Sentenza del 14/07/2015 n. 1682 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Società di capitali a ristretta base azionaria - Operazione di permuta - Importi equivalenti - Presunzione di distribuzione utili - Applicabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva imputato al socio, quale utile presuntivamente distribuito, una quota dei maggiori ricavi accertati in capo alla YYY S.r.l., società a ristretta base azionaria. I maggiori ricavi derivavano da un'operazione di permuta immobiliare: la società aveva ricevuto terreni dai proprietari e aveva ceduto loro, in controvalore equivalente, unità immobiliari costruite sugli stessi terreni. Il contribuente contestava sia la validità della notificazione dell'avviso sia, soprattutto, l'applicabilità della presunzione di distribuzione degli utili, sostenendo che l'operazione non aveva prodotto alcun maggior reddito imponibile, poiché costi e ricavi risultavano contabilizzati per importi equivalenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al vizio di notificazione, perché già dedotto in primo grado senza una specifica critica alla sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha invece accolto il motivo principale sull'inapplicabilità della presunzione di distribuzione degli utili. Secondo il Collegio, l'operazione di permuta era stata correttamente contabilizzata con costi e ricavi equivalenti e non aveva generato un maggior risultato economico positivo né un maggior reddito imponibile per la società. In assenza di utili extracontabili effettivamente accertati, non poteva operare la presunzione di distribuzione al socio. La sentenza di primo grado è stata riformata, l'avviso di accertamento è stato annullato e le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 53 del D.Lgs. n. 546/1992
L'appello deve contenere motivi specifici di impugnazione.
Un motivo già formulato in primo grado è inammissibile in appello se non contiene una critica specifica alla sentenza impugnata.
Articolo 2729 del Codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
La distribuzione presunta di utili extracontabili richiede elementi indiziari effettivamente gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente il solo fatto che la società abbia una ristretta base azionaria, soprattutto quando non risulta un maggior reddito societario.
Articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973
L'accertamento può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
La norma consente l'accertamento presuntivo, ma non elimina l'obbligo dell'Amministrazione di dimostrare, mediante elementi qualificati, l'esistenza del reddito occulto e la sua imputabilità al socio.
Articolo 47 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Gli utili distribuiti ai soci concorrono alla formazione del reddito secondo le modalità previste dalla disposizione.
La norma può rilevare per quantificare fiscalmente gli utili distribuiti o presuntivamente distribuiti, ma presuppone l'esistenza di utili effettivi o extracontabili; non può applicarsi quando l'operazione societaria non ha prodotto alcun maggior reddito.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base azionaria la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è normalmente ammissibile, ma non è automatica né assoluta: l'Amministrazione deve prima dimostrare l'esistenza di un maggior reddito societario.
- In un'operazione di permuta, la coincidenza o equivalenza tra il valore del bene ricevuto e quello del bene ceduto può escludere la formazione di un margine imponibile, se risulta coerentemente dalla contabilità e dagli accordi contrattuali.
- La mera rilevazione di maggiori ricavi non dimostra necessariamente l'esistenza di utili distribuibili: occorre considerare anche i costi correlati all'operazione e il risultato economico complessivo.
- Quando costi e ricavi dell'operazione si compensano e non emergono esborsi o corrispettivi occultati, la presunzione di distribuzione al socio non può fondarsi soltanto sulla ristretta compagine sociale.
- In appello è necessario contestare puntualmente la motivazione della sentenza di primo grado; la semplice riproposizione delle eccezioni già sollevate può comportare l'inammissibilità del motivo.
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