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Provvedimento

Provvedimento del 27/03/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina i dati da inviare all’Agenzia delle entrate per le fatture emesse e ricevute e per le liquidazioni periodiche IVA, approvando il relativo modello, le istruzioni e le specifiche tecniche. Stabilisce inoltre modalità telematiche di trasmissione, consultazione e sicurezza dei dati, e modifica per il 2017 i termini di invio dei dati fattura previsti dal precedente provvedimento del 28 ottobre 2016.

Definizione dei dati da trasmettere per fatture e liquidazioni IVA e proroga termini 2017

Provvedimento sulle comunicazioni dei dati fatture e delle liquidazioni periodiche IVA

Il provvedimento definisce le informazioni da trasmettere all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le modalità tecniche e i termini di invio. Interviene anche sui termini per la trasmissione dei dati delle fatture previsti dal provvedimento del 28 ottobre 2016, n. 182070.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Per tutte le fatture emesse nel periodo d’imposta, per le fatture ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, incluse le bollette doganali, e per le note di variazione relative, devono essere trasmessi i dati del singolo documento.

I dati richiesti sono:

  • dati identificativi del cedente/prestatore;
  • dati identificativi del cessionario/committente;
  • data del documento;
  • data di registrazione, limitatamente alle fatture ricevute e alle relative note di variazione;
  • numero del documento;
  • base imponibile;
  • aliquota IVA applicata e imposta, oppure, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Le regole di compilazione della comunicazione e della comunicazione opzionale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono contenute nelle specifiche tecniche "versione 1.1" allegate al provvedimento, applicabili dal 10 luglio 2017.

Fino al 10 luglio 2017 è consentito utilizzare le regole del precedente allegato "Specifiche tecniche dati fattura" del provvedimento 28 ottobre 2016, n. 182070.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

È approvato il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", con relative istruzioni. Il modello comprende:

  • il frontespizio, che contiene anche l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • il quadro VP.

Le informazioni da indicare nel modello sono definite nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Modalità di trasmissione e termini

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture e del modello per le liquidazioni periodiche IVA avviene esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal contribuente, oppure;
  • tramite gli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

La trasmissione avviene secondo le modalità indicate nell’allegato "Modalità di trasmissione dati" e nei termini previsti dagli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge n. 78/2010.

I soggetti incaricati della trasmissione devono rilasciare al contribuente:

  • copia del modello trasmesso;
  • la ricevuta che attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e costituisce prova della presentazione.

Messa a disposizione dei dati e uso da parte dell’Agenzia

I dati del modello, una volta acquisiti, sono resi disponibili al contribuente nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

I dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate sono utilizzati per:

  • controllarne la coerenza;
  • supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e IVA;
  • valutare la capacità contributiva dei soggetti trasmittenti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

Le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti IVA effettuati e l’importo dell’IVA da versare indicato nella comunicazione periodica sono rese disponibili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area "Fatture e Corrispettivi".

Trattamento e sicurezza dei dati

I dati e le informazioni raccolti sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e trattati secondo il principio di necessità, mediante sistemi di elaborazione che consentono analisi selettive e limitano il trattamento ai soli soggetti con i requisiti per i controlli fiscali.

Il trattamento è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli e le operazioni sono tracciate.

La sicurezza è garantita da:

  • autenticazione del trasmittente;
  • firma digitale del file da parte del soggetto obbligato o di un suo delegato, oppure sigillo elettronico del sistema;
  • protocolli sicuri su rete internet;
  • misure di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione per la consultazione;
  • tracciatura degli accessi con indicazione di tempi e tipologia delle operazioni svolte.

Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate e comunicate appositamente.

Modifica dei termini per l’anno 2017

Il provvedimento modifica il punto 4 del provvedimento del 28 ottobre 2016, n. 182070, inserendo che, per il 2017:

  • le comunicazioni relative al primo semestre possono essere effettuate entro il 16 settembre 2017;
  • le comunicazioni relative al secondo semestre possono essere effettuate entro il mese di febbraio 2018.

Motivazioni e quadro normativo richiamato

Il testo spiega che il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, ha modificato l’articolo 21 del decreto-legge n. 78/2010 e introdotto l’articolo 21-bis, razionalizzando gli adempimenti comunicativi IVA e prevedendo la trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche.

Viene richiamata anche la finalità di creare un dialogo pre-dichiarativo con i contribuenti, consentendo all’Agenzia di evidenziare possibili incoerenze tra dati delle fatture e liquidazioni IVA.

Sono indicati, tra gli altri, i riferimenti normativi a:

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;
  • decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

Il provvedimento precisa infine che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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