Sentenza del 14/07/2015 n. 847 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Rettifica basata Internet - Verifiche a campione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTP di La Spezia che aveva annullato gli avvisi di rettifica e gli atti sanzionatori relativi alle importazioni effettuate negli anni 2011 e 2012. La merce, in particolare sedili per WC in MDF, era stata dichiarata con il codice TARIC 4421 90 98 90, soggetto a dazio zero; l'Ufficio riteneva invece applicabile il codice 4421 90 91 00, con dazio del 4%, sulla base delle fatture e delle Informazioni Tariffarie Vincolanti reperite sul sito della Commissione europea. La società ha contestato la classificazione, sostenendo che l'accertamento fosse fondato soltanto su esame documentale e ricerche Internet, senza verifiche fisiche, chimiche o merceologiche, e ha inoltre dedotto la propria buona fede e l'illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia l'appello incidentale della società, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione delle sanzioni. Ha ritenuto determinante il fatto che l'Ufficio non avesse svolto verifiche fisiche o di laboratorio sui beni importati, mentre undici controlli a campione eseguiti tra il 2010 e il 2012 avevano confermato la classificazione dichiarata dall'importatore. Secondo la Commissione, tali controlli avevano un valore probatorio superiore alle verifiche documentali e alle informazioni reperite successivamente su Internet. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2658/1987, Allegato 1
Disciplina la nomenclatura combinata e i criteri di classificazione tariffaria delle merci. L'Agenzia ne invocava la corretta applicazione per sostenere l'assoggettamento dei sedili in MDF al codice con dazio del 4%.
Articolo 78 del Codice Doganale Comunitario
Consente all'autorità doganale di procedere alla revisione delle dichiarazioni dopo lo svincolo delle merci. Nel caso concreto, tuttavia, la rettifica è stata ritenuta non adeguatamente provata perché basata su documentazione e dati Internet, senza riscontri fisici sui prodotti.
Articoli 11 e 22 del D.Lgs. n. 374/1990
Sono stati richiamati dall'Agenzia in relazione ai poteri di controllo e rettifica in materia doganale; la decisione ha comunque escluso che tali poteri dispensassero l'Ufficio dall'onere di fornire una prova concreta e attendibile della diversa classificazione.
Articolo 12 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
La società ne ha invocato la violazione per la mancanza di un effettivo contraddittorio, ma la Commissione ha deciso sulla base della questione ritenuta assorbente della insufficienza probatoria dell'accertamento.
Articoli 5, 6 e 10 del D.Lgs. n. 472/1997
Riguardano l'elemento soggettivo della violazione, le cause di non punibilità e la tutela dell'affidamento e della buona fede. La società li ha richiamati per contestare le sanzioni, ma la Commissione non ha esaminato nel merito tali profili, ritenendoli assorbiti.
Articoli 220 e 239 del Codice Doganale Comunitario
Sono stati invocati dalla società per sostenere l'esistenza di un errore dell'autorità doganale e la propria buona fede, considerati i precedenti controlli favorevoli. Anche tali questioni non sono state esaminate nel merito per effetto dell'annullamento fondato sull'insufficienza della prova della classificazione.
Massime di principio
- In materia di classificazione doganale, l'amministrazione deve dimostrare concretamente le caratteristiche della merce che giustificano il diverso codice tariffario; la mera consultazione di Internet, di banche dati o di Informazioni Tariffarie Vincolanti relative a prodotti analoghi può non essere sufficiente.
- Le verifiche fisiche o a campione eseguite sulle merci importate hanno, in linea generale, un peso probatorio maggiore rispetto a un esame documentale svolto a posteriori, soprattutto quando i controlli precedenti avevano confermato la classificazione dichiarata.
- La prova deve riferirsi ai beni concretamente importati e non soltanto a prodotti simili o a descrizioni reperite in banche dati; in caso di contestazione della composizione o delle caratteristiche tecniche, possono essere necessari riscontri merceologici o di laboratorio.
- La reiterata accettazione della classificazione da parte dell'autorità, anche a seguito di controlli fisici, può costituire un elemento rilevante per valutare l'affidamento e la buona fede dell'importatore, pur non determinando automaticamente l'illegittimità di ogni successiva rettifica.
- Quando la decisione annulla l'accertamento per insufficienza della prova sulla classificazione, le ulteriori contestazioni relative a contraddittorio, sanzioni, buona fede e cumulo giuridico possono essere dichiarate assorbite e non venire esaminate.
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