Cassazione Civile, Ordinanza n. 27064/2024 del 18/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, del provvedimento di irrogazione della sanzione emesso per il ritardato pagamento del contributo unificato dovuto in relazione a un ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo contro un diniego di concessione demaniale. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso originario, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società ritenendo invalida la notifica dell’invito al pagamento, perché eseguita via PEC all’indirizzo del difensore domiciliatario nel giudizio amministrativo. Gli uffici e i ministeri hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei ministeri; 2) violazione dell’art. 247 d.P.R. 115/2002 per mancato riconoscimento del difetto di legittimazione passiva dei ministeri; 3) violazione delle norme sulla notifica dell’invito al pagamento e sull’impugnabilità dell’atto, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere invalida la notificazione e nell’escludere l’inammissibilità del ricorso originario; 4) violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. per non avere la CTR considerato sanata l’eventuale irregolarità notificatoria per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché si uniformi ai principi affermati, valuti le questioni rimaste assorbite e provveda anche sulle spese. La Corte ha ritenuto che la legittimazione passiva nelle controversie relative agli atti di riscossione del contributo unificato spetti alla segreteria/cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso l’invito al pagamento, non ai ministeri; ha inoltre affermato che la notifica dell’invito al pagamento al domicilio eletto presso il difensore nel giudizio di origine è conforme alla disciplina speciale e non comporta nullità derivata dell’atto sanzionatorio. L’invito al pagamento è l’atto autonomamente impugnabile e, se non contestato nei termini, cristallizza la pretesa tributaria.
Norme richiamate
La sua violazione non ricorre per il mancato esame di una questione meramente processuale; l’omessa pronuncia attiene alle domande o eccezioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per omessa pronuncia, ma la Corte esclude che ricorra nel caso di questione processuale non esaminata.
art. 247 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Indica l’ufficio incaricato della gestione della riscossione come quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento del contributo unificato.
art. 248 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina l’invito al pagamento del contributo unificato, la sua notificazione, il successivo inadempimento e l’irrogazione della sanzione.
Richiamato per le modalità di notificazione dell’invito al pagamento, anche via PEC nel domicilio eletto.
Richiamato tra le norme sulla notificazione, in relazione alla validità della notifica al difensore domiciliatario.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’invito al pagamento del contributo unificato è qualificato come atto autonomamente impugnabile; l’omessa impugnazione consolida la pretesa.
Invocato per la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
Invocato per la nullità della notificazione in caso di vizi della forma.
art. 16 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In combinazione con l’art. 248 disciplina comunicazioni, avviso di pagamento, sanzione e iscrizione a ruolo del contributo unificato.
art. 7 d.lgs. 18 dicembre 2007, n. 472
Richiamato per la commisurazione della sanzione in relazione al ritardo nel pagamento.
art. 71 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato quale disciplina speciale cui rinvia il sistema sanzionatorio applicato al ritardo nel pagamento.
art. 11, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato"
Attribuisce la legittimazione processuale passiva alle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari nelle controversie sul contributo unificato.
art. 16, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente l’irrogazione della sanzione aggiuntiva in caso di mancato pagamento del contributo unificato.
art. 16, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la misura della sanzione rapportata ai giorni di ritardo.
art. 19, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il contribuente deve impugnare l’invito al pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.
art. 3 Cost.
Richiamato nella motivazione costituzionale sulla legittimità della notifica al domicilio eletto.
art. 97, secondo comma, Cost.
Richiamato per l’esigenza di efficienza e buon andamento dell’amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul contributo unificato, l’invito al pagamento è l’atto che liquida la pretesa tributaria ed è autonomamente impugnabile; la mancata impugnazione nei termini rende definitiva l’obbligazione e preclude contestazioni successive sul merito della pretesa.
- Nelle controversie relative all’accertamento o alla riscossione del contributo unificato, la legittimazione passiva spetta all’ufficio giudiziario che ha emesso l’invito al pagamento, tramite la propria cancelleria o segreteria, e non ai ministeri.
- La notifica dell’invito al pagamento del contributo unificato al domicilio eletto presso il difensore nel giudizio da cui origina l’obbligo è conforme alla disciplina speciale e non è invalida per il solo fatto che non sia eseguita personalmente alla parte.
- L’eventuale vizio della notificazione dell’atto prodromico non travolge automaticamente il successivo provvedimento sanzionatorio se l’invito al pagamento è stato correttamente notificato secondo la disciplina applicabile.
- L’omessa pronuncia su una questione meramente processuale non integra il vizio di cui all’art. 112 c.p.c.; può rilevare, semmai, come errore su altra norma processuale o sostanziale, se la soluzione implicitamente adottata sia erronea.
- Nel sistema del contributo unificato, l’inerzia del destinatario dell’invito al pagamento determina la cristallizzazione della pretesa e legittima l’irrogazione della sanzione per ritardato versamento, commisurata secondo la disciplina speciale richiamata dalla normativa tributaria e sanzionatoria.
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