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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04820/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi vicini in tema di distanze edilizie. I ricorrenti avevano ottenuto in primo grado la condanna dei vicini alla demolizione e all'arretramento del fabbricato, oltre al risarcimento dei danni, perché l'edificio dei resistenti sarebbe stato costruito a distanza inferiore a quella minima di cinque metri prescritta dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale. La Corte d'appello ha però riformato la decisione, ritenendo che, essendovi tra i due fondi una striscia di terreno interposta, inedificata e di proprietà di terzi, la distanza di cinque metri dovesse misurarsi dalla linea di demarcazione tra il fondo degli attori e lo spazio intermedio, e non dalla linea che separa lo spazio intermedio dal fondo dei costruttori. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato falsa applicazione dell'art. 833 c.c. e delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale, sostenendo che il confine rilevante ai fini del rispetto della distanza minima fosse quello tra l'area interposta e il terreno dei resistenti, e non quello esterno verso il fondo dei ricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, quando i due fondi sono separati da una striscia di terreno intermedia, inedificata o inedificabile, di larghezza inferiore al distacco dal confine imposto dalla normativa edilizia, ciascun proprietario deve edificare sul proprio fondo a una distanza dal confine con il terreno altrui pari alla metà della differenza tra il distacco prescritto e la larghezza della striscia interposta, che viene così neutralizzata nel computo. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui le norme urbanistiche sulle distanze, anche quando esprimono il distacco dal confine, integrano la disciplina codicistica degli artt. 873 e segg. c.c. e tutelano i rapporti di vicinato, consentendo la riduzione in pristino in caso di violazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 833 c.c.

    È stato richiamato come norma denunciata dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso la sua violazione in relazione alla corretta applicazione delle distanze edilizie.

  • artt. 873 e segg. c.c.

    Le disposizioni sulle distanze tra costruzioni sono assunte come base codicistica integrata dalla disciplina urbanistica locale; le norme edilizie che prescrivono distanze dal confine non introducono una regola autonoma, ma una diversa tecnica di applicazione della medesima disciplina del distacco.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In ragione del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È indicata come fonte che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Le norme urbanistiche o dei regolamenti edilizi che impongono una distanza dal confine integrano la disciplina codicistica delle distanze tra costruzioni e vanno interpretate in modo unitario rispetto agli artt. 873 e seguenti c.c.
  • Quando tra due fondi vi sia una striscia di terreno intermedia, inedificata o inedificabile, di ampiezza inferiore al distacco imposto, tale area deve essere neutralizzata nel calcolo della distanza minima, sicché il distacco va misurato secondo il criterio della metà della differenza tra distanza prescritta e larghezza della fascia interposta.
  • La violazione delle prescrizioni sulle distanze dettate dagli strumenti urbanistici, in quanto poste a tutela dei rapporti di vicinato e dell'equilibrato uso edilizio dei suoli privati, legittima la domanda di riduzione in pristino da parte del proprietario leso.
  • In materia di distanze legali, il riferimento al confine rilevante non può essere isolato dal sistema complessivo della disciplina del distacco, che deve essere ricostruita secondo il coordinamento tra codice civile e normativa locale.

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