Cassazione Penale, Sentenza n. 24620/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna (03/07/2024) che aveva disposto la cancellazione dal ruolo e l'estinzione del processo inerente l'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente contestava la ritenuta mancata comparizione e la mancata notificazione all'Ufficio delle Entrate, deducendo invece di aver richiesto all'ufficio matricola della casa circondariale la trasmissione del ricorso all'Ufficio finanziario e di aver inviato per conoscenza l'atto al Tribunale di Sorveglianza. Sosteneva inoltre che la procedura doveva seguire le regole del procedimento penale (art. 99 d.P.R. 115/2002) e non le norme del rito civile erroneamente applicate dall'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115/2002 è soggetta alle regole del procedimento penale (con le specifiche del specialissimo impianto per gli onorari), che la presenza dell'interessato o del difensore non è necessaria e che la richiesta all'ufficio matricola da parte del detenuto per la trasmissione all'Ufficio delle Entrate è idonea a soddisfare l'onere notificatorio. Essendo stata applicata erroneamente la disciplina processuale civile e posto che non risultavano violazioni processuali tali da giustificare la cancellazione dal ruolo, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il procedimento di opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è regolato dalle norme del procedimento penale (nei limiti previsti), con termine venti giorni e regole speciali; il deposito tempestivo dell'atto è fondamentale e, per il detenuto, la richiesta all'ufficio matricola per la trasmissione all'Ufficio finanziario è sufficiente a integrare l'onere notificatorio.
artt. 309 e 181 c.p.c.
Riferiti dalla sentenza impugnata in modo erroneo: la Corte ha rilevato che tali disposizioni del processo civile non dovevano essere richiamate per disciplinare la materia che è regolata, per l'opposizione in esame, dal procedimento penale (art. 99 d.P.R. 115/2002).
art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Citato come riferimento normativo relativamente all'entrata in vigore di disposizioni che richiamano il rito sommario civ. (art. 702-bis c.p.c.), ma la Corte precisa che ciò non esclude l'applicazione coordinata delle previsioni di cui all'art. 99 d.P.R. 115/2002 e delle regole del processo penale per le fasi non disciplinate espressamente.
art. 702-bis e segg. c.p.c.
Richiamati in relazione al richiamo normativo operato dal d.lgs. 150/2011; la Corte rileva che, pur con i richiami al rito sommario, il procedimento previsto dall'art. 99 d.P.R. 115/2002 resta intrecciato e coordinato con le regole del processo penale.
art. 76 e segg. d.P.R. n. 115/2002
Indicate come disposizioni applicabili al procedimento speciale per gli onorari e coordinate, per le fasi non espressamente regolate, con le norme del processo penale principale.
Massime di principio
- L'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99 d.P.R. 115/2002) va trattata secondo le regole del procedimento penale, salvo le specificità previste dallo stesso d.P.R.; non è corretta l'autonoma e generale applicazione delle norme del rito civile.
- Per il detenuto, la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di trasmettere il ricorso all'Amministrazione finanziaria è idonea a soddisfare l'onere notificatorio e non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame in caso di mancata notificazione diretta ad opera dell'istante.
- La tempestività del deposito dell'atto introduttivo presso il giudice ad quem è elemento essenziale: se il deposito è tempestivo, l'eventuale mancata notificazione all'Amministrazione deve essere sanata mediante la rituale notifica disposta dal giudice, non con l'estinzione del processo.
- La presenza dell'interessato o del difensore all'udienza non è sempre necessaria per il regolare svolgimento del procedimento in materia di patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale non può cancellare la causa dal ruolo per mere risultanze di mancata comparizione quando la normativa non la richiede.
- L'applicazione erronea di norme processuali civili a procedimenti regolati dal rito penale (o dai suoi innesti speciali) può determinare l'annullamento senza rinvio del provvedimento; i giudici devono verificare la corretta inquadratura della vicenda (civile vs penale) prima di irrogare sanzioni processuali gravi.
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