Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 24/03/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei titolari di partita IVA le informazioni su possibili differenze tra il volume d’affari dichiarato e le operazioni comunicate dai clienti, indicando anche le modalità di consultazione, interlocuzione, regolarizzazione e trasmissione dei dati alla Guardia di Finanza.

Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per anomalie tra volume d’affari dichiarato e operazioni comunicate dai clienti IVA

Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo in materia IVA

Il provvedimento attua l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e definisce le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate informa specifici contribuenti titolari di partita IVA di possibili anomalie emerse dal confronto tra il volume d’affari dichiarato e le operazioni comunicate dai loro clienti ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. L’obiettivo è favorire la correttezza dichiarativa, consentire al contribuente di fornire chiarimenti e permettere l’eventuale regolarizzazione con ravvedimento operoso.

Finalità e ambito della comunicazione

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto con i dati trasmessi dai clienti, quando da tale raffronto risulti che il contribuente possa aver omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. Le informazioni sono rese disponibili per consentire una verifica della correttezza dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria e per permettere al contribuente di rappresentare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, idonei a giustificare l’anomalia.

Contenuto delle informazioni comunicate al contribuente

La comunicazione contiene i seguenti elementi:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010;
  • modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia.

Modalità di messa a disposizione delle informazioni

L’Agenzia trasmette la comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

La stessa comunicazione e i dati di dettaglio sono inoltre consultabili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”. In tale area sono resi disponibili:

  • il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta oggetto della comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
  • la somma algebrica delle operazioni indicate nei righi VE23, colonna 1, VE31, VE32, VE33, VE35, colonna 1, VE37, colonna 1 e VE38 della dichiarazione;
  • l’importo totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA;
  • l’ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello dichiarativo;
  • i dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA, cioè denominazione e codice fiscale;
  • l’ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti indicati.

Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Le modalità operative sono quelle indicate nella comunicazione inviata dall’Agenzia.

Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza

I dati e gli elementi richiamati nel provvedimento sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Regolarizzazione e ravvedimento operoso

I contribuenti che abbiano avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese dall’Agenzia possono regolarizzare eventuali errori od omissioni secondo l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tal caso beneficiano della riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

Chiarimenti motivazionali e coordinamento con la disciplina del ravvedimento

Nella parte motivazionale il provvedimento richiama la finalità di favorire l’adempimento spontaneo e precisa che gli elementi messi a disposizione del contribuente sono utili per porre rimedio a errori o omissioni mediante ravvedimento operoso. Viene inoltre evidenziato che tale comportamento è possibile anche se la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo conosciute formalmente dal contribuente, salvo la notifica di atti di liquidazione, irrogazione sanzioni o accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972 e degli esiti del controllo formale ex articolo 36-ter del DPR 600/1973.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • le norme sulle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate contenute nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nello Statuto dell’Agenzia, nel Regolamento di amministrazione e nel decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • il DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • il DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • il DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • il DPR 10 novembre 1997, n. 442;
  • il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  • i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472;
  • il DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • il decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
  • la legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;
  • la legge 23 dicembre 2014, n. 190, in particolare i commi da 634 a 636 dell’articolo 1.

Pubblicazione e data

Il provvedimento è del 24 marzo 2017 e indica che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.