Circolare Inail n. 30 del 25 luglio 2017
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 166. Inserimento in nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende, in via sperimentale, le regole del Regolamento Inail sul reinserimento lavorativo anche ai casi di nuova occupazione di persone con disabilità da lavoro, quando vi sia un incontro tra domanda e offerta di lavoro. Vengono chiariti ambito di applicazione, esclusioni, modalità di predisposizione e approvazione del progetto personalizzato, nonché le condizioni per l’autorizzazione, l’anticipazione e il rimborso delle spese. L’efficacia degli interventi è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro conforme al progetto e, se la prestazione è differita, alla coerenza dei tempi di avvio con quelli del progetto stesso.
Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro: inserimento in nuova occupazione
Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro: inserimento in nuova occupazione
La circolare disciplina, in via sperimentale, l’applicazione del Regolamento Inail sul reinserimento e l’integrazione lavorativa anche ai casi in cui la persona con disabilità da lavoro acceda a una nuova occupazione tramite incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’obiettivo è garantire, anche in questa ipotesi, un sostegno analogo a quello previsto per la conservazione del posto di lavoro, con un percorso fondato su progetto personalizzato, approvazione condizionata e successiva autorizzazione alla realizzazione degli interventi.
Quadro di riferimento e motivazione dell’intervento
La circolare si colloca nel quadro dell’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che attribuisce all’Inail competenze in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Viene ricordato che l’attuazione iniziale del Regolamento, adottato con determina del Presidente Inail 11 luglio 2016, n. 258, e della circolare applicativa n. 51/2016, ha riguardato prioritariamente gli interventi per la conservazione del posto di lavoro.
Per gli interventi finalizzati alla ricerca di nuova occupazione, la circolare evidenzia la necessità di raccordo con altri soggetti istituzionali, in particolare con il Ministero del lavoro e con Anpal, alla luce della rimodulazione delle competenze derivante dai decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 150 e n. 151. In attesa della piena definizione di tali raccordi, l’Istituto introduce comunque misure sperimentali per sostenere l’inserimento lavorativo in nuova occupazione quando vi sia un effettivo incontro tra domanda della persona con disabilità da lavoro e offerta del datore di lavoro.
Ambito di applicazione e soggetti esclusi
Le disposizioni si applicano alle persone con disabilità da lavoro causata da eventi infortunistici o tecnopatici tutelati dall’Inail, alle quali un datore di lavoro offra una nuova occupazione per lo svolgimento di un’attività lavorativa, anche se non soggetta a obbligo assicurativo Inail.
Restano esclusi:
- i soggetti tutelati che non sono direttamente qualificabili come lavoratori, come studenti e casalinghe;
- i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurati tramite la speciale gestione per conto dello Stato.
L’intervento riguarda rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato. È espressamente escluso il lavoro autonomo. Quanto alle tipologie contrattuali, non emergono criticità per i contratti a tempo indeterminato; per quelli a tempo determinato o flessibili è necessario valutare caso per caso il rapporto tra costi, benefici e durata del rapporto. È inoltre possibile che il contratto preveda il differimento dell’inizio della prestazione di lavoro a una data successiva alla stipula, purché ciò sia coerente con i tempi di realizzazione del progetto.
Elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato
Il datore di lavoro che intende assumere la persona con disabilità da lavoro deve:
- manifestare alla Sede Inail competente per domicilio del lavoratore la disponibilità a collaborare con Istituto e lavoratore alla definizione del progetto;
- comunicare, tramite il modello allegato, la mansione specifica, la tipologia di contratto, la durata, la sede di lavoro e l’unità produttiva.
La circolare indica come presupposto indispensabile la visita medica preventiva preassuntiva, effettuata dal medico competente ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, oppure dai competenti uffici delle ASL ai sensi dell’art. 5 della legge n. 300/1970. All’esito della visita deve essere espresso un giudizio di idoneità parziale permanente con prescrizioni o limitazioni riferito alla mansione specifica.
Sulla base delle informazioni disponibili, l’équipe multidisciplinare di I livello, competente per domicilio del lavoratore, individua nel Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato gli interventi necessari e appropriati, tenendo conto degli aspetti sanitari, personali e socio-ambientali. Le informazioni relative al rapporto di lavoro devono essere riportate in modo puntuale, sottoscritte da datore di lavoro e lavoratore e allegate alla sezione 5 della Scheda progetto, quale parte integrante del progetto stesso.
Fasi successive: Piano esecutivo, verifica e approvazione
Una volta predisposto il progetto personalizzato, si procede secondo lo schema già previsto dalla circolare n. 51/2016:
- il datore di lavoro elabora il Piano esecutivo nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal Regolamento per ciascuna tipologia di intervento;
- l’équipe multidisciplinare di I livello verifica la coerenza del Piano esecutivo con il Progetto di reinserimento lavorativo;
- la Direzione territoriale competente effettua la verifica amministrativa di rispondenza alle disposizioni regolamentari.
La Direzione regionale, la Direzione provinciale di Trento o Bolzano, oppure la Sede regionale di Aosta, territorialmente competente rispetto all’équipe che ha elaborato il progetto, effettua le ulteriori valutazioni previste dalla circolare n. 51/2016. Tuttavia, in questa fattispecie l’atto di approvazione del progetto e del relativo Piano esecutivo deve specificare che l’approvazione è condizionata alla sottoscrizione del contratto di lavoro conforme a quanto definito in sede di elaborazione del progetto.
Dopo l’approvazione condizionata, viene inviata al datore di lavoro una comunicazione con cui si:
- informa dell’avvenuta approvazione condizionata;
- richiede l’invio della copia autenticata del contratto di lavoro stipulato;
- indicano il costo totale degli interventi approvati e la durata complessiva del progetto, espressa in giorni.
Se il contratto non viene stipulato, la Direzione competente deve revocare l’approvazione e la relativa spesa, informando l’équipe di I livello tramite la Direzione territoriale. Se invece il contratto viene trasmesso, ne viene verificata la conformità rispetto a tipologia e durata, unità produttiva, luogo di lavoro e mansione specifica. In presenza di differimento dell’inizio della prestazione, si verifica anche la coerenza della data effettiva di adibizione con il termine previsto per l’intero progetto. Solo a esito positivo di tali verifiche viene adottato il provvedimento che autorizza il datore di lavoro alla realizzazione degli interventi.
Il provvedimento autorizzativo deve dare espressamente atto che:
- il contratto è conforme a tipologia e durata indicati nel progetto;
- il contratto è conforme all’unità produttiva, al luogo di lavoro e alla mansione specifica;
- se l’avvio della prestazione è differito, la data effettiva di adibizione è coerente con il termine previsto per il progetto.
Anticipazione e rimborso delle spese
Dopo la stipula del contratto e l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi, il datore di lavoro può chiedere l’anticipazione prevista dall’art. 10 del Regolamento, nei limiti e alle condizioni già disciplinati dalla normativa e dalla circolare n. 51/2016.
Le strutture territoriali possono rimborsare i costi sostenuti per gli accomodamenti ragionevoli necessari allo svolgimento della mansione per cui il datore di lavoro ha assunto la persona con disabilità da lavoro, sempre nei limiti del Regolamento e secondo le modalità della circolare applicativa. La circolare precisa che:
- per il rimborso, le spese devono essere sostenute successivamente al provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli interventi;
- ciò vale anche se il contratto prevede il differimento della prestazione di lavoro;
- in caso di differimento dell’avvio della prestazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute può avvenire soltanto al completamento di tutti gli interventi previsti nel provvedimento di autorizzazione.
Non è comunque possibile erogare alcun rimborso se manca:
- l’assunzione della persona con disabilità da lavoro, comprovata da un contratto stipulato in conformità a quanto previsto;
- l’effettiva adibizione del lavoratore alla mansione specifica.
Rinvio alla disciplina precedente e strumenti operativi
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla circolare, resta fermo il rinvio alle disposizioni della circolare Inail n. 51/2016.
Sono inoltre richiamati alcuni strumenti operativi disponibili nel minisito della Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie:
- una specifica scheda per l’elaborazione del progetto di inserimento in nuova occupazione;
- il prospetto aggiornato per il monitoraggio dei progetti di reinserimento lavorativo, che deve essere trasmesso dalle Direzioni regionali o provinciali o dalla Sede regionale alla Direzione centrale competente.
Infine, la circolare sottolinea che la Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie, insieme alle altre strutture centrali interessate, assicura supporto e consulenza alle strutture territoriali sia nella fase di prima analisi dei casi, sia nelle fasi successive di attivazione dei progetti personalizzati di inserimento in nuova occupazione.
Punti principali
Ambito di applicazione e finalità
Le disposizioni del Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro si applicano anche ai casi di nuova occupazione di persone con disabilità da lavoro tutelate Inail, quando un datore di lavoro offra una nuova assunzione. La finalità è garantire, anche in caso di nuova occupazione, il sostegno già previsto per la conservazione del posto di lavoro. Restano esclusi i soggetti non qualificabili direttamente come lavoratori, come studenti e casalinghe, nonché i dipendenti delle amministrazioni statali assicurati tramite la gestione per conto dello Stato. L’ambito riguarda rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato; è escluso il lavoro autonomo. Per i contratti a termine o flessibili occorre una valutazione caso per caso in relazione alla durata del rapporto e alla convenienza degli interventi. È ammesso il differimento della prestazione rispetto alla data di stipula, purché coerente con i tempi del progetto.
Predisposizione del progetto personalizzato
Il datore di lavoro che intende assumere la persona con disabilità da lavoro deve manifestare alla sede Inail competente per domicilio del lavoratore la propria disponibilità a collaborare con Istituto e lavoratore e comunicare, tramite il modello allegato, mansione, tipologia di contratto, durata, sede di lavoro e unità produttiva. Presupposto essenziale è la visita medica preassuntiva da parte del medico competente o degli uffici ASL, con giudizio di idoneità parziale permanente con prescrizioni o limitazioni in relazione alla mansione. L’équipe multidisciplinare di I livello, tenendo conto degli aspetti sanitari, personali e socio-ambientali, individua gli interventi necessari nel Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato. Le informazioni sul rapporto di lavoro devono essere puntualmente riportate, sottoscritte da datore di lavoro e lavoratore e allegate alla sezione 5 della Scheda progetto. Successivamente il datore di lavoro elabora il Piano esecutivo, che viene verificato dall’équipe e poi dalla Direzione territoriale competente.
Approvazione del progetto e condizione sospensiva
La Direzione regionale, provinciale di Trento o Bolzano, oppure la Sede regionale di Aosta, effettua le valutazioni previste dalla circolare n. 51/2016, ma il provvedimento di approvazione del progetto e del Piano esecutivo deve indicare espressamente che l’approvazione è condizionata alla sottoscrizione del contratto di lavoro conforme a quanto definito nel progetto. Dopo l’approvazione condizionata, il datore di lavoro riceve una comunicazione con la richiesta di inviare copia autenticata del contratto stipulato, oltre all’indicazione del costo totale degli interventi e della durata complessiva del progetto. Se il contratto non viene stipulato, l’approvazione e la spesa devono essere ritirate. Se il contratto viene stipulato, si verifica la conformità rispetto a tipologia, durata, unità produttiva, luogo di lavoro e mansione, nonché, se presente, la coerenza del differimento dell’inizio della prestazione con i tempi del progetto. Solo dopo esito positivo viene adottato il provvedimento autorizzativo alla realizzazione degli interventi.
Anticipazione e rimborso delle spese
Dopo la stipula del contratto e l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi, il datore di lavoro può richiedere l’anticipazione prevista dall’articolo 10 del Regolamento, nei limiti e alle condizioni della disciplina vigente. Le strutture territoriali possono rimborsare i costi sostenuti per gli accomodamenti ragionevoli necessari allo svolgimento della mansione, entro i limiti del Regolamento e secondo la circolare n. 51/2016. Il rimborso è ammesso solo per spese sostenute dopo il provvedimento autorizzativo; se la prestazione lavorativa è differita, il rimborso delle spese effettivamente sostenute è possibile solo al completamento di tutti gli interventi previsti. Non è previsto alcun rimborso in assenza sia dell’assunzione, comprovata dal contratto conforme, sia dell’effettiva adibizione alla mansione specifica.
Supporto operativo e rinvio
Per quanto non previsto, la circolare rinvia alla disciplina contenuta nella circolare n. 51/2016. Nel minisito della Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie sono disponibili una scheda per l’elaborazione del progetto di inserimento in nuova occupazione e il prospetto aggiornato per il monitoraggio dei progetti, da inviare alla Direzione centrale competente. È inoltre previsto il supporto e la consulenza della Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie e delle altre strutture centrali interessate alle strutture territoriali, già dalla prima analisi dei casi e nelle fasi successive di attivazione dei progetti.
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