Provvedimento del 27/03/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina i dati da inviare all’Agenzia delle entrate per le fatture emesse e ricevute e per le liquidazioni periodiche IVA, approvando il relativo modello, le istruzioni e le specifiche tecniche. Stabilisce inoltre modalità telematiche di trasmissione, consultazione e sicurezza dei dati, e modifica per il 2017 i termini di invio dei dati fattura previsti dal precedente provvedimento del 28 ottobre 2016.
Definizione dei dati da trasmettere per fatture e liquidazioni IVA e proroga termini 2017
Provvedimento sulle comunicazioni dei dati fatture e delle liquidazioni periodiche IVA
Il provvedimento definisce le informazioni da trasmettere all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le modalità tecniche e i termini di invio. Interviene anche sui termini per la trasmissione dei dati delle fatture previsti dal provvedimento del 28 ottobre 2016, n. 182070.
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
Per tutte le fatture emesse nel periodo d’imposta, per le fatture ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, incluse le bollette doganali, e per le note di variazione relative, devono essere trasmessi i dati del singolo documento.
I dati richiesti sono:
- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi del cessionario/committente;
- data del documento;
- data di registrazione, limitatamente alle fatture ricevute e alle relative note di variazione;
- numero del documento;
- base imponibile;
- aliquota IVA applicata e imposta, oppure, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Le regole di compilazione della comunicazione e della comunicazione opzionale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono contenute nelle specifiche tecniche "versione 1.1" allegate al provvedimento, applicabili dal 10 luglio 2017.
Fino al 10 luglio 2017 è consentito utilizzare le regole del precedente allegato "Specifiche tecniche dati fattura" del provvedimento 28 ottobre 2016, n. 182070.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
È approvato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", con relative istruzioni. Il modello comprende:
- il frontespizio, che contiene anche l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- il quadro VP.
Le informazioni da indicare nel modello sono definite nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Modalità di trasmissione e termini
La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture e del modello per le liquidazioni periodiche IVA avviene esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal contribuente, oppure;
- tramite gli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
La trasmissione avviene secondo le modalità indicate nell’allegato "Modalità di trasmissione dati" e nei termini previsti dagli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge n. 78/2010.
I soggetti incaricati della trasmissione devono rilasciare al contribuente:
- copia del modello trasmesso;
- la ricevuta che attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e costituisce prova della presentazione.
Messa a disposizione dei dati e uso da parte dell’Agenzia
I dati del modello, una volta acquisiti, sono resi disponibili al contribuente nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".
I dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate sono utilizzati per:
- controllarne la coerenza;
- supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e IVA;
- valutare la capacità contributiva dei soggetti trasmittenti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.
Le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti IVA effettuati e l’importo dell’IVA da versare indicato nella comunicazione periodica sono rese disponibili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area "Fatture e Corrispettivi".
Trattamento e sicurezza dei dati
I dati e le informazioni raccolti sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e trattati secondo il principio di necessità, mediante sistemi di elaborazione che consentono analisi selettive e limitano il trattamento ai soli soggetti con i requisiti per i controlli fiscali.
Il trattamento è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli e le operazioni sono tracciate.
La sicurezza è garantita da:
- autenticazione del trasmittente;
- firma digitale del file da parte del soggetto obbligato o di un suo delegato, oppure sigillo elettronico del sistema;
- protocolli sicuri su rete internet;
- misure di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione per la consultazione;
- tracciatura degli accessi con indicazione di tempi e tipologia delle operazioni svolte.
Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate e comunicate appositamente.
Modifica dei termini per l’anno 2017
Il provvedimento modifica il punto 4 del provvedimento del 28 ottobre 2016, n. 182070, inserendo che, per il 2017:
- le comunicazioni relative al primo semestre possono essere effettuate entro il 16 settembre 2017;
- le comunicazioni relative al secondo semestre possono essere effettuate entro il mese di febbraio 2018.
Motivazioni e quadro normativo richiamato
Il testo spiega che il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, ha modificato l’articolo 21 del decreto-legge n. 78/2010 e introdotto l’articolo 21-bis, razionalizzando gli adempimenti comunicativi IVA e prevedendo la trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche.
Viene richiamata anche la finalità di creare un dialogo pre-dichiarativo con i contribuenti, consentendo all’Agenzia di evidenziare possibili incoerenze tra dati delle fatture e liquidazioni IVA.
Sono indicati, tra gli altri, i riferimenti normativi a:
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;
- decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.
Il provvedimento precisa infine che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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