L.R. Emilia-Romagna 6/2010
MISURE DI INTERVENTO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO PER LA PREVENZIONE E L'ERADICAZIONE DI FITOPATIE ED INFESTAZIONI PARASSITARIE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1999, N. 15
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge consente alla Regione Emilia-Romagna di concedere contributi alle piccole e medie imprese agricole per compensare costi e perdite derivanti da misure pubbliche di prevenzione, controllo o eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie. I contributi sono subordinati a specifici programmi pubblici, non possono superare il 100% della perdita e non sono cumulabili con altri aiuti per le stesse finalità. Sono previsti obblighi di comunicazione UE, una disciplina transitoria per pratiche già avviate e l’abrogazione della legge regionale n. 15 del 1999.
Contributi regionali alle PMI agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie
Misure di intervento per fitopatie e infestazioni parassitarie nelle PMI agricole dell’Emilia-Romagna
La legge disciplina, per il territorio della Regione Emilia-Romagna, la possibilità di concedere aiuti alle piccole e medie imprese agricole per fronteggiare fitopatie e infestazioni parassitarie che colpiscono le produzioni vegetali. La finalità è compensare costi e perdite legati a interventi di prevenzione, controllo ed eradicazione disposti in un quadro pubblico e in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato.
Finalità e presupposti dell’intervento
La Regione può intervenire con contributi quando ricorrono organismi nocivi per i quali non esistono metodi di lotta efficaci. Gli aiuti possono essere concessi anche come anticipazione di risorse statali destinate a misure analoghe. L’attivazione degli interventi è possibile solo se esiste uno specifico programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione riferito a determinate fitopatie o infestazioni parassitarie.
Beneficiari e condizioni di accesso
Possono accedere ai contributi le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nel settore agricolo primario. La condizione essenziale è l’aver ottemperato alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione infette o infestate, impartite dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria ai sensi della legge regionale n. 3 del 2004.
Disciplina dei contributi
Per ciascuna specie vegetale e per determinate fitopatie o infestazioni, la Giunta regionale definisce con propri atti:
- criteri e modalità di concessione;
- importo del sostegno;
- dotazione finanziaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
L’aiuto non può superare il 100% della perdita subita. La perdita va commisurata al valore di mercato delle colture distrutte e all’eventuale diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena, difficoltà di reimpianto o di coltivazione, al netto di quanto eventualmente percepito a titolo di indennizzo assicurativo. I beneficiari non possono cumulare questi contributi con altre linee di intervento, comunitarie, nazionali o regionali, per le medesime finalità.
Adempimenti europei e aiuti di Stato
Gli aiuti rientrano nell’ambito del regolamento CE n. 1857/2006 e sono soggetti all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea. La disciplina regionale si inserisce quindi nel quadro degli aiuti di Stato destinati alle PMI agricole.
Trattamento dei dati personali
I dati dei beneficiari sono trattati dalla Regione per finalità istituzionali connesse all’attuazione della legge. Il trattamento avviene secondo le modalità e condizioni del regolamento regionale n. 2 del 2007 in materia di comunicazione e diffusione di dati personali.
Abrogazione e regime transitorio
È abrogata la legge regionale 27 luglio 1999, n. 15, relativa agli interventi urgenti per la prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka. Restano però disciplinate fino alla loro conclusione, secondo i rispettivi avvisi pubblici, le procedure di concessione e liquidazione dei contributi relative:
- alla legge 1° luglio 1997, n. 206;
- alla legge regionale n. 15 del 1999, se già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono inoltre fatte salve le disposizioni regionali attuative della legge n. 206 del 1997.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, dotati delle necessarie disponibilità secondo le regole dell’ordinamento contabile regionale.
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