Circolare Inail n. 24 del 3 luglio 2017
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Estensione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni Inail sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi per le aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017, estendendo la disciplina anche ai Comuni dell’allegato 2-bis introdotto dalla legge n. 45/2017. Vengono indicati i Comuni interessati in Abruzzo, le modalità per chiedere la sospensione via PEC, le regole per la ripresa dei versamenti entro il 30 ottobre 2017 o in rate fino a 18 mesi, i codici da usare in F24 e i chiarimenti sul Durc on line e sulla notifica delle cartelle di pagamento.
Estensione della sospensione di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
Interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
La circolare Inail n. 24 del 3 luglio 2017 fornisce indicazioni operative sull’estensione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Il documento si inserisce nel quadro delle misure già adottate per gli eventi sismici del 2016 e richiama, per gli aspetti non modificati, le precedenti circolari Inail n. 41/2016 e n. 5/2017.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama:
- la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- la legge 7 aprile 2017, n. 45;
- la legge 21 giugno 2017, n. 96;
- la circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41;
- la circolare Inail 24 gennaio 2017, n. 5.
La legge n. 45/2017 ha aggiunto all’art. 18-undecies del decreto legge n. 8/2017 l’allegato 2-bis, contenente l’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. La circolare chiarisce che i riferimenti agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016 devono intendersi estesi anche a tale allegato 2-bis.
Ambito territoriale della sospensione
Per la Regione Abruzzo, i Comuni inclusi nell’allegato 2-bis sono:
- Barete (AQ)
- Cagnano Amiterno (AQ)
- Pizzoli (AQ)
- Farindola (PE)
- Castelcastagna (TE)
- Colledara (TE)
- Isola del Gran Sasso (TE)
- Pietracamela (TE)
- Fano Adriano (TE)
La sospensione dei termini riguarda i versamenti correnti con scadenza dal 18 gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Soggetti beneficiari e effetto della sospensione
La sospensione si applica:
- ai datori di lavoro privati e ai lavoratori autonomi operanti alla data del 18 gennaio 2017 nei Comuni dell’allegato 2-bis;
- ai datori di lavoro privati e ai lavoratori autonomi che alla stessa data erano assistiti da professionisti operanti nei medesimi Comuni.
La circolare precisa che non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Modalità per ottenere la sospensione
Per fruire della sospensione, i soggetti interessati devono trasmettere via PEC alla Sede Inail competente una specifica domanda, utilizzando il modulo allegato alla circolare come allegato n. 1.
Per la gestione della sospensione, le Sedi devono inserire nelle Pat interessate gli ulteriori codici di agevolazione predisposti in GRA web.
Ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi
Gli adempimenti e i pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi. È consentito il pagamento rateale fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, con decorrenza da ottobre 2017.
Chi intende avvalersi della rateizzazione deve presentare domanda alla Sede Inail competente utilizzando il modulo allegato n. 2, che sostituisce quello già previsto dalla circolare n. 5/2017.
In caso di rateazione:
- l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro;
- la prima rata deve essere versata entro il 16 ottobre 2017;
- le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese;
- è sempre possibile estinguere anticipatamente la rateazione versando le somme dovute in un’unica soluzione.
Indicazioni operative per il modello F24 e codici di sospensione
Per la ripresa dei versamenti nel modello F24, sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi", devono essere utilizzati i numeri di riferimento associati ai codici di sospensione delle Pat.
Per il sisma del 18 gennaio 2017, relativo all’allegato 2-bis, sono indicati:
- 999179 / cod. Pat 179: unica soluzione entro il 16/10/2017;
- 999180 / cod. Pat 180: rateazione fino a 18 rate mensili dal 16/10/2017;
- 999181 / cod. Pat 181: unica soluzione entro il 16/10/2017;
- 999182 / cod. Pat 182: rateazione fino a 18 rate mensili dal 16/10/2017.
La circolare riepiloga anche i codici già previsti per gli eventi del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016, ancora in fase di predisposizione da parte della Direzione centrale organizzazione digitale:
- 999169, 999170, 999171, 999172 per i Comuni dell’allegato 1;
- 999173, 999174, 999175, 999176 per i Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
- 999177 e 999178 per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, nei casi di inagibilità dichiarata.
Durc on line e regolarità contributiva
La circolare richiama le disposizioni speciali in materia di Durc on line previste dal decreto legge n. 189/2016.
In particolare:
- i lavori di immediata esecuzione devono essere affidati a imprese che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali, come attestato dal Durc;
- per l’elenco speciale dei professionisti, l’iscrizione è subordinata al possesso di un Durc regolare;
- fino all’istituzione dell’elenco speciale, i privati possono conferire incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e privi di violazioni contributive ostative al Durc.
Per i professionisti che non abbiano obbligo assicurativo Inail come datori di lavoro, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata tramite il sito Inps.
Per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori, la richiesta del Durc è effettuata dagli Uffici speciali per la ricostruzione con riferimento ai lavori eseguiti e al relativo periodo di esecuzione. La regolarità contributiva, in questo ambito, è limitata al cantiere e ai lavoratori impiegati nello stesso periodo.
La circolare precisa inoltre che:
- per ogni cantiere deve essere presentata una denuncia telematica di apertura di un nuovo codice ditta e della relativa Pat;
- per i soggetti già assicurati resta fermo il termine di 30 giorni dall’inizio dei lavori nel cantiere;
- è in corso di predisposizione un servizio telematico specifico per le denunce;
- sono previsti adeguamenti della procedura GRA web;
- il Durc rilasciato ai sensi dell’art. 35 del decreto legge n. 189/2016 può essere utilizzato solo nei procedimenti di competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione;
- fuori da tale ambito continua ad applicarsi la disciplina ordinaria del decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
Cartelle di pagamento e sospensione delle attività di riscossione
La circolare segnala infine che, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione delle somme derivanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del decreto legge n. 78/2010, per le attività esecutive degli agenti della riscossione e per i termini di prescrizione e decadenza degli enti creditori sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall’art. 48 del decreto legge n. 189/2016. Alla fine del periodo di sospensione, tali termini riprendono a decorrere.
Punti principali
Estensione ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
La legge 7 aprile 2017, n. 45 ha inserito nell’art. 18-undecies del decreto legge n. 8/2017 l’allegato 2-bis, contenente i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. La circolare precisa che il riferimento agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016, presente in varie disposizioni del medesimo decreto e nelle ordinanze commissariali, deve intendersi esteso anche all’allegato 2-bis. La sospensione dei termini per contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail si applica quindi anche a tali Comuni, con decorrenza dei versamenti sospesi dal 18 gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Comuni interessati
L’allegato 2-bis comprende, per la Regione Abruzzo, i seguenti Comuni: Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Pizzoli (AQ), Farindola (PE), Castelcastagna (TE), Colledara (TE), Isola del Gran Sasso (TE), Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE).
Sospensione: soggetti e limiti
La sospensione si applica ai datori di lavoro privati e ai lavoratori autonomi operanti alla data del 18 gennaio 2017 nei Comuni dell’allegato 2-bis. Si applica anche ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro che, alla stessa data, erano assistiti da professionisti operanti in tali Comuni. La circolare richiama inoltre che non è previsto il rimborso dei contributi e premi già versati.
Domanda di sospensione e gestione sulle posizioni assicurative
Per ottenere la sospensione, i soggetti interessati devono trasmettere alla Sede Inail competente una domanda via PEC, utilizzando il modulo allegato alla circolare (allegato n. 1). Le Sedi devono poi applicare sulle Pat interessate i nuovi codici di agevolazione predisposti in GRA web, una volta acquisita la domanda.
Ripresa dei versamenti e rateizzazione
Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza sanzioni né interessi. È ammessa la rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere da ottobre 2017. Chi sceglie il pagamento rateale deve presentare apposita domanda alla Sede Inail competente con il modulo allegato n. 2, che sostituisce quello già previsto dalla circolare n. 5/2017. Ogni rata non può essere inferiore a 50 euro; la prima rata va versata entro il 16 ottobre 2017 e le successive entro il giorno 16 di ciascun mese. È consentita l’estinzione anticipata in un’unica soluzione.
Codici F24 e numeri di riferimento
Per i versamenti in ripresa, nel modello F24 - sezione Altri enti previdenziali e assicurativi - devono essere indicati i numeri di riferimento associati ai codici di sospensione delle Pat. Per i Comuni dell’allegato 2-bis sono previsti i numeri 999179, 999180, 999181 e 999182, collegati ai codici Pat 179, 180, 181 e 182, distinguendo tra pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre 2017 e rateizzazione fino a 18 rate. La circolare riepiloga anche i codici già previsti dalle circolari n. 41/2016 e n. 5/2017: 999169-999172 per i Comuni dell’allegato 1 (eventi del 24 agosto 2016) e 999173-999178 per i Comuni dell’allegato 2 (eventi del 26 ottobre 2016, con distinzione per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e per i casi di inagibilità dichiarata).
Durc on line e regolarità contributiva
La circolare richiama le disposizioni del decreto legge n. 189/2016 in tema di Durc on line per i lavori di immediata esecuzione e per l’iscrizione all’elenco speciale dei professionisti. Precisa che, per i professionisti non soggetti all’obbligo assicurativo Inail come datori di lavoro, la verifica della regolarità contributiva va effettuata tramite il sito Inps. Per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori, la richiesta del Durc deve essere effettuata dagli Uffici speciali per la ricostruzione, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione. La regolarità contributiva, in questo ambito, è circoscritta al cantiere e ai lavoratori impiegati nello stesso periodo; di conseguenza, per ogni cantiere deve essere presentata una denuncia telematica di apertura di un nuovo codice ditta e relativa Pat, ferma restando la scadenza di 30 giorni dall’inizio dei lavori per i soggetti già assicurati. Il Durc così rilasciato vale solo per i procedimenti di competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione; fuori da tale ambito si applicano le regole ordinarie del decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
Cartelle di pagamento e sospensioni correlate
Per completezza, la circolare segnala che nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione delle somme derivanti dagli atti esecutivi e per le attività degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza degli enti creditori, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall’art. 48 del decreto legge n. 189/2016, con ripresa della decorrenza alla fine del periodo di sospensione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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