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Provvedimento

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 10/05/11

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento stabilisce che, dal 31 luglio 2011, il responsabile di ciascun servizio di pubblicità immobiliare presso gli uffici provinciali dell’Agenzia assume la funzione di Conservatore dei registri immobiliari. In fase iniziale subentrano i funzionari già incaricati come Conservatore delegato; successivi provvedimenti definiranno modalità e termini di conferimento dell’incarico e le modifiche organizzative. Il provvedimento è pubblicato sul sito dell’Agenzia ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari

Attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari

Il provvedimento disciplina l’assetto organizzativo delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari nell’ambito degli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. Esso individua il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare come soggetto titolare della funzione, chiarendo le modalità di prima applicazione e rinviando a successivi atti per la definizione operativa dell’incarico.

Presupposti normativi e contesto

Il testo richiama un insieme di fonti che costituiscono il quadro di riferimento della materia ipotecaria e dell’organizzazione amministrativa:

  • la legge 25 giugno 1943, n. 540, in particolare l’art. 34 sulla nomina del gerente;
  • il decreto 29 aprile 1972 sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari;
  • la legge 27 febbraio 1985, n. 52, relativa alle modifiche al libro sesto del codice civile e alle norme di servizio ipotecario;
  • la legge 29 ottobre 1991, n. 358 e il DPR 27 marzo 1992, n. 287, che hanno istituito il Dipartimento del Territorio e gli uffici del territorio;
  • il decreto 5 aprile 1996, n. 8/434, che prevede che il dirigente dell’ufficio sia di diritto conservatore dei registri immobiliari ai sensi degli artt. 2673 e seguenti del codice civile;
  • il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 64, che istituisce l’Agenzia del Territorio e le attribuisce le competenze statali relative alle conservatorie;
  • il decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 2000, con cui sono state attivate le Agenzie fiscali;
  • il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia del Territorio.

Il provvedimento richiama inoltre l’articolazione dell’Agenzia in Uffici provinciali a livello dirigenziale non generale e l’esigenza di individuare strutture specifiche, normalmente non dirigenziali, competenti in materia di pubblicità immobiliare, da incardinare negli Uffici provinciali sotto la direzione e il coordinamento dei rispettivi Direttori.

Attribuzione della funzione di Conservatore

L’art. 1 stabilisce che, a decorrere dal 31 luglio 2011, il responsabile di ciascun servizio di pubblicità immobiliare operante presso gli uffici provinciali dell’Agenzia assume la funzione di Conservatore dei registri immobiliari.

Il Conservatore svolge le attività e i compiti previsti:

  • dal codice civile;
  • dalle leggi speciali in materia.

È inoltre prevista la facoltà, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 540 del 1943, di nominare un gerente che sostituisca il Conservatore in caso di assenza o impedimento.

Resta espressamente ferma la vigente competenza circoscrizionale.

Disposizioni di prima applicazione

L’art. 2 disciplina la fase iniziale di attuazione. In prima applicazione assumono la funzione di Conservatore dei registri immobiliari i funzionari che, alla data di emanazione del provvedimento, svolgono le attività e i compiti di Conservatore delegato.

Il medesimo articolo prevede che successivi provvedimenti dell’Agenzia del Territorio definiscano:

  • le modalità di conferimento dell’incarico di Conservatore dei registri immobiliari;
  • i termini per il conferimento;
  • le conseguenti modifiche organizzative.

Pubblicazione ed efficacia

L’art. 3 dispone che il provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’atto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

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