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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2245

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2245 della Commissione, dell’8 ottobre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

Normativa europea32026R2245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento impone alle autorità doganali di registrare per nove mesi le importazioni di specifici alcoli polivinilici prodotti dal gruppo Sinopec in Cina, a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-319/24 P. La registrazione mira a rendere possibile, se ne ricorreranno i presupposti, la riscossione retroattiva dei dazi antidumping; aliquote e condizioni saranno definite nell’atto conclusivo del riesame e non sono attualmente stimate.

Dispone per nove mesi la registrazione delle importazioni nell’UE di determinati alcoli polivinilici Sinopec originari della Cina, per consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati alcoli polivinilici fabbricati da Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd. o Sinopec Great Wall Energy & Chemical Ningxia Co., originari della Repubblica popolare cinese e classificati con codice NC ex 3905 30 00 e codice TARIC 3905 30 00 91. Il prodotto comprende resine omopolimere, anche con gruppi di acetato non idrolizzato, con viscosità da 3 a 61 mPa·s e grado di idrolisi da 80,0 a 99,9 mol %, misurati secondo ISO 15023-2. La registrazione decorre dall’entrata in vigore e termina dopo nove mesi. Il regolamento non determina l’importo di eventuali dazi né ne dispone automaticamente la riscossione; le condizioni saranno valutate al termine dell’inchiesta riaperta.

Registrazione delle importazioni di alcoli polivinilici Sinopec

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2245 dispone una misura di registrazione doganale collegata alla riapertura dell’inchiesta sull’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-319/24 P. La misura serve a preservare la possibilità di riscuotere retroattivamente eventuali dazi antidumping, ma non stabilisce né l’esistenza definitiva né l’ammontare di tali dazi.

Contesto e finalità

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 aveva istituito dazi antidumping definitivi su determinati alcoli polivinilici originari della Cina. Con sentenza del 21 febbraio 2024 nella causa T-762/20, il Tribunale aveva parzialmente annullato tale regolamento per quanto riguardava l’aliquota applicabile alle importazioni prodotte e vendute dal gruppo Sinopec. La sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2026 nella causa C-319/24 P ha confermato l’annullamento limitatamente agli adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, il regolamento (UE) 2016/1036.

La Commissione ha annunciato il 9 ottobre 2026 la riapertura dell’inchiesta relativa all’esecuzione della sentenza. In tale contesto, adotta la registrazione di propria iniziativa sulla base dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

Ambito merceologico e soggettivo

La registrazione interessa le importazioni nell’Unione del prodotto fabbricato dal gruppo Sinopec, costituito da Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd. e Sinopec Great Wall Energy & Chemical Ningxia Co. Il prodotto è originario della Repubblica popolare cinese ed è attualmente classificato con codice NC ex 3905 30 00 e codice TARIC 3905 30 00 91.

Rientrano nella definizione le resine omopolimere di alcoli polivinilici, anche contenenti gruppi di acetato non idrolizzato, che presentano tutte le caratteristiche indicate:

  • viscosità non inferiore a 3 mPa·s e non superiore a 61 mPa·s, misurata in soluzione acquosa al 4 % a 20 °C;
  • grado di idrolisi non inferiore a 80,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %;
  • misurazione della viscosità e del grado di idrolisi secondo il metodo ISO 15023-2.

Registrazione e durata

L’articolo 1, paragrafo 1, incarica le autorità doganali di adottare le disposizioni necessarie per registrare le importazioni del prodotto interessato. La registrazione termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Poiché l’atto è stato pubblicato il 9 ottobre 2026 ed entra in vigore il giorno successivo, la registrazione decorre dal 10 ottobre 2026; il termine di nove mesi è computato da tale data.

Conseguenze sui dazi e sulle domande di rimborso

La registrazione non equivale all’imposizione immediata di un nuovo dazio. Il suo scopo è permettere che eventuali dazi antidumping siano riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa applicabile. Tali condizioni e gli eventuali dazi saranno valutati nel regolamento che concluderà l’inchiesta riaperta; la Commissione dichiara di non ritenere opportuno formulare, in questa fase, una stima dell’importo dovuto.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, le autorità doganali nazionali non decidono sulle domande di rimborso o di sgravio dei dazi antidumping relative a prodotti fabbricati dal gruppo Sinopec e importati prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione della Commissione che conclude il riesame.

Trattamento dei dati ed efficacia

I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento 2026/2245 è entrato in vigore il 10 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Prodotto e produttori interessati

L’articolo 1, paragrafo 1, riguarda determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd. o Sinopec Great Wall Energy & Chemical Ningxia Co., classificati con codice NC ex 3905 30 00 e codice TARIC 3905 30 00 91. Le caratteristiche tecniche sono precisate nei considerando: resine omopolimere, anche contenenti gruppi di acetato non idrolizzato, viscosità da 3 a 61 mPa·s e grado di idrolisi da 80,0 a 99,9 mol %, misurati secondo ISO 15023-2.

Registrazione doganale e durata

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali devono adottare le misure necessarie a registrare le importazioni. La registrazione termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (articolo 1, paragrafi 1 e 2).

Possibile riscossione retroattiva e rimborsi

La registrazione è finalizzata a consentire l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, subordinatamente alle condizioni giuridiche applicabili e alle risultanze dell’inchiesta finale. L’articolo 1, paragrafo 3, stabilisce che le autorità doganali nazionali non decidono sulle domande di rimborso o sgravio dei dazi antidumping relative a prodotti Sinopec importati prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione che conclude il riesame. Il regolamento non stima l’importo dei futuri dazi.

Contesto giurisdizionale e riesame

La registrazione segue la riapertura dell’inchiesta annunciata il 9 ottobre 2026 per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2026 nella causa C-319/24 P, relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336. La Corte ha confermato l’annullamento parziale riguardante il calcolo dell’aliquota applicabile al gruppo Sinopec, in relazione agli adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1036.

Dati personali ed efficacia

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 9 ottobre 2026, ed è pertanto efficace dal 10 ottobre 2026; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 2).

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialeunione doganaleprotezione dei dati personali

Testo integrale

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