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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1118

Regolamento delegato (UE) 2018/1118 della Commissione, del 7 giugno 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le condizioni di riduzione del livello della garanzia globale e di esonero dalla garanzia

Normativa europea32018R1118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime della garanzia globale previsto dal codice doganale dell’Unione, con l’obiettivo di rendere meno restrittiva e più uniforme la valutazione della capacità finanziaria degli operatori economici. In particolare, elimina alcuni requisiti formulati in modo autonomo e chiarisce che la capacità di far fronte alle obbligazioni doganali e agli altri oneri non coperti dalla garanzia deve essere valutata nell’ambito della complessiva sufficiente capacità finanziaria. Introduce inoltre la possibilità di considerare, in casi giustificati, il rischio di insorgenza delle obbligazioni doganali per determinare il livello di riduzione della garanzia e precisa la verifica semplificata per gli operatori stabiliti da meno di tre anni.

Modifica le condizioni per ottenere la riduzione della garanzia globale o l’esonero dalla garanzia in ambito doganale, chiarendo la valutazione della capacità finanziaria del richiedente.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici che chiedono alle autorità doganali un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia, nell’ambito del codice doganale dell’Unione. Riguarda la valutazione, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, delle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, come modificato, e opera in relazione alle obbligazioni doganali e agli altri oneri che potrebbero insorgere e non essere coperti dalla garanzia. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2018/1118: condizioni di riduzione della garanzia globale ed esonero dalla garanzia

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 in materia di garanzie doganali, nell’ambito del codice doganale dell’Unione. La finalità è quella di rendere più proporzionata la disciplina della riduzione della garanzia globale e dell’esonero dalla garanzia, superando un’interpretazione troppo rigida della verifica della solvibilità e della capacità di pagamento dell’operatore economico.

Contesto e finalità della modifica

I considerando richiamano l’articolo 95 del regolamento (UE) n. 952/2013, che prevede le condizioni per l’autorizzazione a fornire una garanzia globale e i criteri aggiuntivi per ottenerne una riduzione o l’esonero. Tra questi criteri vi è la solvibilità finanziaria, intesa come situazione finanziaria sana che consenta all’operatore di adempiere ai propri impegni, tenendo conto della natura dell’attività commerciale.

La Commissione evidenzia che, nell’applicazione dell’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la condizione relativa alle risorse finanziarie sufficienti è stata spesso interpretata in modo eccessivamente restrittivo, come se richiedesse esclusivamente disponibilità di liquidità. Poiché la capacità di pagamento può derivare anche da altri elementi, come attivi facilmente convertibili, il regolamento elimina il riferimento alla liquidità come condizione autonoma e chiarisce che la capacità di far fronte alle obbligazioni doganali non coperte dalla garanzia rientra nella più ampia valutazione della capacità finanziaria.

Modifiche all’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

L’articolo 1 del regolamento interviene direttamente sull’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446:

  • sopprime la lettera f) del paragrafo 1;
  • sopprime la lettera g) del paragrafo 2;
  • sopprime la lettera l) del paragrafo 3.

Tali soppressioni si accompagnano all’inserimento dei paragrafi 3 bis e 3 ter, nonché alla sostituzione del paragrafo 4.

Valutazione della capacità finanziaria e del rischio

Il nuovo paragrafo 3 bis stabilisce che, quando valutano la domanda di autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia, le autorità doganali devono considerare la capacità del richiedente di adempiere agli obblighi di pagamento delle obbligazioni doganali e degli altri oneri che potrebbero insorgere e non risultano coperti dalla garanzia.

Se giustificato, le autorità possono anche tenere conto del rischio di insorgenza di tali obbligazioni, in funzione:

  • del tipo di attività commerciale connessa alle dogane;
  • del volume di attività;
  • del tipo di merci per le quali è richiesta la garanzia.

Il regolamento precisa quindi che il livello di riduzione non deve essere applicato in modo meccanico, ma può essere calibrato tenendo conto del rischio concreto, soprattutto quando l’importo di riferimento previsto dall’articolo 155 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 risulti sproporzionato rispetto alle potenziali obbligazioni doganali.

Coordinamento con la valutazione già svolta per gli operatori economici autorizzati

Il nuovo paragrafo 3 ter chiarisce che, se la sufficiente capacità finanziaria è già stata valutata come modalità di applicazione del criterio di cui all’articolo 39, lettera c), del codice doganale dell’Unione, le autorità doganali devono limitarsi a verificare se tale capacità finanziaria giustifichi la concessione della garanzia globale ridotta o dell’esonero.

La norma mira a evitare duplicazioni procedurali nella valutazione degli operatori economici autorizzati, pur lasciando impregiudicata la possibilità di verificare i requisiti specifici della singola semplificazione richiesta.

Operatori stabiliti da meno di tre anni

Il nuovo paragrafo 4 dispone che, qualora il richiedente sia stabilito da meno di tre anni, il rispetto delle condizioni previste ai fini della garanzia globale ridotta o dell’esonero sia verificato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili. Si tratta di una previsione che consente di effettuare il controllo anche in assenza di un percorso storico aziendale sufficientemente lungo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riformulazione dei requisiti per la garanzia globale ridotta o l’esonero

All’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sono soppressi la lettera f) del paragrafo 1, la lettera g) del paragrafo 2 e la lettera l) del paragrafo 3. La modifica mira a eliminare formulazioni ritenute eccessivamente restrittive, in particolare quelle che facevano apparire la liquidità come condizione autonoma.

Valutazione della sufficiente capacità finanziaria

È inserito il paragrafo 3 bis dell’articolo 84, secondo cui, nel valutare la capacità finanziaria sufficiente ai fini della riduzione della garanzia globale o dell’esonero, le autorità doganali devono considerare la capacità del richiedente di adempiere agli obblighi di pagamento di obbligazioni doganali e altri oneri non coperti dalla garanzia. Se giustificato, possono inoltre tener conto del rischio di insorgenza di tali obbligazioni in relazione al tipo e al volume dell’attività doganale e al tipo di merci interessate.

Coordinamento con la valutazione già effettuata per lo status di AEO

Il nuovo paragrafo 3 ter stabilisce che, se la sufficiente capacità finanziaria è già stata valutata ai fini del criterio di cui all’articolo 39, lettera c), del codice doganale dell’Unione, le autorità doganali verificano soltanto se tale capacità giustifichi la concessione della garanzia globale ridotta o dell’esonero.

Operatori stabiliti da meno di tre anni

Il nuovo testo del paragrafo 4 prevede che, se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, il rispetto delle condizioni previste per la garanzia globale ridotta o per l’esonero sia verificato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganalesemplificazioni doganaligaranzie doganaliautorizzazioni amministrativesolvibilità finanziaria

Testo integrale

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