Circolare numero 23 del 13-06-2000 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce precisazioni sull'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 56/1998, che ha modificato l'art. 48, comma 2, lett. c), del TUIR in tema di somme erogate ai dipendenti in sostituzione del vitto e della mensa. Viene ribadito che l'indennità sostitutiva non concorre al reddito imponibile, fiscale e previdenziale, fino a 10.240 lire (euro 5,29) al giorno solo per specifiche categorie di lavoratori. Con riferimento alle unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione, il Ministero chiarisce che l'agevolazione richiede la compresenza di tre condizioni: orario con pausa per il pasto, assegnazione a un'unità produttiva stabile e impossibilità di raggiungere senza mezzi il più vicino luogo di ristorazione nel tempo di pausa. La disciplina si applica dal 1° gennaio 1998.
Chiarimenti sul trattamento fiscale e previdenziale dell'indennità sostitutiva della mensa
Indennità sostitutiva della mensa: chiarimenti sul regime fiscale e previdenziale
La circolare fornisce precisazioni sull'ambito di applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 56/1998, che ha inciso sull'art. 48, comma 2, lettera c), del TUIR in tema di somme corrisposte ai dipendenti in sostituzione del vitto o del servizio di mensa. Il chiarimento è reso a seguito delle difficoltà interpretative sorte in particolare con riguardo alle unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione.
Regime di esenzione dell'indennità sostitutiva
La disciplina conferma che l'indennità sostitutiva della mensa non concorre a formare il reddito imponibile, sia ai fini fiscali sia ai fini previdenziali, entro il limite giornaliero complessivo di lire 10.240, pari a euro 5,29. L'agevolazione opera solo per le categorie di lavoratori previste dalla norma, vale a dire:
- addetti ai cantieri edili;
- addetti ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- addetti a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Precisazioni sulla nozione di unità produttiva in zona priva di ristorazione
Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera c), il Ministero delle Finanze precisa che non è possibile individuare criteri generali astratti, ma occorre verificare caso per caso la concreta sussistenza dei presupposti. In linea di principio, l'esclusione dall'imponibile può operare solo quando ricorrano contemporaneamente tre condizioni:
- il lavoratore deve avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto; sono esclusi i dipendenti ai quali l'articolazione dell'orario non consente la pausa pasto, anche se viene corrisposta un'indennità sostitutiva;
- il lavoratore deve essere addetto a un'unità produttiva, intesa come sede di lavoro stabile; sono quindi esclusi coloro che non sono stabilmente assegnati a una "unità";
- l'unità deve essere ubicata in un luogo che, durante la pausa concessa per il pasto, non consenta di raggiungere senza l'utilizzo di mezzi di trasporto il più vicino luogo di ristorazione per l'utilizzo di buoni pasto.
Decorrenza
La circolare ricorda infine che la norma ha valenza applicativa a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Punti principali
Norma richiamata e oggetto del chiarimento
La circolare si collega alla n. 13 dell'8 marzo 2000 e chiarisce l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 56/1998, che ha modificato l'art. 48, comma 2, lett. c), del TUIR in materia di trattamento fiscale e previdenziale delle somme corrisposte ai dipendenti in sostituzione della somministrazione del vitto e del servizio di mensa.
Limite di esenzione dell'indennità sostitutiva della mensa
L'indennità sostitutiva della mensa non concorre a formare il reddito imponibile, sia fiscale sia previdenziale, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, pari a euro 5,29, quando è corrisposta ai lavoratori indicati dalla norma.
Categorie di lavoratori interessate
L'agevolazione riguarda gli addetti ai cantieri edili, agli addetti ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e agli addetti a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Chiarimenti sulla lettera c) dell'art. 48, comma 2, lett. c)
Per le unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione, il Ministero delle Finanze precisa che non è possibile stabilire criteri generali validi per ogni caso, essendo necessaria una verifica concreta della situazione specifica.
Condizioni cumulative per l'esclusione dal reddito
In linea di principio, l'esclusione dal reddito fino a lire 10.240 può operare solo se ricorrono congiuntamente: un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto; l'assegnazione a un'unità produttiva, intesa come sede di lavoro stabile; la collocazione dell'unità in un luogo dal quale, durante la pausa pasto, non sia possibile raggiungere senza mezzi di trasporto il più vicino luogo di ristorazione per utilizzare buoni pasto.
Decorrenza della disciplina
La norma richiamata ha efficacia applicativa a decorrere dal 1° gennaio 1998.
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