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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24620/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna (03/07/2024) che aveva disposto la cancellazione dal ruolo e l'estinzione del processo inerente l'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente contestava la ritenuta mancata comparizione e la mancata notificazione all'Ufficio delle Entrate, deducendo invece di aver richiesto all'ufficio matricola della casa circondariale la trasmissione del ricorso all'Ufficio finanziario e di aver inviato per conoscenza l'atto al Tribunale di Sorveglianza. Sosteneva inoltre che la procedura doveva seguire le regole del procedimento penale (art. 99 d.P.R. 115/2002) e non le norme del rito civile erroneamente applicate dall'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115/2002 è soggetta alle regole del procedimento penale (con le specifiche del specialissimo impianto per gli onorari), che la presenza dell'interessato o del difensore non è necessaria e che la richiesta all'ufficio matricola da parte del detenuto per la trasmissione all'Ufficio delle Entrate è idonea a soddisfare l'onere notificatorio. Essendo stata applicata erroneamente la disciplina processuale civile e posto che non risultavano violazioni processuali tali da giustificare la cancellazione dal ruolo, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il procedimento di opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è regolato dalle norme del procedimento penale (nei limiti previsti), con termine venti giorni e regole speciali; il deposito tempestivo dell'atto è fondamentale e, per il detenuto, la richiesta all'ufficio matricola per la trasmissione all'Ufficio finanziario è sufficiente a integrare l'onere notificatorio.

  • artt. 309 e 181 c.p.c.

    Riferiti dalla sentenza impugnata in modo erroneo: la Corte ha rilevato che tali disposizioni del processo civile non dovevano essere richiamate per disciplinare la materia che è regolata, per l'opposizione in esame, dal procedimento penale (art. 99 d.P.R. 115/2002).

  • art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Citato come riferimento normativo relativamente all'entrata in vigore di disposizioni che richiamano il rito sommario civ. (art. 702-bis c.p.c.), ma la Corte precisa che ciò non esclude l'applicazione coordinata delle previsioni di cui all'art. 99 d.P.R. 115/2002 e delle regole del processo penale per le fasi non disciplinate espressamente.

  • art. 702-bis e segg. c.p.c.

    Richiamati in relazione al richiamo normativo operato dal d.lgs. 150/2011; la Corte rileva che, pur con i richiami al rito sommario, il procedimento previsto dall'art. 99 d.P.R. 115/2002 resta intrecciato e coordinato con le regole del processo penale.

  • art. 76 e segg. d.P.R. n. 115/2002

    Indicate come disposizioni applicabili al procedimento speciale per gli onorari e coordinate, per le fasi non espressamente regolate, con le norme del processo penale principale.

Massime di principio

  • L'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99 d.P.R. 115/2002) va trattata secondo le regole del procedimento penale, salvo le specificità previste dallo stesso d.P.R.; non è corretta l'autonoma e generale applicazione delle norme del rito civile.
  • Per il detenuto, la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di trasmettere il ricorso all'Amministrazione finanziaria è idonea a soddisfare l'onere notificatorio e non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame in caso di mancata notificazione diretta ad opera dell'istante.
  • La tempestività del deposito dell'atto introduttivo presso il giudice ad quem è elemento essenziale: se il deposito è tempestivo, l'eventuale mancata notificazione all'Amministrazione deve essere sanata mediante la rituale notifica disposta dal giudice, non con l'estinzione del processo.
  • La presenza dell'interessato o del difensore all'udienza non è sempre necessaria per il regolare svolgimento del procedimento in materia di patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale non può cancellare la causa dal ruolo per mere risultanze di mancata comparizione quando la normativa non la richiede.
  • L'applicazione erronea di norme processuali civili a procedimenti regolati dal rito penale (o dai suoi innesti speciali) può determinare l'annullamento senza rinvio del provvedimento; i giudici devono verificare la corretta inquadratura della vicenda (civile vs penale) prima di irrogare sanzioni processuali gravi.

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