Messaggio numero 15812 del 03-08-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento dispone la sospensione d’ufficio, dal 1° settembre 2011, di prestazioni INVCIV per assenza ingiustificata a visita e indica le eccezioni, le modalità di comunicazione e di ripristino del pagamento. Fornisce inoltre istruzioni per la gestione delle posizioni con esito Postel anomalo o indirizzi errati, richiedendo aggiornamenti anagrafici in INVER e ARCA.
Sospensione prestazioni INVCIV per assenza a visita e gestione indirizzi errati
Sospensione d’ufficio delle prestazioni INVCIV per assenza a visita
Il documento comunica che, con ricostituzione dal centro e decorrenza 1° settembre 2011, è stata disposta la sospensione d’ufficio per un gruppo di prestazioni INVCIV interessate da verifiche straordinarie (INVER). La misura riguarda i soggetti risultati assenti a visita senza giustificato motivo, rilevati alla data del 15 giugno 2011.
Sono ricomprese le posizioni con esito Postel:
- "consegnata raccomandata";
- "compiuta giacenza";
- "respinta al mittente";
- "PEC".
Le liste degli assenti sono state preventivamente trasmesse alle direzioni regionali per l’aggiornamento della procedura INVER, compresa la registrazione di eventuali operazioni eseguite manualmente.
Esclusioni dalla sospensione e gestione delle posizioni
Non sono state sospese le posizioni segnalate dalle sedi entro il termine prefissato del 8 luglio 2011, purché ricorressero le seguenti situazioni:
- esistenza di un verbale di visita ambulatoriale o domiciliare non acquisito;
- previsione di una nuova convocazione a visita ambulatoriale oppure fissazione di una visita domiciliare;
- necessità di rinnovare l’invito a visita per intervenute variazioni di residenza in ARCA.
Le prestazioni sospese sono consultabili nelle apposite liste disponibili nella procedura INVER.
Comunicazione agli interessati e ripristino del pagamento
Gli interessati vengono informati della sospensione tramite una lettera inviata attraverso la procedura, contenente anche l’invito a rivolgersi alla UOC/UOS per fissare una nuova visita. In tale ipotesi, poiché la prestazione è sospesa, la nuova convocazione deve essere stabilita con priorità assoluta.
La sospensione permane fino all’esito della visita.
I responsabili delle UOC/UOS medico-legali, nelle more della convocazione e della compilazione telematica del verbale, devono comunicare all’unità organizzativa competente di procedere immediatamente al ripristino del pagamento sospeso solo se viene accertato che la mancata presentazione a visita dipendeva da:
- degenza in strutture sanitarie protette;
- ricovero in strutture ospedaliere;
- sussistenza di condizioni che comportano l’esonero dalla visita secondo le norme vigenti, richiamando il DM 2 agosto 2007;
- condizioni di intrasportabilità.
Informativa alle associazioni di categoria
Le sedi devono informare delle sospensioni anche le associazioni di categoria ENS, ANMIC e UIC, affinché collaborino:
- nella comunicazione agli interessati delle iniziative adottate dall’Istituto;
- nel fornire dati e notizie utili per l’eventuale richiesta di una nuova convocazione a visita.
Flussi informativi successivi e posizioni da ricostituire manualmente
Il messaggio annuncia l’invio di PEI ai Direttori regionali, contenenti:
- l’elenco delle posizioni sospese;
- gli elenchi da trasmettere alle associazioni di categoria, distinti per associazione;
- la lista delle posizioni scartate da ricostituire manualmente.
Per le posizioni presenti in quest’ultima lista, la fascia di sospensione risulta già inserita, ma non è stata elaborata la ricostituzione. Prima di procedere manualmente all’acquisizione della ricostituzione, occorre correggere il codice di scarto indicato sul DIARIO GAPNE.
Lavorazione delle posizioni con indirizzi errati
Il documento sollecita inoltre la sistemazione delle posizioni degli assenti a visita presenti nelle liste di gestione accertamenti anagrafici con esito Postel diverso da quelli sopra indicati, in particolare per indirizzi o destinatari qualificati come:
- "trasferito";
- "inesistente";
- "insufficiente";
- "errato";
- "sconosciuto";
- "irreperibile";
- "deceduto".
Per tali casi si richiama l’applicazione delle istruzioni contenute nel punto 2 del messaggio 011001 del 18/05/2011.
Procedura INVER e aggiornamento anagrafico
Per la corretta gestione delle posizioni contenute nella lista "variazioni anagrafiche", l’operatore deve:
- effettuare in INVER la presa in carico di ciascuna posizione;
- verificare l’anagrafica in base alle motivazioni rilevate da Postel e riportate nella lista;
- apportare, se necessario, le variazioni in ARCA.
Conclusa la verifica anagrafica, va registrato l’esito dell’accertamento in INVER selezionando nel campo "esito variazione":
- "variazione effettuata", se l’accertamento ha comportato una modifica in ARCA;
- "conferma indirizzo - nessuna variazione", se non vi sono state modifiche in ARCA.
Per l’aggiornamento della residenza possono essere utilizzati d’ufficio, oltre ai dati forniti dai Comuni, anche quelli presenti nel data base dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, se l’anagrafica in ARCA risulta aggiornata ma nell’archivio pensioni è ancora presente un vecchio indirizzo, l’operatore della linea di prodotto assicurato pensionato deve ripetere, in forzatura, l’acquisizione del nuovo indirizzo in ARCA.
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