Cassazione Civile, Ordinanza n. 20039/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (mutuataria)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato nel 1988. Il mutuante sosteneva che fosse stato pattuito un tasso di interesse del 13% e, sulla base di tale assunto, otteneva un decreto ingiuntivo per il residuo debito restitutorio. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, però, non riusciva a provare il patto sugli interessi; veniva quindi disposto accertamento tecnico contabile e, con sentenza passata in giudicato nel 2009, l'opposizione veniva accolta, il decreto revocato e accertato che la mutuataria aveva versato oltre 17.000 euro in più rispetto al dovuto. Nel 2012 la mutuataria agiva per la restituzione di tale eccedenza. In primo grado la domanda veniva rigettata perché il Tribunale qualificava il pagamento come adempimento di obbligazione naturale, quindi non ripetibile. La Corte d'appello riformava invece la decisione e qualificava il pagamento come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., condannando alla restituzione. In cassazione il mutuante proponeva due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 1284 e 2034 c.c., sostenendo che il pagamento di interessi superiori al tasso legale era spontaneo e quindi costituiva obbligazione naturale non ripetibile; con il secondo deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse fondato la decisione sulle risultanze della c.t.u. del precedente giudizio e non sulle prove del presente processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il principio secondo cui il pagamento spontaneo di interessi oltre il tasso legale integra obbligazione naturale non potesse operare nel caso concreto, perché precluso dal precedente giudicato formatosi tra le parti. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che i ricorrenti, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., chiedevano in realtà una diversa lettura del giudicato del 2009 e delle valutazioni compiute dalla Corte d'appello, attività non consentita in sede di legittimità. Poiché il giudicato precedente aveva già accertato che la mutuataria aveva pagato una somma eccedente il dovuto, tale pagamento non poteva essere successivamente riqualificato come spontaneo adempimento di obbligazione naturale per escluderne la ripetibilità; al contrario, la qualificazione come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. risultava corretta e imposta dal giudicato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza liquidazione delle spese per mancata attività difensiva della parte intimata. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il pagamento spontaneo di interessi in misura superiore al tasso legale può integrare adempimento di un'obbligazione naturale e, come tale, non è ripetibile; ma tale regola non opera quando un precedente giudicato abbia già accertato l'esistenza di un pagamento eccedente il dovuto, precludendo una diversa qualificazione del fatto in un successivo giudizio.
La somma pagata in eccedenza rispetto al debito restitutorio, ove già accertata con giudicato, deve essere qualificata come indebito oggettivo e quindi è ripetibile.
È richiamato con riferimento al tasso legale degli interessi rispetto al quale veniva dedotta la pattuizione del 13%.
La deduzione della sua violazione non può essere usata per ottenere una rivalutazione del giudicato o delle risultanze probatorie da parte della Cassazione.
La deduzione della sua violazione non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio o della portata del giudicato.
art. 13, co. 1quater, d.p.r. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato in collegamento con l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale copre il dedotto e il deducibile: ciò che è stato già accertato con autorità di cosa giudicata non può essere rimesso in discussione in un successivo processo, neppure attraverso una diversa qualificazione giuridica della medesima fattispecie, se tale riqualificazione finirebbe per diminuire o disconoscere il bene già riconosciuto o già accertato.
- Quando un precedente giudicato ha accertato che una somma è stata pagata in eccedenza rispetto al dovuto, quel pagamento non può essere successivamente qualificato come spontaneo adempimento di un'obbligazione naturale al fine di escluderne la ripetizione.
- La deduzione in cassazione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una diversa lettura delle prove o del contenuto precettivo del giudicato compiuta dal giudice di merito.
- L'effetto del giudicato sostanziale si sostituisce alla disciplina sostanziale del rapporto per la specifica fattispecie già decisa, operando come una lex specialis tra le parti per il medesimo oggetto.
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