Ordinanza n. 16304/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AM12 nella parte in cui ha attribuito a candidati 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto del 23 giugno 2026 con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva per la classe AM12, relativa al concorso bandito con D.D.G. del 9 ottobre 2025. Ha contestato l'attribuzione del punteggio di 12,50 previsto dal criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, a candidati che concorrevano per la scuola secondaria di primo grado e avevano dichiarato di aver superato un precedente concorso ordinario per la classe AS12, relativa alla scuola secondaria di secondo grado. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, depositando la prova della notifica nei successivi cinque giorni. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito dell'Amministrazione, secondo termini e modalità indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio. Ha rinviato alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026; non ha deciso la domanda di annullamento né regolato le spese.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022
Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
Il TAR applica il rito speciale dell'art. 12-bis in ragione dell'oggetto della controversia, riferito a una procedura amministrativa concernente interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR. In base alla disposizione, individua inoltre ulteriori amministrazioni quali parti necessarie e dispone la notificazione del ricorso nei loro confronti.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, si applica il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022; il giudice dispone la partecipazione delle amministrazioni individuate dalla norma come parti necessarie e ordina la notificazione del ricorso nei loro confronti.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, fissando termini e modalità per l'adempimento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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