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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24153/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, quale legale rappresentante di una società erogatrice del servizio ristorazione per una struttura sanitaria residenziale, è stato ritenuto responsabile di avere detenuto presso la struttura, il 29 dicembre 2022, 7,4 kg di prodotti alimentari congelati con modalità asseritamente non conformi: congelamento in apparecchiature ritenute non idonee, assenza di abbattitori di temperatura, presenza di brina per sbalzi termici, mancanza di indicazioni e schede sul trattamento di congelamento, promiscuità con altri prodotti congelati all'origine. Condannato a 4.000 euro di ammenda, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità dell'azione penale per omessa attivazione della procedura estintiva amministrativa prevista dagli artt. 12-ter e ss. della legge n. 283 del 1962, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, assumendo che la procedura fosse obbligatoria e dovesse precedere l'esercizio dell'azione penale; 2) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che i giudici di merito non avessero risposto alla richiesta difensiva e che il fatto fosse episodico e di limitata offensività; 3) illegittimo diniego della sospensione condizionale della pena, perché motivato con la sola modesta entità della sanzione, criterio non previsto e ritenuto irragionevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla dedotta nullità dell'azione penale per mancata attivazione della procedura estintiva amministrativa, ritenendolo manifestamente infondato; ha invece accolto il motivo sulla particolare tenuità del fatto, rilevando che la sentenza impugnata aveva riportato la richiesta difensiva ma non aveva fornito alcuna risposta né valutazioni idonee a escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio limitatamente al punto della concedibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con obbligo per il giudice di rinvio di motivare espressamente sul punto. Solo qualora il giudice di rinvio escluda l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., dovrà poi esaminare anche la richiesta di sospensione condizionale della pena. Sono divenute irrevocabili le statuizioni di responsabilità penale.

Norme richiamate

  • artt. 5, lett. b), e 6 legge 30 aprile 1962, n. 283

    Norme incriminatrici poste a base della condanna per detenzione/conservazione di alimenti in condizioni non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie.

  • artt. 12-ter e ss. legge 30 aprile 1962, n. 283

    La procedura estintiva amministrativa introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 non è stata ritenuta causa di improcedibilità dell'azione penale per la mancata attivazione delle prescrizioni da parte dell'organo accertatore.

  • art. 70 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto la speciale procedura estintiva amministrativa in materia di alimenti, richiamata dalla difesa come condizione preclusiva dell'azione penale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norma sul ricorso per cassazione invocata per denunciare violazione di legge e vizi di motivazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte afferma che, se richiesta, il giudice deve pronunciarsi espressamente oppure rendere comunque palese il diniego nella struttura motivazionale.

  • art. 12-sexies legge 30 aprile 1962, n. 283

    "Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinché provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater"

    Il meccanismo presuppone un determinato canale di conoscenza della notizia di reato e non impone automaticamente le prescrizioni di regolarizzazione prima della prosecuzione del procedimento.

  • art. 12-septies, secondo comma, legge 30 aprile 1962, n. 283

    "Nel caso previsto dall'articolo 12-sexies, primo comma, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria ... informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione ..."

    Conferma la discrezionalità dell'organo accertatore nella scelta se impartire o meno prescrizioni ai fini della regolarizzazione; il procedimento riprende anche quando tali prescrizioni non siano ritenute necessarie.

  • art. 12-sexies, primo comma, legge 30 aprile 1962, n. 283

    "Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ... ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinché provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater"

    È il presupposto procedurale della speciale disciplina estintiva, ma la sua violazione non determina di per sé l'improcedibilità dell'azione penale.

Massime di principio

  • In materia di contravvenzioni alimentari soggette alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, la mancata attivazione della procedura amministrativa estintiva non integra automaticamente una causa di improcedibilità o nullità dell'azione penale.
  • La procedura estintiva in materia di alimenti presuppone valutazioni dell'organo accertatore e non impone in modo inderogabile l'adozione di prescrizioni di regolarizzazione in ogni caso.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere ritenuta censurabile in cassazione quando la sentenza impugnata non contiene né una risposta espressa alla richiesta difensiva né una motivazione implicita desumibile dalla complessiva struttura argomentativa.
  • La semplice irrogazione di una pena molto prossima al minimo edittale, pur in presenza della possibilità di una pena detentiva alternativa, può essere un indice del ridotto disvalore del fatto e rendere necessario un esame specifico della richiesta ex art. 131-bis c.p.
  • La questione della sospensione condizionale della pena diventa logicamente esaminabile solo dopo aver escluso l'applicabilità della particolare tenuità del fatto, perché l'eventuale non punibilità assorbe la valutazione sul beneficio sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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