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Legge

L.R. Molise 31/2005

Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia non statali nelle scuole primarie non statali e paritarie

Normativa regionaleL.R. Molise 31/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Molise disciplina contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia non statali e delle scuole primarie paritarie, senza fini di lucro, per garantire diritto allo studio e libertà di scelta educativa. Fissa requisiti, quote di riparto, procedure di domanda e rendicontazione, collaborazione con enti locali e ASL. I contributi sono annuali e legati agli stanziamenti di bilancio.

Contributi regionali per scuole dell'infanzia non statali e scuole primarie paritarie

Contributi regionali per scuole dell’infanzia non statali e scuole primarie paritarie

La legge della Regione Molise disciplina interventi economici a sostegno delle scuole dell’infanzia non statali e delle scuole primarie paritarie, con l’obiettivo di tutelare il diritto allo studio, favorire il pluralismo educativo e ridurre situazioni di svantaggio sociale e culturale nel territorio regionale.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione sostiene:

  • la frequenza delle scuole dell’infanzia non statali, in particolare nelle aree interne e disagiate e dove manchi il servizio pubblico statale;
  • la frequenza delle scuole primarie paritarie, per garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie.

Per le scuole dell’infanzia, i gestori devono essere senza fini di lucro e devono prevedere gratuità del servizio per alunni in particolari condizioni di disagio psico-fisico e/o economico.

Soggetti beneficiari e criteri di riparto

Possono accedere ai contributi le scuole dell’infanzia non statali comunali, paritarie e/o vigilate, senza fini di lucro, che ne facciano richiesta, nonché le scuole primarie paritarie senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

Lo stanziamento regionale è ripartito tra i richiedenti secondo queste quote:

  • 35% da dividere tra tutte le scuole richiedenti;
  • 15% come addizionale da ripartire tra le scuole per ogni sezione oltre la prima;
  • 5% come addizionale alle scuole paritarie;
  • 35% tra le scuole con una sola sezione situate in Comuni privi di scuola dell’infanzia statale;
  • 5% destinato, su richiesta documentata, alle scuole dell’infanzia non statali dei Comuni senza scuole dell’infanzia statali che accolgano alunni con handicap e garantiscano personale specializzato, entro il limite delle spese sostenute; le eventuali economie confluiscono nella quota di cui alla lettera b);
  • 5% per attività promozionali, di coordinamento e di supporto giuridico, amministrativo, legale, fiscale, previdenziale e pedagogico svolte dalle associazioni che affiliano tali scuole.

La Giunta regionale può concedere ai soggetti associativi di cui alla quota del 5% contributi pari alla medesima percentuale della somma totale finanziata, anticipando il 50% all’atto della programmazione delle attività, purché le spese siano opportunamente rendicontate.

Condizioni per ottenere il contributo

Il contributo regionale è subordinato al rispetto di diverse condizioni, tra cui:

  • durata di funzionamento annuale non inferiore a quella della scuola statale, con comunicazione di calendario e orario all’inizio di ogni anno scolastico;
  • mantenimento della qualifica di scuola paritaria per le primarie;
  • osservanza della normativa statale richiamata in materia di istruzione;
  • presenza e regolare attività di organi collegiali, salvo le scuole con meno di tre sezioni;
  • impiego di personale docente e ausiliario con titolo di studio adeguato;
  • assunzione del personale esterno secondo il contratto collettivo nazionale di settore;
  • rispetto delle norme su sicurezza, igiene e accessibilità degli edifici;
  • piena osservanza delle norme sanitarie in caso di mensa;
  • presentazione del rendiconto sull’utilizzo dei contributi ricevuti l’anno precedente.

Procedura di domanda e adempimenti

Le domande di contributo devono essere presentate al Comune sede della scuola entro il 30 settembre, con la documentazione richiesta, tra cui:

  • atto costitutivo e statuto dell’ente gestore;
  • numero delle sezioni;
  • elenco degli alunni;
  • calendario e orario di funzionamento;
  • autorizzazioni o decreti di funzionamento;
  • nomine degli insegnanti;
  • verbale di nomina degli organi collegiali, salvo le scuole con meno di tre sezioni.

Gli enti gestori trasmettono alla Regione copia della domanda con l’elenco degli alunni. I Comuni inviano entro il 15 ottobre all’assessorato regionale competente le schede riepilogative con il numero degli alunni. Ogni variazione rilevante va comunicata tempestivamente al Comune. Entro tre mesi dalla chiusura dell’anno scolastico, gli enti beneficiari devono rendicontare al Comune l’impiego del contributo dell’anno precedente.

Erogazione dei contributi e monitoraggio

La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio annuale di previsione, determina l’entità del contributo pro-capite. Inoltre presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 luglio, una relazione con dati informativi, statistici e contabili sul funzionamento delle scuole interessate.

I Comuni predispongono una scheda conoscitiva per la raccolta dei dati sulle scuole e procedono all’erogazione del contributo secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

Collaborazione istituzionale

La Regione promuove forme di collaborazione tra scuole paritarie e/o vigilate, enti locali e aziende sanitarie locali. Le condizioni e le modalità di collaborazione devono essere disciplinate con regolamento regionale da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Disposizioni finanziarie e abrogazioni

Per il solo esercizio finanziario 2005, la copertura degli oneri è assicurata dai fondi stanziati nell’apposita unità previsionale di base e nel relativo capitolo di bilancio. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi regionali di bilancio.

È abrogata la precedente legge regionale 21 novembre 1997, n. 27, relativa agli interventi per il diritto allo studio nelle scuole materne non statali.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Testo integrale

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