Sentenza del 14/07/2015 n. 393 - Comm. Trib. Prov. Varese
Validità atto - Sottoscrizione - Delega - Necessità - Onere della prova in capo all'Amministrazione finanziaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità dell'atto per difetto di sottoscrizione da parte del direttore dell'Ufficio o di un soggetto validamente delegato. In particolare, il contribuente ha sostenuto che l'Amministrazione dovesse dimostrare l'esistenza della delega e la legittimazione del delegato alla sottoscrizione.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta fondata sul piano dell'onere probatorio: ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. 600/1973, il direttore dell'Ufficio può delegare la sottoscrizione degli atti di accertamento a un altro impiegato della carriera direttiva, ma, in caso di contestazione, spetta all'Amministrazione finanziaria provare l'esercizio del potere sostitutivo oppure l'esistenza e la validità della delega. L'Amministrazione risulta quindi soccombente qualora non assolva tale onere.
Norme richiamate
Art. 42, comma 1, d.P.R. 600/1973
Il direttore dell'Ufficio può delegare la sottoscrizione degli atti di accertamento ad altro impiegato della carriera direttiva.
La sottoscrizione dell'atto di accertamento è valida se effettuata dal direttore dell'Ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva munito di valida delega. Se il contribuente contesta la legittimazione del firmatario, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'esistenza della delega o l'esercizio del potere sostitutivo.
Massime di principio
- Quando viene contestata la legittimazione del sottoscrittore di un atto tributario, l'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova della delega o del potere sostitutivo; non è il contribuente a dover dimostrare l'inesistenza della delega.
- La delega deve provenire dal direttore dell'Ufficio ed essere conferita a un soggetto appartenente alla carriera direttiva, secondo quanto previsto dalla norma.
- La mera presenza della firma di un funzionario diverso dal direttore non è sufficiente, in caso di contestazione, a dimostrare la validità dell'atto.
- La mancata prova della delega o del potere sostitutivo può comportare l'invalidità dell'atto di accertamento, poiché la sottoscrizione costituisce un requisito essenziale della sua validità.
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