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Legge

L.R. Molise 7/2014

Istituzione e disciplina dell'attività ricettiva dell'albergo diffuso

Normativa regionaleL.R. Molise 7/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Molise la formula dell’albergo diffuso come struttura ricettiva imprenditoriale composta da almeno sette unità abitative, localizzata nei centri storici, in aree di pregio o in contesti rurali. Disciplina requisiti, gestione, SCIA, elenco regionale, simbolo identificativo e possibili sostegni pubblici. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e il regolamento attuativo era da approvare entro 60 giorni.

Istituzione e disciplina dell'albergo diffuso in Molise

Istituzione e disciplina dell’albergo diffuso in Molise

La legge regionale del Molise istituisce e disciplina l’attività ricettiva dell’albergo diffuso, con finalità di valorizzazione turistica, recupero del patrimonio edilizio e sostegno ai borghi e ai centri storici. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Molise.

Finalità dell’istituto

L’albergo diffuso è introdotto come strumento di promozione del turismo sostenibile e di sviluppo locale. Le finalità indicate dalla legge sono orientate a:

  • destagionalizzare e ampliare l’offerta turistica;
  • recuperare il patrimonio edilizio dei centri storici e dei borghi, contenendo il consumo di suolo;
  • incentivare l’economia dei centri storici e dei borghi;
  • valorizzare le antiche maestranze;
  • contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni lontani dai circuiti turistici tradizionali e favorire nuova occupazione.

Definizione e struttura dell’albergo diffuso

L’albergo diffuso è definito come una struttura ricettiva aperta al pubblico che fornisce alloggio, somministrazione di cibi e bevande e servizi di tipo alberghiero. La struttura deve essere composta da almeno sette unità abitative.

La configurazione tipica prevede:

  • alloggi dislocati in stabili separati;
  • collocazione a breve distanza da un edificio centrale;
  • nel centro centrale, servizi di ricevimento, ambienti comuni e altri eventuali servizi accessori.

Localizzazione ammessa

L’albergo diffuso può essere realizzato solo in specifiche aree del territorio regionale:

  • nei centri storici e nelle zone di particolare pregio storico-culturale;
  • in contesti rurali, fuori dal perimetro urbano come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale, purché caratterizzati da un agglomerato o raggruppamento di edifici con caratteristiche proprie dell’edilizia e dell’architettura del territorio.

In quest’ultimo caso la legge qualifica la struttura come “albergo diffuso di campagna”.

Unità abitative e dotazioni

Le unità abitative possono assumere due forme:

  • camere: uno o più locali arredati, con bagno autonomo;
  • alloggi: uno o più locali arredati, con bagno autonomo e spazio ad uso cucina.

La legge rinvia al regolamento di attuazione per l’individuazione dei servizi minimi e delle dotazioni, impianti e attrezzature richiesti.

Gestione e organizzazione dell’attività

L’attività di albergo diffuso deve essere svolta in forma esclusivamente imprenditoriale.

La gestione deve fare capo a un unico soggetto giuridico, che assume la responsabilità dell’intera struttura.

I servizi diversi da prenotazione, ricevimento e pernottamento possono essere affidati a terzi, ma solo tramite apposita convenzione che disciplini:

  • i rapporti tra titolare dell’albergo diffuso e gestore dei servizi;
  • la qualità dei servizi oggetto di convenzione.

Resta comunque in capo al gestore dell’albergo diffuso la responsabilità complessiva della conduzione dell’attività ricettiva.

Avvio dell’attività e SCIA

Chi intende esercitare l’attività deve presentare al Comune in cui ha sede la struttura una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990.

La SCIA deve essere corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Copia della segnalazione deve essere:

  • esposta visibilmente nei locali in cui si svolge l’attività;
  • trasmessa alla Provincia competente per territorio.

Prescrizioni edilizie e di conformità normativa

La realizzazione di un albergo diffuso è consentita solo a condizione che:

  • gli interventi edilizi non determinino cambio di destinazione d’uso degli immobili sotto il profilo urbanistico;
  • siano rispettate le norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro;
  • siano rispettati eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Regime applicabile e norme di settore richiamate

All’albergo diffuso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulle strutture ricettive in materia di:

  • comunicazione e pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura;
  • adempimenti di pubblica sicurezza;
  • sospensione e revoca dell’esercizio dell’attività;
  • comunicazione dei dati ISTAT sui flussi turistici.

Elenco regionale degli alberghi diffusi

Presso la Giunta regionale è istituito l’elenco regionale degli alberghi diffusi.

Possono esservi iscritti i gestori delle strutture che possiedono le caratteristiche e i requisiti previsti dalla legge. La Regione effettua verifiche almeno ogni due anni per accertare il mantenimento dei requisiti.

La perdita delle caratteristiche o dei requisiti comporta la cancellazione dall’elenco.

Simbolo identificativo

La Giunta regionale individua un simbolo identificativo dell’albergo diffuso in Molise, che deve essere affisso all’esterno delle sedi in cui si esercita l’attività.

Misure di sostegno

La Regione può sostenere lo sviluppo dell’albergo diffuso mediante fondi nazionali e comunitari.

Regolamento attuativo ed entrata in vigore

Il regolamento di attuazione doveva essere approvato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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