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Provvedimento

Provvedimento del 19/05/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva le specifiche tecniche per trasmettere telematicamente la denuncia di registrazione dei contratti di locazione abitativa e pertinenze con opzione per la cedolare secca (mod. SIRIA). Definisce struttura dei record, controlli, dati obbligatori, regole di compilazione, cause di scarto e gestione di eventuali correzioni tecniche.

Specifiche tecniche per l’invio telematico del mod. SIRIA e per l’opzione cedolare secca

Approvazione delle specifiche tecniche per il mod. SIRIA e cedolare secca

Il provvedimento approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla denuncia per la registrazione dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e delle relative pertinenze, quando i locatori persone fisiche hanno esercitato l’opzione per la cedolare secca. Le specifiche si applicano sia a chi trasmette direttamente sia agli intermediari abilitati.

Contenuto del provvedimento

Il testo dispone che i dati contenuti nel modello SIRIA, approvato con provvedimento del 7 aprile 2011, debbano essere trasmessi secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A. Viene inoltre previsto che eventuali correzioni tecniche alle specifiche saranno pubblicate nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate, con relativa comunicazione.

Finalità e quadro normativo richiamato

La motivazione richiama l’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che introduce dal 2011 la cedolare secca sugli affitti, cioè un regime tributario sostitutivo sul reddito di locazione per unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze locate congiuntamente. Il provvedimento si colloca nel quadro delle disposizioni che regolano le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione.

Soggetti interessati e modalità di trasmissione

Le specifiche devono essere adottate:

  • dai soggetti che inviano direttamente la comunicazione;
  • dagli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Prima dell’invio, il soggetto trasmittente deve utilizzare il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate, che effettua un controllo formale dei dati. Se il file non rispetta le specifiche tecniche, il modello viene scartato.

Struttura della fornitura telematica

Ciascuna fornitura è composta da record a lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Sono previsti tre tipi di record:

  • record "A", di testa, con i dati identificativi della fornitura e del fornitore;
  • record "B", contenente i dati della denuncia;
  • record "Z", di coda, con dati riepilogativi della fornitura.

La sequenza deve rispettare regole precise:

  • un solo record "A" come primo record;
  • un unico record "B" per ogni modello di comunicazione;
  • un solo record "Z" come ultimo record.

Se la dimensione complessiva supera il limite di 3 MB compressi, occorre predisporre più forniture, mantenendo nella stessa fornitura i dati di ciascuna denuncia.

Regole generali di compilazione e controlli

I campi posizionali devono rispettare formato, lunghezza e allineamento indicati nelle tabelle tecniche. Un allineamento o una formattazione difformi comportano lo scarto della dichiarazione. Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Per i codici fiscali di locatori, conduttori e intermediario:

  • devono essere formalmente corretti;
  • devono risultare registrati in Anagrafe Tributaria;
  • la mancata registrazione determina lo scarto in fase di accettazione;
  • in caso di omocodia risolta dall’Agenzia con attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione del precedente codice comporta lo scarto in sede di accoglimento.

I codici fiscali di locatori e conduttori devono essere tutti diversi tra loro.

Direzioni provinciali e uffici territoriali

Per i campi relativi alla Direzione Provinciale e all’Ufficio Territoriale da indicare nel record B, il provvedimento riporta un elenco dettagliato di uffici e relativi codici, con la corrispondenza alle Direzioni Provinciali competenti. La denominazione della Direzione Provinciale e dell’Ufficio Territoriale è un dato obbligatorio e deve essere coerente con i codici indicati.

Record di tipo A

Il record "A" contiene:

  • tipo record, da impostare ad "A";
  • codice fornitura, da impostare a "OCS00";
  • tipo fornitore, con valori ammessi 01 per contribuente e 10 per intermediario abilitato;
  • codice fiscale del fornitore, obbligatorio e registrato in Anagrafe Tributaria;
  • campi filler e spazi non utilizzati;
  • tre caratteri finali di controllo.

Il record deve terminare con il valore "A" e con i caratteri esadecimali "0D" e "0A" (CR e LF).

Record di tipo B: dati della denuncia, locatori e conduttori

Il record "B" contiene i dati della denuncia e i dati anagrafici dei soggetti coinvolti. Tra i dati obbligatori figurano:

  • codice fiscale del locatore firmatario del modello, che deve riferirsi a una persona fisica;
  • progressivo modulo, sempre pari a 1;
  • i dati dei servizi telematici riservati al Servizio Telematico;
  • i dati della Direzione Provinciale e dell’Ufficio Territoriale;
  • i dati anagrafici dei locatori e dei conduttori eventualmente presenti.

Per i locatori:

  • il locatore 1 deve sempre essere indicato;
  • il locatore 2 e il locatore 3 sono presenti solo se compilati i relativi campi;
  • ciascun locatore richiede, se presente, codice fiscale, cognome, nome, data di nascita, sesso, comune e provincia di nascita, firma e casella firmatario;
  • la casella firmatario, in presenza di più locatori, può essere barrata da un solo locatore.

Per i conduttori:

  • sono previsti fino a tre conduttori;
  • per ciascuno, se presente, vanno indicati codice fiscale, cognome, nome, data di nascita, sesso, comune e provincia di nascita;
  • i dati del conduttore 2 e 3 sono obbligatori solo se presenti i rispettivi codici fiscali.

Dati immobiliari e percentuali di possesso

Il record B contiene anche i dati dell’immobile e di eventuali pertinenze. Per ogni immobile o pertinenza, deve essere indicata la percentuale di possesso dei locatori.

Le regole principali sono:

  • è obbligatoria la compilazione della percentuale di possesso per almeno un locatore;
  • se sono presenti uno o due locatori, la somma delle rispettive percentuali deve essere pari a 100;
  • se sono presenti tre locatori, la somma delle percentuali deve essere compresa tra 99 e 100, senza poter superare 100.

Per l’immobile principale devono essere indicati, tra gli altri:

  • codice comune;
  • casella I/P, con valori "I" o "P";
  • sezione urbana / comune catastale;
  • foglio;
  • particella numeratore e denominatore;
  • subalterno;
  • categoria catastale, con valori ammessi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A11;
  • rendita catastale;
  • comune e provincia di ubicazione;
  • codice catastale del comune dove è situato l’immobile;
  • indirizzo e numero civico.

Pertinenze 1, 2 e 3

Sono previste fino a tre pertinenze, ciascuna con struttura analoga all’immobile principale. Per ogni pertinenza, se compilata, devono essere indicati:

  • percentuali di possesso dei locatori;
  • codice comune;
  • casella I/P, con valori "I" o "P";
  • sezione urbana / comune catastale;
  • foglio;
  • particella numeratore e denominatore;
  • subalterno;
  • categoria catastale, che per le pertinenze può assumere i valori C2, C6 e C7;
  • rendita catastale;
  • comune e provincia di ubicazione;
  • codice catastale del comune;
  • indirizzo e numero civico.

Per ciascuna pertinenza valgono le stesse regole sulle percentuali di possesso già previste per l’immobile principale.

Canone, periodicità e durata del contratto

Per il contratto sono previsti i campi relativi a:

  • canone importo, obbligatorio e con formato numerico con 7 cifre intere e due decimali;
  • canone convenzionale;
  • periodicità, con valori ammessi:
    • 1 = mensile;
    • 2 = bimestrale;
    • 3 = trimestrale;
    • 4 = quadrimestrale;
    • 5 = semestrale;
    • 6 = annuale.

Sono inoltre previsti:

  • data di stipula, obbligatoria e non successiva alla data di trasmissione telematica; non può essere anteriore all’8 marzo 2011;
  • durata inizio, obbligatoria e non anteriore all’8 marzo 2011;
  • durata fine, obbligatoria e successiva alla data di inizio.

Se la data di inizio è successiva a quella di stipula, la differenza tra le due date non può superare un anno.

Termini di trasmissione e cause di scarto

Il provvedimento disciplina i casi di scarto per le denunce presentate oltre i 30 giorni:

  • se la data di stipula è antecedente o uguale alla data di inizio del contratto, si calcolano i giorni tra il giorno successivo alla stipula e la data di trasmissione; se sono più di 30, la denuncia è scartata;
  • se la data di stipula è successiva alla data di inizio, si calcolano i giorni tra il giorno successivo alla data di inizio e la data di trasmissione; se sono più di 30, la denuncia è scartata.

È previsto anche un periodo transitorio:

  • per le denunce con data di stipula, ovvero data di inizio se antecedente, uguale o anteriore al 7 maggio 2011, la trasmissione telematica è consentita fino al 6 giugno 2011 compreso.

Impegno alla trasmissione telematica e delega

È prevista una sezione relativa all’impegno alla trasmissione telematica della comunicazione, che diventa obbligatoria se il campo 4 del record A è valorizzato a 10, cioè quando il trasmittente è un intermediario abilitato. In tale sezione devono essere indicati:

  • codice fiscale dell’intermediario incaricato;
  • impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, con valori 1 o 2;
  • data dell’impegno;
  • firma dell’intermediario.

È inoltre prevista la sezione "Delega", obbligatoria in presenza di più di un locatore. I codici fiscali indicati nella delega devono corrispondere ai locatori e alla casella firmatario come previsto dalle specifiche.

Record di tipo Z

Il record di coda "Z" contiene:

  • tipo record, da impostare a "Z";
  • numero dei record "B" presenti nella fornitura;
  • campi filler e spazi non utilizzati;
  • ultimi tre caratteri di controllo del record.

Il record deve terminare con il valore "Z" e con i caratteri "0D" e "0A".

Pubblicazione e efficacia

Il provvedimento reca la data di Roma, 19 maggio 2011, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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