Messaggio numero 15941 del 04-08-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento stabilisce che l’INPS trasmetterà con cadenza mensile ad ANMIC, UIC e ENS gli elenchi dei soggetti visitati per invalidità civile, cecità civile, sordità civile e sordocecità. La decisione si fonda sulle norme richiamate e su un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, con invio via PEC o, in alternativa, tramite FTP.
Trasmissione mensile agli enti di categoria degli elenchi dei soggetti sottoposti ad accertamenti sanitari per invalidità, cecità, sordità e sordocecità
Trasmissione degli elenchi ai soggetti rappresentativi delle categorie protette
Il documento definisce la linea di comportamento dell’Istituto in merito alla trasmissione alle associazioni di categoria degli elenchi delle persone sottoposte a visita nell’ambito dei procedimenti di riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità. La finalità dichiarata è uniformare la prassi su tutto il territorio nazionale e prevenire contenziosi analoghi a quello già deciso dal giudice amministrativo.
Base normativa del diritto alla trasmissione
Il diritto delle associazioni a ricevere gli elenchi viene ricondotto a specifiche disposizioni di legge:
- art. 6, comma 2, della legge n. 381/1970, in favore dell’ENS;
- art. 11, comma 8, della legge n. 382/1970, in favore dell’UIC;
- art. 8, comma 4, della legge n. 118/1971, in favore dell’ANMIC.
La vigenza di tali norme viene indicata come confermata, da ultimo, dall’art. 24, ultimo comma, della legge 24 novembre 2010, n. 183. Il documento precisa inoltre che l’obbligo di trasmissione era originariamente in capo alle Commissioni sanitarie provinciali e che, a seguito della legge 15 ottobre 1990, n. 295, le relative funzioni sono state attribuite alle Commissioni mediche delle ASL.
Evoluzione dell’assetto delle competenze in materia di accertamento
Viene richiamato l’art. 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha riformato il sistema di accertamento dell’invalidità civile. In tale nuovo assetto:
- le competenze risultano ripartite tra Commissioni ASL e Commissioni INPS;
- alle Commissioni mediche INPS, istituite presso le UOC/UOS medico-legali e presso la Commissione Medica Superiore, è riservata una funzione generale di controllo sulla definitività degli accertamenti.
Proprio per questo mutato quadro organizzativo, il documento evidenzia la necessità di verificare a chi spetti oggi l’obbligo di trasmettere gli elenchi alle associazioni interessate.
Rilievo della decisione del Consiglio di Stato
Un passaggio centrale è rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3431 del 2011, depositata il 7 giugno 2011. Nel contenzioso relativo alla sede di Reggio Calabria, il giudice ha riconosciuto il diritto della sede locale dell’ANMIC a ricevere gli elenchi dalla Direzione provinciale INPS.
In conseguenza di tale decisione, è stato ordinato alla sede di Reggio Calabria di trasmettere all’ANMIC, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 118/1971, gli elenchi degli invalidi civili sottoposti a visita dalla Commissione medica di verifica di seconda istanza e dalla Commissione medica Superiore di verifica. Il documento sottolinea che questa pronuncia chiude definitivamente, per l’Istituto, la questione aperta presso quella sede.
Scelta dell’Istituto e uniformazione della prassi
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale descritto, l’Istituto ritiene necessario e opportuno adottare una linea uniforme su tutto il territorio nazionale. La ragione è evitare un proliferare di contenziosi che vedrebbero l’Istituto soccombente anche in altre sedi.
Pertanto viene disposta la trasmissione degli elenchi:
- all’ANMIC;
- all’UIC;
- all’ENS.
La stessa impostazione viene estesa anche a UIC ed ENS, poiché per tali enti la trasmissione degli elenchi è espressamente riconosciuta dalla normativa richiamata e si vuole evitare l’insorgere di contenziosi analoghi.
Contenuto degli elenchi trasmessi
Gli elenchi riguardano i soggetti sottoposti ad accertamenti sanitari dalle Commissioni mediche operanti presso le unità operative semplici/unità operative complesse medico-legali e dalla Commissione medica superiore, nell’ambito delle procedure di riconoscimento o verifica:
- dell’esistenza dei requisiti sanitari per l’invalidità civile;
- della permanenza dei requisiti sanitari per l’invalidità civile;
- della cecità civile;
- della sordità civile;
- della sordocecità.
Il documento specifica che tali elenchi comprendono nome, cognome e indirizzo dei soggetti interessati, come previsto dall’art. 24, ultimo comma, della legge n. 183/2010.
Modalità di trasmissione e periodicità
Per ragioni di celerità e sicurezza, l’invio avverrà a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a cura della Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, utilizzando i dati presenti nelle procedure informatiche di gestione dell’invalidità civile e i contenuti testuali indicati in allegato.
La trasmissione è prevista con cadenza mensile ai seguenti indirizzi PEC:
- protocollo@pec.ens.it per le persone sottoposte ad accertamenti di sordità civile e sordocecità;
- archivio@pec.uiciechi.it per le persone sottoposte ad accertamenti di cecità civile e sordocecità;
- anmic.presidenza@postecert.it per le persone sottoposte ad accertamenti di invalidità civile.
Trasmissione alternativa tramite FTP
In alternativa alla PEC, il documento ammette la trasmissione degli elenchi con cadenza mensile mediante un sistema di trasferimento dati FTP (File Transfer Protocol), sempre nel rispetto delle esigenze di celerità e sicurezza. Le modalità specifiche dovranno essere concordate tra la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici e le sedi centrali delle associazioni.
Diffusione interna dell’informazione
La comunicazione delle nuove modalità sarà portata a conoscenza delle sedi centrali delle associazioni. Le direzioni destinatarie della nota sono inoltre invitate a favorire la diffusione dell’informazione a livello locale, così da rendere uniforme l’attuazione operativa sul territorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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