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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2307

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2307 della Commissione, dell'8 ottobre 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica Čepinski kupus (DOP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R2307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive «Čepinski kupus» come DOP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche, a seguito della pubblicazione della domanda croata e in assenza di opposizioni. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione della denominazione «Čepinski kupus» come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda l’indicazione geografica «Čepinski kupus», la cui domanda è stata presentata dalla Croazia, e ne dispone l’iscrizione nel registro dell’Unione previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non sono indicate esclusioni o ulteriori disposizioni settoriali.

Iscrizione della DOP «Čepinski kupus»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2307 dispone l’iscrizione della denominazione «Čepinski kupus» come denominazione di origine protetta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La registrazione segue la pubblicazione della domanda croata e l’assenza di opposizioni, secondo la procedura del regolamento (UE) 2024/1143.

Procedura e registrazione

La domanda di registrazione presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. Poiché non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17, la Commissione ha disposto l’iscrizione della DOP «Čepinski kupus» nel registro previsto dall’articolo 22 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP

L’articolo 1 iscrive «Čepinski kupus» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Procedura di registrazione

La domanda presentata dalla Croazia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. Non sono state presentate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichepolitica agricola comune

Testo integrale

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