Ordinanza n. 41/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Annullamento della determina dirigenziale del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri - prot. 286414/2025 del 25 settembre 2025 All.to nr. 1 Determina dirigenziale del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. 286414 del 25 settembre 2025 con cui è stata rigettata la istanza di trasferimento temporaneo ex art. 33 comma 5 legge 104/92
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e, a un primo sommario esame, ha valutato il ricorso non assistito dal fumus boni iuris. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto prevalenti quelli dell'Amministrazione. Ha pertanto respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della determina impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: determina dirigenziale del Comando Generale della Guardia di Finanza che ha rigettato l'istanza di trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di appartenenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina dirigenziale con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto la sua istanza di trasferimento temporaneo presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 104/1992. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, né gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta di trasferimento.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di trasferimento temporaneo presentata dal ricorrente; l'ordinanza non ne espone un'interpretazione specifica.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato richiede una valutazione almeno sommaria del fumus boni iuris; ove il ricorso non appaia assistito da una ragionevole probabilità di fondatezza, la domanda cautelare può essere respinta.
- Nel bilanciamento cautelare tra gli interessi del privato e quelli dell'Amministrazione, la misura sospensiva deve essere negata quando, nella fattispecie concreta, prevalgano gli interessi pubblici alla conservazione dell'efficacia del provvedimento.
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