Cassazione Civile, Ordinanza n. 07217/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento e un avviso di contestazione con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2008, ritenute non versate sui compensi corrisposti a 16 collaboratori autonomi, oltre interessi e sanzioni, assumendo l’inapplicabilità del regime fiscale agevolato previsto per le associazioni e società sportive dilettantistiche. In primo e secondo grado era stata ritenuta la natura commerciale dell’attività svolta, assimilata a quella di una palestra con molteplici attività di fitness, e la continuità delle prestazioni rese dai collaboratori. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la propria attività fosse dilettantistico-sportiva e che l’iscrizione al CONI e al registro delle società sportive dilettantistiche fosse sufficiente per godere delle agevolazioni; 2) violazione dell’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che le prestazioni dei 16 collaboratori fossero non abituali e non professionali; 3) violazione dell’art. 69, comma 2, TUIR, sostenendo che, comunque, i compensi inferiori a euro 7.500 annui dovessero essere esenti. Nella memoria richiamava anche lo ius superveniens in materia di lavoratore sportivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, in larga parte, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché dirette in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo; ha inoltre rilevato la doppia conforme e la mancata specificazione dei fatti asseritamente trascurati. Quanto alle doglianze di violazione di legge, la Corte le ha ritenute inidonee a scalfire la motivazione di merito, poiché la CTR aveva desunto, con ragionamento logico, la finalità imprenditoriale dell’attività dalla gestione di attività di fitness, dalla promozione pubblicitaria e dalla struttura organizzativa. La Corte ha poi ribadito che l’iscrizione al CONI non è sufficiente, da sola, per applicare il regime di non imponibilità: i compensi devono essere erogati nell’ambito di attività dilettantistica e non commerciale. Anche la soglia di euro 7.500 non opera se manca il presupposto soggettivo e oggettivo dell’attività sportiva dilettantistica non commerciale. È stata inoltre esclusa l’applicabilità della disciplina sopravvenuta sul lavoratore sportivo, perché riferita a prestazioni sportive/dilettantistiche e non a quelle commerciali. La società è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986
La non imponibilità dei compensi presuppone che essi siano erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale; il mero riconoscimento CONI non basta.
art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917/1986
La censura relativa alla non abitualità e non professionalità delle prestazioni è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa valutazione del fatto e della prova.
art. 69, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
La soglia di esenzione opera solo se sussistono i presupposti di cui all’art. 67, cioè compensi per attività dilettantistica non commerciale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza motivazionale o la richiesta di rivalutazione delle prove; la doglianza è inoltre preclusa in caso di doppia conforme.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice abbia attribuito erroneamente l’onere probatorio, non se la parte contesti l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria ex art. 380-bis.1 non ha consentito di introdurre una disciplina sopravvenuta non applicabile al caso concreto.
art. 35, comma 8-quater, d.lgs. n. 36/2021
La disciplina sopravvenuta sul lavoratore sportivo non è applicabile quando, come nel caso deciso, l’attività prestata è stata accertata come commerciale e non dilettantistica/sportiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare la sentenza di merito per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la sufficienza della motivazione o la diversa lettura delle prove.
- La doppia conforme preclude, di regola, la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi specificamente che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
- In tema di agevolazioni fiscali per attività sportive dilettantistiche, l’iscrizione al CONI o al registro di settore non è sufficiente di per sé: occorre che i compensi siano erogati nell’ambito di un’attività effettivamente dilettantistica e non commerciale.
- La non imponibilità dei compensi sportivi entro la soglia prevista dall’art. 69 TUIR opera solo se ricorre il presupposto oggettivo e soggettivo dell’attività dilettantistica; se l’attività del soggetto è qualificata come commerciale, il beneficio non spetta.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia erroneamente ripartito l’onere della prova, non quando si contesti la valutazione, il peso o la preferenza accordata alle risultanze probatorie.
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