Messaggio numero 16032 del 05-08-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce una prima informativa interna sulle principali misure pensionistiche e di contenzioso introdotte dalla legge n. 111/2011, con riferimento a decorrenze, adeguamenti dei requisiti, rivalutazione delle pensioni, pensioni ai superstiti, contributo di perequazione e nuove regole su decadenza e prescrizione.
Prime indicazioni sulle disposizioni pensionistiche degli articoli 18 e 38 della legge n. 111/2011
Prime indicazioni sulle disposizioni pensionistiche della legge n. 111/2011
Il documento illustra, in via preliminare, le misure contenute negli articoli 18 e 38 della legge 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 17 luglio 2011. Viene precisato che ulteriori approfondimenti interpretativi saranno forniti con successiva circolare.
Elevazione graduale dell’età per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici
Il comma 1 dell’articolo 18 prevede, per le lavoratrici dipendenti e autonome a carico dell’AGO, delle forme sostitutive e della gestione separata, un innalzamento progressivo del requisito anagrafico di 60 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo, misto e contributivo.
Le scadenze indicate sono le seguenti:
- dal 1° gennaio 2020: incremento di 1 mese;
- dal 1° gennaio 2021: ulteriore incremento di 2 mesi;
- dal 2022: ulteriore incremento di 3 mesi;
- dal 2023: ulteriore incremento di 4 mesi;
- dal 2024: ulteriore incremento di 5 mesi;
- dal 2025: ulteriore incremento di 6 mesi;
- per ogni anno successivo fino al 2031: ulteriori 6 mesi complessivi secondo la progressione richiamata nel testo;
- dal 1° gennaio 2032: ulteriore incremento di 3 mesi.
La misura opera ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.
Rivalutazione automatica delle pensioni
Il comma 3 dispone, per il biennio 2012/2013, un blocco della rivalutazione automatica per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.
Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni e regole applicative:
- resta esclusa dal blocco la fascia di importo inferiore a tre volte il trattamento minimo INPS, per la quale la rivalutazione automatica è applicata nella misura del 70 per cento;
- per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo e inferiore al limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento è riconosciuto fino a concorrenza del limite maggiorato.
Adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita
Il comma 4, lettere a) e b), interviene sull’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, modificando l’articolo 12, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge n. 78/2010.
In particolare:
- la previsione del primo adeguamento dal 2015 viene sostituita con il 2013;
- viene soppresso il richiamo al comma 12-ter;
- dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici e le somme di età e anzianità contributiva della Tabella B della legge n. 243/2004, nonché i requisiti anagrafici di 65 e 60 anni richiamati da altre norme citate nel testo, devono essere aggiornati con cadenza triennale;
- l’aggiornamento è disposto con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro, da emanare almeno dodici mesi prima della decorrenza.
Quanto ai dati ISTAT, il documento precisa che:
- a partire dal 2011 l’ISTAT rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre il dato sulla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni;
- tale dato è riferito alla media della popolazione residente in Italia.
Pensione ai superstiti e riduzione dell’aliquota
Il comma 5 introduce, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, una riduzione dell’aliquota della pensione ai superstiti riconosciuta al coniuge superstite nei casi in cui:
- il matrimonio con il dante causa sia stato contratto quando questi aveva più di 70 anni;
- la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.
La riduzione è pari al 10 per cento per ogni anno di matrimonio mancante rispetto a dieci; per le frazioni di anno la riduzione è riparametrata proporzionalmente.
La disposizione non si applica in presenza di figli minori, studenti o inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995.
Indennità integrativa speciale e trattamenti collegati
I commi 6, 7, 8 e 9 riguardano anche i trattamenti pensionistici a carico del Fondo Speciale dipendenti Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e quelli ex IPOST.
Il documento evidenzia che:
- l’articolo 10, quarto comma, del D.L. n. 17/1983 deve considerarsi implicitamente abrogato dall’articolo 21 della legge n. 730/1983;
- le percentuali di incremento dell’indennità integrativa speciale vanno corrisposte nell’aliquota massima, calcolata sulla quota effettivamente spettante in proporzione all’anzianità alla data di cessazione dal servizio;
- l’interpretazione autentica conferma la disciplina di attribuzione dell’indennità integrativa speciale alla cessazione del servizio, fatta salva la normativa richiamata, con esclusione del quarto comma dell’articolo 10 del D.L. n. 17/1983;
- sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già in godimento alla data di entrata in vigore del decreto, se definiti con sentenza passata in giudicato o con decisione irrevocabile dei Comitati di vigilanza.
Le Direzioni territoriali sono invitate a definire le situazioni pendenti secondo la normativa dell’articolo 18 della legge n. 111/2011 e a collaborare con gli Uffici legali per l’impugnazione tempestiva delle pronunce della Corte dei Conti sfavorevoli all’Istituto, non ancora passate in giudicato o ancora impugnabili.
Trattamenti pensionistici del personale degli enti pubblici creditizi
Il comma 10 fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 357/1990.
La quota di trattamento pensionistico a carico della gestione speciale deve essere determinata con esclusivo riferimento all’importo effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla data di entrata in vigore della legge n. 218/1990, escludendo l’eventuale quota erogata in forma capitale.
Il documento precisa che tale interpretazione conferma i criteri già adottati dall’Istituto con la circolare n. 295 del 28 dicembre 1991.
Affidamento all’INPS degli accertamenti sanitari per invalidità civile
Il comma 22 consente alle Regioni di affidare all’INPS, tramite apposite convenzioni, le funzioni di accertamento dei requisiti sanitari nei procedimenti per il riconoscimento dell’invalidità civile.
Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici elevati
Il comma 22-bis introduce, dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie quando l’importo complessivo superi 90.000 euro lordi annui.
Le aliquote previste sono:
- 5 per cento sulla parte eccedente 90.000 euro fino a 150.000 euro;
- 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.
È inoltre stabilito che, dopo la riduzione, il trattamento pensionistico complessivo non può risultare inferiore a 90.000 euro lordi annui.
Concorrono al calcolo anche ulteriori trattamenti pensionistici e prestazioni definite o integrative indicate nel testo, comprese quelle di specifici regimi previsti da decreti legislativi e quelle relative a particolari categorie di dipendenti pubblici e privati richiamate nella disposizione.
La trattenuta è applicata in via preventiva e conguagliata a fine anno.
Posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico
I commi 22-ter, 22-quater e 22-quinquies introducono un posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico per chi matura il diritto indipendentemente dall’età anagrafica.
Il testo prevede che:
- per i soggetti che maturano i requisiti nel 2012 il posticipo sia di 1 mese;
- per chi li matura nel 2013 il posticipo sia di 2 mesi;
- per chi li matura dal 1° gennaio 2014 il posticipo sia di 3 mesi;
- resta fermo quanto previsto per il personale del comparto scuola dall’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997.
Le Direzioni sono invitate a verificare la posizione dei lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria dei fondi di sostegno dal 1° agosto 2011, adeguando la verifica del diritto alla pensione alla nuova disciplina.
Se la data di scadenza dell’assegno straordinario indicata nella domanda non è coerente con la nuova disciplina, la sede INPS competente deve segnalarlo all’azienda, che dovrà presentare una nuova domanda o un’integrazione sottoscritta da datore di lavoro e lavoratore con la nuova scadenza.
Il comma 22-quater mantiene le decorrenze previgenti entro il limite di 5.000 lavoratori beneficiari per tre categorie:
- lavoratori in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, in base ad accordi sindacali stipulati prima del 30 giugno 2011, che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
- lavoratori in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, in base ad accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
- lavoratori titolari, alla data di entrata in vigore del decreto, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore ex articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996.
Il comma 22-quinquies affida all’INPS il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori interessati, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Se il numero di 5.000 domande viene raggiunto, l’INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate a ottenere i benefici previsti dal comma 22-quater.
Contenzioso previdenziale e assistenziale: decadenza e prescrizione
L’articolo 38 interviene sul contenzioso previdenziale e assistenziale.
In particolare:
- viene introdotta una nuova ipotesi di decadenza dall’azione giudiziaria per le controversie relative a prestazioni riconosciute solo in parte o al pagamento di accessori del credito;
- il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte;
- viene introdotta anche la prescrizione quinquennale per i ratei dei trattamenti pensionistici e per le differenze dovute a seguito di riliquidazioni.
Indicazioni operative finali
Il documento conclude richiamando le strutture territoriali a definire le posizioni pendenti secondo la disciplina richiamata e a prestare collaborazione agli Uffici legali per l’eventuale impugnazione delle decisioni sfavorevoli non definitive. Il testo è impostato come prima informativa interna e non come compiuta circolare interpretativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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