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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2293

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2293 della Commissione, dell'8 ottobre 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Capocollo di Martina Franca (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R2293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive l’IGP «Capocollo di Martina Franca» nel registro dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Concede inoltre a Comalbest s.r.l. e Industria Alimentare Apulia s.r.l. un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore per continuare a usare la denominazione, pur non essendo conformi al disciplinare quanto alla localizzazione nella zona delimitata.

Iscrizione dell’IGP «Capocollo di Martina Franca» nel registro dell’Unione e concessione di un periodo transitorio a due imprese.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda l’indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca» e, per il periodo transitorio, le imprese Comalbest s.r.l. e Industria Alimentare Apulia s.r.l. Queste ultime possono continuare a utilizzare la denominazione per cinque anni dall’entrata in vigore, benché non siano conformi al disciplinare perché non stabilite nella zona geografica delimitata. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione dell’IGP «Capocollo di Martina Franca»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2293 iscrive «Capocollo di Martina Franca» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La registrazione conclude la procedura avviata su domanda dell’Italia, pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 secondo la disciplina transitoria applicabile; non sono state presentate opposizioni alla Commissione.

Procedura e base normativa

La domanda era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. In virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, alla domanda si applicavano le disposizioni di quest’ultimo regolamento, compresa la procedura di opposizione prevista dall’articolo 17. Non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione, la Commissione ha disposto l’iscrizione in base all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.

Iscrizione nel registro dell’Unione

L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca» come IGP nel registro dell’Unione previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Periodo transitorio per Comalbest e Industria Alimentare Apulia

Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che Comalbest s.r.l. e Industria Alimentare Apulia s.r.l. avevano legalmente commercializzato, per oltre cinque anni e in modo continuativo, un prodotto recante la denominazione di vendita «Capocollo di Martina Franca». Le imprese non sono tuttavia conformi al disciplinare di produzione, in particolare perché non sono stabilite nella zona geografica delimitata; la questione era stata sollevata nella procedura nazionale di opposizione.

In considerazione delle condizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, l’articolo 2 concede a entrambe le imprese un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento, durante il quale possono continuare a utilizzare il nome «Capocollo di Martina Franca».

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’indicazione geografica

L’articolo 1 iscrive «Capocollo di Martina Franca» come IGP nel registro dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Periodo transitorio per due imprese

L’articolo 2 autorizza Comalbest s.r.l. e Industria Alimentare Apulia s.r.l. a continuare a utilizzare il nome «Capocollo di Martina Franca» per cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento. Le imprese avevano commercializzato legalmente e continuativamente per oltre cinque anni un prodotto con tale denominazione, ma non rispettano il disciplinare, in particolare perché non sono stabilite nella zona geografica delimitata.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

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