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Legge

L.R. Marche 45/2020

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 gennaio 2018, n. 1 “Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche”

Normativa regionaleL.R. Marche 45/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche 5 agosto 2020, n. 45 modifica e integra la l.r. 1/2018 sulle costruzioni in zone sismiche, aggiornando definizioni, procedure, controlli, sistema informativo e allegato tecnico. Prevede anche abrogazioni e norme transitorie, con alcune disposizioni efficaci da momenti successivi all’adozione di atti della Giunta o dall’entrata in vigore della legge.

Modifiche alla disciplina regionale marchigiana sulle costruzioni in zone sismiche

Modifiche alla disciplina regionale sulle costruzioni in zone sismiche

La legge regionale Marche n. 45 del 2020 interviene in modo organico sulla l.r. 1/2018, che disciplina le costruzioni in zone sismiche nel territorio regionale. Il provvedimento aggiorna vari articoli della legge previgente, introduce un nuovo articolo e sostituisce l’allegato tecnico, coordinando la normativa regionale con il quadro statale di riferimento.

Ambito e finalità delle modifiche

L’intervento legislativo non introduce una disciplina autonoma completamente nuova, ma riscrive e integra più parti della l.r. 1/2018. La finalità è adeguare la normativa regionale alle sopravvenienze tecniche e procedurali in materia sismica, anche mediante il rinvio alla normativa statale vigente per quanto non espressamente disciplinato dalla legge regionale.

Interventi normativi sulla l.r. 1/2018

La legge modifica in modo esteso la disciplina regionale sulle costruzioni in zone sismiche, incidendo su:

  • articolo 2, sostituito integralmente;
  • articolo 3, con inserimento e sostituzione di più commi;
  • articolo 6, sostituito integralmente;
  • articolo 7, con modifica della rubrica e dei commi;
  • articolo 8, con riscrittura della struttura del disposto;
  • articolo 8 bis, inserito ex novo;
  • articolo 9, articolo 10, articolo 12, articolo 14 e articolo 15, anch’essi sostituiti o modificati.

Le modifiche risultano coordinate con la disciplina generale degli interventi edilizi in zona sismica e con i relativi adempimenti amministrativi regionali.

Sistema informativo e atti di attuazione

Tra gli elementi di rilievo vi è l’aggiornamento del sistema informativo integrato previsto dalla l.r. 1/2018, che la Giunta regionale deve attivare dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge.

La Giunta regionale è inoltre chiamata ad adottare le disposizioni di attuazione previste dall’articolo 15 della l.r. 1/2018, come sostituito, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Regime transitorio e decorrenze differite

La legge prevede diverse decorrenze differite:

  • le disposizioni della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 1/2018, come sostituito, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all’adozione, da parte della Giunta regionale, dell’elencazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità prevista dall’art. 94-bis, comma 2, del d.P.R. 380/2001;
  • le modifiche all’articolo 5 della l.r. 1/2018 si applicano agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e alle loro varianti adottati nel periodo successivo all’entrata in vigore della legge;
  • la Giunta regionale può adeguare, con proprio atto, le disposizioni dell’allegato 1 alla l.r. 1/2018 per recepire normative tecniche sopravvenute.

Aspetti finanziari

Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 della l.r. 1/2018, come modificato, sono iscritte a decorrere dal 2020 nel Titolo 03 delle entrate extratributarie, Tipologia 305, e sono destinate al finanziamento delle spese necessarie per attuare la legge. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti.

Abrogazioni

La legge dispone l’abrogazione di norme non più compatibili con il nuovo assetto regionale, in particolare:

  • la l.r. 3 novembre 1984, n. 33;
  • il comma 3 dell’art. 8 della l.r. 1/2018;
  • gli articoli 17 e 18 della l.r. 1/2018.

Allegato tecnico

L’allegato 1 della l.r. 1/2018 è sostituito integralmente. La pubblicazione dell’allegato è stata effettuata successivamente nel BUR regionale n. 78 del 27 agosto 2020, dopo che nel BUR n. 71 del 6 agosto 2020 non era stato inserito.

Normativa applicabile in via residuale

Per tutto quanto non previsto dalla legge regionale continua ad applicarsi la normativa statale vigente in materia sismica. Ciò conferma la natura di disciplina integrativa e coordinata rispetto al quadro nazionale.

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