 Cost. ed essere tollerabili anche da chi non le condivide, purché ricorrano solo in rare circostanze, siano previste reali ed effettive attività scolastiche alternative e gli atti organizzativi siano completi, trasparenti e veritieri. Le motivazioni degli atti e le dichiarazioni della dirigente scolastica non sono apparse pienamente coerenti con tali presupposti. Il TAR ha quindi ordinato all'amministrazione di depositare, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, una relazione completa, trasparente e veritiera sulla controversia, da valutare anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a. e ai fini delle spese. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva, previa istanza di prelievo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi esauriti gli effetti degli atti impugnati.

  • art. 64 c.p.a.

    La relazione di chiarimenti richiesta all'amministrazione potrà essere valutata ai fini della decisione e delle spese del giudizio, anche in relazione al comportamento processuale e alla disponibilità degli elementi istruttori.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato, insieme agli artt. 7 e 8 Cost., quale possibile fondamento costituzionale di modalità dell'iniziativa scolastica suscettibili di tolleranza, a determinate condizioni, anche da parte di chi non le condivide.

  • art. 7 Cost.

    Richiamato, insieme agli artt. 2 e 8 Cost., nel quadro costituzionale da considerare per valutare la compatibilità dell'iniziativa scolastica svolta presso un edificio di culto.

  • art. 8 Cost.

    Richiamato, insieme agli artt. 2 e 7 Cost., quale parametro costituzionale potenzialmente rilevante nella valutazione di merito delle modalità dell'iniziativa.

Massime di principio

  • La sopravvenuta ostensione degli atti richiesti determina la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di accesso, che può essere dichiarata anche nella sede cautelare per ragioni di economia processuale.
  • Quando gli effetti del provvedimento impugnato si sono esauriti, viene meno l'interesse alla concessione della tutela cautelare e la relativa domanda deve essere dichiarata improcedibile.
  • Lo svolgimento di un'attività scolastica presso un edificio di culto durante l'orario curriculare può richiedere una verifica di compatibilità con il principio di laicità della scuola e dello Stato; la tollerabilità dell'iniziativa può essere valutata, in sede di merito, alla luce della sua eccezionalità, dell'esistenza di attività scolastiche alternative reali ed effettive e della completezza, trasparenza e veridicità degli atti organizzativi.
  • In presenza di elementi documentali non contestati che facciano emergere possibili incoerenze tra gli atti impugnati, le dichiarazioni dell'amministrazione e i presupposti di legittimità dell'iniziativa, il giudice può ordinare il deposito di una relazione amministrativa completa e trasparente, valutabile anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a. e ai fini delle spese.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareAccesso documentale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareTrasparenza e pubblicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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