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Provvedimento

Provvedimento del 12/05/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina chi emette la sanzione di esclusione dai benefici fiscali prevista dall’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, come viene pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, per quanto tempo resta visibile e da quando decorre l’anno di esclusione. Prevede inoltre la comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Emissione, pubblicazione e decorrenza della sanzione di esclusione dai benefici fiscali per un anno

Modalità di emissione e pubblicazione dei provvedimenti di esclusione dai benefici fiscali

Il provvedimento definisce le regole operative per l’adozione, la pubblicazione e la decorrenza della sanzione amministrativa dell’esclusione per un anno dai benefici fiscali prevista dall’art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. La disciplina riguarda anche gli adempimenti informativi verso le amministrazioni interessate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Emissione del provvedimento sanzionatorio

I provvedimenti di applicazione della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali, disposti ai sensi dell’art. 83-bis, comma 15, del decreto-legge n. 112/2008, sono emessi:

  • dal Direttore Regionale competente; oppure
  • dal Direttore Provinciale di Trento o Bolzano competente,

in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione sanzionata.

Pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate

In attuazione dell’art. 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è pubblicato un elenco contenente le informazioni necessarie per identificare i destinatari della sanzione dell’esclusione per un anno dai benefici fiscali riconducibili all’attività disciplinata dall’art. 83-bis.

L’elenco riporta:

  • partita IVA e codice fiscale;
  • nome e cognome, città e data di nascita, oppure denominazione e sede legale;
  • estremi e data di emanazione del provvedimento sanzionatorio;
  • data di notifica al destinatario;
  • struttura dell’Agenzia delle entrate che ha emesso il provvedimento.

Le amministrazioni interessate possono rivolgersi alla struttura indicata per acquisire il provvedimento ai fini delle attività di controllo sul rispetto dell’esclusione dai benefici.

Aggiornamenti in caso di contenzioso o autotutela

Se il destinatario impugna il provvedimento in via giurisdizionale, l’elenco pubblicato riporta anche:

  • i vari gradi del contenzioso;
  • i relativi esiti;
  • eventuali decisioni di sospensione del provvedimento sanzionatorio.

Se la struttura che ha emanato l’atto esercita il potere di autotutela, l’elenco riporta anche gli estremi del relativo provvedimento.

Durata della pubblicazione

Le informazioni pubblicate restano visibili almeno:

  • fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica del provvedimento; e comunque
  • fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di definizione dell’eventuale contenzioso instaurato dal contribuente;
  • oppure fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato emesso il provvedimento in autotutela.

Decorrenza dell’esclusione dai benefici fiscali

I soggetti destinatari della sanzione sono esclusi dai benefici fiscali per un anno a decorrere dal primo gennaio successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio.

Comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

La Direzione dell’Agenzia delle entrate che ha emesso il provvedimento deve comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità - l’avvenuta applicazione della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali.

Motivazioni e quadro normativo richiamato

Il provvedimento si fonda sulla disciplina dell’art. 83-bis del decreto-legge n. 112/2008, che prevede sanzioni per violazioni in materia di trasporto e affida l’applicazione delle stesse all’autorità competente individuata con decreto interministeriale.

Viene richiamato il decreto del 16 settembre 2009, che ha individuato l’Agenzia delle entrate quale autorità competente per l’applicazione della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali. È inoltre richiamata la facoltà delle autorità di procedere d’ufficio se vengono a conoscenza delle violazioni previste dai commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 83-bis.

Il provvedimento spiega che la pubblicazione dell’elenco consente agli enti e alle amministrazioni preposti ai controlli di adottare le determinazioni di rispettiva competenza, tenendo conto che alcune informazioni possono emergere solo successivamente, ad esempio tramite adempimenti dichiarativi. La durata estesa della pubblicazione serve anche a coprire i casi di contenzioso e di autotutela, così da garantire la disponibilità delle informazioni fino alla definizione delle relative vicende.

Riferimenti normativi essenziali

Sono richiamati, tra gli altri:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • art. 83-bis, commi 14 e 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • decreto interministeriale 16 settembre 2009;
  • art. 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
  • art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il provvedimento precisa infine che la sua pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate equivale alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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