Ordinanza n. 40/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Firenze in data 02.12.2024 Prot. -OMISSIS-, notificato in data 18.10.2025 e conseguentemente, disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Firenze che ha negato la conversione del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso per lavoro subordinato, motivando il diniego con l'intervenuta revoca della protezione sussidiaria da parte della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. In sede cautelare il TAR ha rilevato la necessità di approfondire, ai fini del fumus boni iuris, l'esatta individuazione dell'accertamento relativo alla carenza dei presupposti della protezione internazionale e la decorrenza effettiva della revoca, poiché il provvedimento richiamato riportava accertamenti successivi alla data della seduta del 23 febbraio 2024 indicata nell'atto impugnato. Il giudice ha inoltre rilevato che tali profili non erano stati adeguatamente esaminati nell'istruttoria procedimentale e che era stato omesso il contraddittorio con l'interessato. Quanto al periculum in mora, sono stati dedotti e ritenuti apprezzabili pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dagli effetti del diniego, in relazione alla permanenza ordinaria del ricorrente in Italia, alla sua situazione lavorativa e familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego di conversione, ritenendo sussistente un fumus boni iuris meritevole di approfondimento nella fase di merito, con particolare riguardo alla ricostruzione della revoca della protezione sussidiaria, alla sua decorrenza, all'adeguatezza dell'istruttoria e all'omesso contraddittorio procedimentale. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerando gravi e irreparabili i pregiudizi collegati alla perdita della regolare permanenza in Italia e alle condizioni lavorative e familiari del ricorrente. Nel bilanciamento degli interessi ha dato prevalenza all'interesse del ricorrente alla prosecuzione della permanenza regolare sul territorio nazionale. Ha ordinato alla Questura di Firenze il deposito, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di una relazione documentata e motivata sui fatti di causa, disponendo incombenti istruttori e fissando l'udienza pubblica di merito per il 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base dei presupposti cautelari il TAR ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la necessità di approfondire nel merito la corretta individuazione e la decorrenza della revoca della protezione internazionale può integrare il fumus boni iuris quando il diniego del titolo di soggiorno si fondi su tale revoca e il provvedimento amministrativo non chiarisca adeguatamente tali profili.
- L'omessa considerazione, nell'istruttoria procedimentale, dei profili rilevanti relativi alla revoca della protezione internazionale e la mancata attivazione del contraddittorio con l'interessato costituiscono elementi idonei a fondare, in sede cautelare, un giudizio favorevole di fumus, impregiudicata la decisione di merito.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nei pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dal diniego di conversione del permesso di soggiorno, valutati in concreto alla luce della permanenza ordinaria dello straniero in Italia e della sua situazione lavorativa e familiare.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse dello straniero alla prosecuzione della regolare permanenza sul territorio nazionale può prevalere sugli effetti immediati del diniego quando risultino apprezzabili profili di illegittimità dell'atto e un pregiudizio grave e irreparabile.
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