Regolamento (UE) 2026/2241
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2241 della Commissione, dell’8 ottobre 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le esenzioni dalla trasmissione di specifiche variabili della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola, anche a seguito di richieste motivate di Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Polonia, Slovenia e Svezia. Sostituisce inoltre la tabella delle esenzioni e quella degli importi dovuti agli Stati membri per gli anni di riferimento 2025, 2026 e 2027, tenendo conto delle esenzioni concesse. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle esenzioni nazionali dalla trasmissione di dati della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola e degli importi UE per l’esercizio di riferimento 2027.
Ambito di applicazione
Il regolamento modifica gli allegati VIII, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746, che attua il regolamento (CE) n. 1217/2009 sulla rete d’informazione sulla sostenibilità agricola. Riguarda gli Stati membri e la raccolta e trasmissione dei dati aziendali per gli esercizi di riferimento indicati nelle tabelle, con particolare riguardo alle esenzioni relative al 2027 e agli importi spettanti per tale anno. Non introduce un regime generale per le imprese private né indica esclusioni ulteriori rispetto alle esenzioni riportate negli allegati modificati.
Modifica degli allegati del regolamento sulla rete d’informazione sulla sostenibilità agricola
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2241 aggiorna le modalità di raccolta dei dati della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola disciplinata dal regolamento (CE) n. 1217/2009. La modifica risponde a ulteriori richieste motivate degli Stati membri e adegua gli importi spettanti tenendo conto delle esenzioni concesse; le misure sono conformi al parere del comitato della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola.
Ambito della modifica
L’articolo 1 modifica gli allegati VIII, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746. Le modifiche riguardano le variabili oggetto di trasmissione da parte degli Stati membri, le relative esenzioni e gli importi previsti dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento modificato. L’atto non sostituisce il regolamento del 2024 nel suo complesso, ma interviene sulle tre tabelle indicate.
Esenzione specifica per la Germania
Nell’allegato VIII, alla voce relativa alla variabile A.OT.232.C, «Numero di soci delle organizzazioni di produttori (OP)», viene sostituita l’ultima frase. Per l’esercizio di riferimento 2027 la Germania è esentata dalla trasmissione dei dati relativi alle variabili A.OT.230.C, A.OT.231.C e A.OT.232.C.
Esenzioni dalla trasmissione delle variabili
L’allegato IX è sostituito integralmente da una tabella aggiornata. La tabella indica, per ciascuna variabile o gruppo di variabili, il primo esercizio di riferimento per il quale opera l’esenzione e gli Stati membri interessati. Le indicazioni coprono, tra gli altri, i dati su produzione biologica, fondi di mutualizzazione, manodopera, salari, allevamento, integrazione del mercato, pratiche agronomiche, nutrienti, biodiversità, risorse idriche, prodotti fitosanitari, antimicrobici, energia, sicurezza, inclusione sociale e ricambio generazionale.
Le esenzioni riportate si riferiscono, secondo la singola voce, agli esercizi 2026, 2027 o 2028. La tabella contrassegna con (*1) le esenzioni concesse nel 2025 e con (*2) le nuove esenzioni concesse nel 2026. Per le nuove richieste considerate nel regolamento, la tabella include, fra l’altro, esenzioni della Germania, dell’Irlanda, della Francia, della Croazia, della Polonia, della Slovenia e della Svezia. In particolare, per l’esercizio 2028 sono riportate esenzioni relative alla tabella I1 sull’uso di prodotti fitosanitari e alla tabella J1 sull’uso di antimicrobici, con gli Stati indicati nelle rispettive righe della tabella sostitutiva.
Importi e massimali per Stato membro
La tabella dell’allegato X è sostituita e riporta, per gli anni di riferimento 2025, 2026 e 2027, gli importi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché i massimali complessivi, ove previsti. Per il 2027 sono indicati gli importi delle lettere a) e c) e il massimale per ciascuno Stato membro. Il totale UE per il 2027 è pari a 12.706.380 EUR alla lettera a), 25.757.312 EUR alla lettera c) e 38.463.692 EUR di massimale. Per il 2025 e il 2026 la tabella riporta anche, rispettivamente, massimali UE di 42.506.542 EUR e 43.044.208 EUR.
La tabella prevede inoltre una riserva per la trasmissione anticipata dei dati pari a 2.493.458 EUR per l’anno di riferimento 2025 e a 1.955.792 EUR per il 2026.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Esenzione tedesca per tre variabili
L’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 è modificato: per l’esercizio di riferimento 2027 la Germania è esentata dalla trasmissione dei dati relativi alle variabili A.OT.230.C, A.OT.231.C e A.OT.232.C, concernenti le organizzazioni di produttori e il numero dei loro soci.
Sostituzione della tabella delle esenzioni
L’allegato IX è integralmente sostituito con una tabella aggiornata delle esenzioni dalla trasmissione delle variabili specifiche, che identifica il primo esercizio di riferimento e gli Stati membri interessati. La tabella distingue le esenzioni già concesse nel 2025 (contrassegnate (*1)) da quelle nuove concesse nel 2026 (contrassegnate (*2)); include, tra l’altro, esenzioni per Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Polonia, Slovenia e Svezia, in particolare per i dati sull’uso di prodotti fitosanitari e antimicrobici nell’esercizio 2028.
Ambiti e anni delle esenzioni aggiornate
La tabella dell’allegato IX riguarda le tabelle e variabili della rete, tra cui informazioni generali sull’azienda, manodopera, allevamento, integrazione del mercato, pratiche agronomiche, gestione dei nutrienti, biodiversità, risorse idriche, prodotti fitosanitari, antimicrobici, energia, sicurezza, inclusione sociale e ricambio generazionale. Le esenzioni sono distribuite principalmente sugli esercizi 2026, 2027 e 2028, secondo le singole variabili e gli Stati indicati nella tabella sostitutiva.
Importi spettanti agli Stati membri
L’allegato X è sostituito con una nuova tabella degli importi previsti dall’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 e dei relativi massimali per gli anni di riferimento 2025, 2026 e 2027. Per il 2027 la tabella indica un totale UE di 12.706.380 EUR alla lettera a), 25.757.312 EUR alla lettera c) e un massimale complessivo di 38.463.692 EUR. È inoltre indicata una riserva per la trasmissione anticipata dei dati di 2.493.458 EUR per il 2025 e di 1.955.792 EUR per il 2026.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 ott 2026Regolamento (UE) 2026/2290
- Regolamento · 8 ott 2026Regolamento (UE) 2026/2293
- Regolamento · 8 ott 2026Regolamento (UE) 2026/2301
- Regolamento · 8 ott 2026Regolamento (UE) 2026/2302
- Regolamento · 8 ott 2026Regolamento (UE) 2026/2307
- Regolamento · 8 ott 2026Regolamento (UE) 2026/2245
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →