Sentenza del 30/03/2016 n. 6090 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso contro l'avviso di rettifica IVA relativo al disconoscimento del plafond per acquisti in sospensione d'imposta nell'anno 1996. La contribuente sosteneva che fosse stata erroneamente ritenuta essenziale, ai fini dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992, l'indicazione nel ricorso del nominativo del legale rappresentante, poiché tale dato risultava comunque dalla documentazione prodotta ed era già noto all'Agenzia delle Entrate. Il ricorso per cassazione denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma non conteneva il necessario quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata, pubblicata il 22 maggio 2009, era soggetta al regime transitorio che rendeva applicabile l'art. 366-bis c.p.c. Il motivo mancava completamente del quesito di diritto, requisito necessario per le censure relative alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha quindi confermato, in via processuale, l'esito sfavorevole alla società, senza esaminare nel merito la questione relativa all'indicazione del legale rappresentante e al diritto al plafond IVA. Non vi è stata condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese; le spese anticipate dalla ricorrente sono rimaste a suo carico.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18
La disposizione disciplina il contenuto del ricorso tributario e, secondo i giudici di merito, imponeva l'indicazione del legale rappresentante della società. La Corte di cassazione non ha però esaminato nel merito tale interpretazione, perché il ricorso era inammissibile per la mancanza del quesito di diritto.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per le sentenze soggette al regime temporale applicabile, i motivi di ricorso per cassazione fondati sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto dovevano contenere uno specifico quesito di diritto. Il quesito doveva sintetizzare i fatti rilevanti, indicare la regola applicata dal giudice di merito e prospettare la diversa regola ritenuta corretta. La sua mancanza comportava l'inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Le censure per violazione o falsa applicazione di legge e per nullità della sentenza o del procedimento, nel regime applicabile al caso, dovevano essere accompagnate dal quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5
La norma transitoria rendeva applicabile l'art. 366-bis c.p.c. alle sentenze pubblicate nel periodo temporale considerato dalla disposizione, inclusa la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione devono essere rispettati rigorosamente i requisiti formali e procedurali previsti per il tipo di sentenza e per il periodo temporale applicabile; la loro violazione può impedire qualsiasi esame del merito.
- Quando una disciplina processuale richiede uno specifico quesito di diritto, non è sufficiente indicare genericamente la norma violata o sviluppare argomentazioni nel corpo del motivo: il quesito deve essere formulato in modo autonomo, chiaro e autosufficiente.
- La Corte di cassazione non è tenuta a ricostruire d'ufficio il motivo o a individuare un quesito implicito nel testo del ricorso; l'onere di formulazione grava sul ricorrente.
- Una decisione di inammissibilità per ragioni processuali non implica necessariamente che la tesi sostanziale della parte sia stata ritenuta infondata: in questo caso la Corte non ha deciso se fosse effettivamente necessario indicare il legale rappresentante nel ricorso tributario.
- La mancata costituzione o difesa della parte resistente può escludere la condanna del ricorrente alle spese, ma non elimina i requisiti di ammissibilità del ricorso né comporta automaticamente la vittoria del ricorrente.
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