Sentenza del 12/12/2019 n. 32548 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la rendita catastale della stazione di valle di una cabinovia, determinata dall'Agenzia del Territorio a seguito della dichiarazione DOCFA presentata dalla contribuente. La contribuente contestava l'inclusione nella rendita delle parti elettromeccaniche dell'impianto, sostenendo inoltre che l'immobile dovesse essere classificato nella categoria E/1 anziché D/8. La CTR aveva accolto tali argomentazioni. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza deducendo, da un lato, che la CTR aveva esaminato questioni estranee all'oggetto originario del giudizio, in particolare la categoria catastale e la destinazione dell'impianto, e, dall'altro, che le componenti impiantistiche essenziali alla funzionalità e redditività dell'immobile dovevano concorrere alla determinazione della rendita catastale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la contribuente aveva contestato soltanto il computo delle parti elettromeccaniche e non il classamento D/8 né la destinazione dell'impianto a servizio pubblico di trasporto; pertanto, la CTR non poteva pronunciarsi autonomamente su tali questioni, in violazione del principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia. Nel merito, la Corte ha affermato che, ai fini catastali, rilevano anche le componenti impiantistiche che assicurano l'autonomia funzionale e reddituale dell'unità immobiliare o che sono essenziali per caratterizzarne la destinazione. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la società resistente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia 2.600 euro, oltre accessori, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e non può decidere su questioni, come il classamento catastale o la destinazione dell'immobile, che non siano state introdotte nel giudizio.
R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 3, 4 e 5
L'accatastamento riguarda l'unità immobiliare urbana, intesa come componente immobiliare dotata di autonoma funzionalità e redditività; nella rendita possono rilevare anche gli impianti incorporati o essenziali alla destinazione dell'immobile.
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40
Concorre alla disciplina catastale dell'unità immobiliare urbana e dei criteri per la sua individuazione.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 1
Conferma il riferimento catastale all'unità immobiliare urbana quale entità dotata di autonomia funzionale e reddituale.
D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, convertito in L. n. 88 del 2005
La norma non esclude in via generale dagli immobili per incorporazione gli impianti diversi dalle centrali elettriche; conferma invece che gli impianti stabilmente o funzionalmente collegati al bene possono concorrere alla rendita catastale.
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21
Dal 1° gennaio 2016 ha escluso dal calcolo della rendita determinati macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la pronuncia applica il quadro normativo precedente alla decorrenza di tale modifica.
D.L. n. 262 del 2006, art. 3, comma 40 e seguenti, convertito in L. n. 286 del 2006
La disposizione non consentiva alla CTR di modificare d'ufficio il thema decidendum introducendo una diversa categoria catastale o nuovi presupposti non contestati dalla contribuente.
Art. 812 c.c.
Il collegamento, anche non permanente, di un impianto con il suolo o con la struttura principale può determinare la qualificazione del bene come immobile per incorporazione, senza che sia decisiva la specifica modalità tecnica di collegamento.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice deve restare entro i limiti della domanda e dei motivi dedotti: non può annullare o modificare l'atto sulla base di questioni diverse da quelle effettivamente contestate.
- Ai fini catastali, prima del 1° gennaio 2016, gli impianti e le componenti tecniche che assicurano l'autonomia funzionale e reddituale dell'immobile o ne caratterizzano essenzialmente la destinazione possono concorrere alla determinazione della rendita.
- La semplice apertura al pubblico, l'esistenza di una concessione amministrativa o la vigilanza pubblica non bastano, da sole, a giustificare il classamento in categoria E/1: occorre dimostrare una destinazione effettiva alle esigenze di mobilità generale della collettività.
- La categoria catastale indicata dal contribuente nella dichiarazione DOCFA può essere contestata o corretta, ma la relativa questione deve essere ritualmente introdotta nel giudizio e non può essere modificata d'ufficio dal giudice.
- Per valutare la rendita catastale di impianti complessi occorre distinguere tra componenti escluse dalla rendita secondo la normativa applicabile ratione temporis e componenti strutturalmente o funzionalmente indispensabili all'unità immobiliare.
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