Cassazione Civile, Ordinanza n. 33560/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006, con cui venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili perché relativi a fatture per operazioni considerate oggettivamente inesistenti. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio rilevando, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata osservanza della disciplina del reclamo/mediazione di cui all'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione allora applicabile. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, sul presupposto che la CTR avesse applicato una norma non più esistente, perché dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2014. Il punto controverso era dunque se, nei rapporti non esauriti e per il periodo anteriore alla modifica legislativa del 2013, la mancata presentazione del reclamo potesse ancora comportare l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha affermato che l'art. 17-bis, comma 2, nel testo originario applicabile ratione temporis, era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con effetti caducanti sin dall'origine per i rapporti non esauriti; di conseguenza, l'omessa presentazione del reclamo non poteva più essere considerata condizione di ammissibilità del ricorso. È stato quindi ritenuto irrilevante che la contribuente si fosse costituita in giudizio prima del decorso dei 90 giorni. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992
"La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio"
Nel testo originario prevedeva la presentazione del reclamo come condizione di ammissibilità del ricorso; tuttavia tale disciplina, per effetto della declaratoria di incostituzionalità, non è più applicabile ai rapporti non esauriti e i suoi effetti si considerano venuti meno sin dall'origine.
art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), L. 27 dicembre 2013, n. 147
Ha modificato la disciplina sostituendo, dall'1 gennaio 2014, la sanzione dell'inammissibilità con quella dell'improcedibilità e prevedendo il rinvio della trattazione per consentire la procedura conciliativa; trattandosi di norma processuale, non ha inciso sugli atti compiuti prima della sua entrata in vigore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione e falsa applicazione dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992.
sentenza Corte costituzionale n. 98 del 2014
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo originario, con effetto caducante per i rapporti non esauriti.
Cass. n. 27955 del 14/10/2021
Richiamata a sostegno del principio secondo cui, dopo la declaratoria di incostituzionalità, l'omessa presentazione del reclamo non costituisce condizione di ammissibilità del ricorso per i rapporti non esauriti.
Massime di principio
- Quando una norma processuale è dichiarata incostituzionale con effetti retroattivi sui rapporti non esauriti, il giudice non può più applicarla per dichiarare l'inammissibilità del ricorso sulla base del suo testo originario.
- La modificazione legislativa di una norma processuale opera solo per il futuro e non sanatoria automaticamente gli atti compiuti sotto la disciplina previgente, se il caso resta regolato temporalmente dal testo anteriore.
- Nel processo tributario, la mancata attivazione del reclamo/mediazione non è ostativa all'ammissibilità del ricorso se la previsione che la imponeva è stata espunta dall'ordinamento con effetti sin dall'origine per i rapporti non esauriti.
- La costituzione in giudizio prima del termine di 90 giorni è irrilevante quando la condizione di procedibilità/ammissibilità posta dalla norma non è più operante per effetto della declaratoria di incostituzionalità.
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