Salta al contenuto
Legge

L.R. Emilia-Romagna 11/2024

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA "FONDAZIONE MUSEO PER LA MEMORIA DI USTICA” E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 11/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare come fondatore alla Fondazione Museo per la memoria di Ustica, con un apporto iniziale una tantum di 25.000 euro nel 2024 e contributi annuali fino a 125.000 euro per il 2024 e 150.000 euro per il 2025-2026. Contiene inoltre due modifiche urgenti alla l.r. 8/2023 su pubblicità delle infrastrutture elettriche e compatibilità urbanistica degli interventi DIL e autocertificazione.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo per la memoria di Ustica e modifiche urgenti alla l.r. 8/2023

Partecipazione alla Fondazione Museo per la memoria di Ustica e misure urgenti in Emilia-Romagna

La legge disciplina la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo per la memoria di Ustica e introduce alcune disposizioni urgenti di coordinamento nella disciplina regionale sulle infrastrutture elettriche. L’intervento è diretto a sostenere la memoria della strage di Ustica del 27 giugno 1980 e a semplificare e rendere più trasparente la conoscenza delle reti elettriche ai fini urbanistici.

Finalità della partecipazione regionale

La Regione afferma di agire in coerenza con le proprie politiche sociali e di promozione culturale, per favorire la diffusione e la promozione della memoria della strage di Ustica. Su questa base disciplina la propria adesione alla Fondazione Museo per la memoria di Ustica.

Modalità di adesione e contributi alla Fondazione

La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla Fondazione in qualità di fondatore. A tal fine:

  • è previsto un apporto iniziale una tantum al patrimonio della Fondazione pari a 25.000 euro, da erogare nel 2024;
  • è autorizzato un contributo annuale fino a 125.000 euro per il 2024 e fino a 150.000 euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026;
  • per gli esercizi successivi al 2026, l’importo sarà determinato nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annuali della legge di bilancio.

La Regione concede e liquida il contributo annuale in un’unica soluzione, per garantire la continuità dei programmi della Fondazione.

Condizioni per la permanenza della partecipazione

La partecipazione regionale resta subordinata alla permanenza di alcune condizioni essenziali:

  • conformità dello statuto e delle iniziative della Fondazione ai principi dello Statuto regionale;
  • assenza di finalità di lucro;
  • conseguimento della personalità giuridica.

Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere gli atti necessari al perfezionamento della partecipazione e a esercitare i relativi diritti. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo lo statuto della medesima.

Adempimenti informativi della Fondazione

La Fondazione deve trasmettere alla Regione:

  • entro il 30 novembre di ogni anno, il documento previsionale programmatico dell’attività per l’esercizio successivo;
  • entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza, il bilancio di esercizio e una relazione sulla gestione che indichi obiettivi perseguiti e interventi realizzati.

Copertura finanziaria

Gli oneri per l’apporto iniziale e per i contributi del triennio 2024-2026 sono coperti mediante appositi capitoli di spesa del bilancio regionale alimentati dal fondo speciale per provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. La Giunta può disporre con proprio atto le variazioni di bilancio necessarie. Per gli esercizi successivi al 2026 la copertura avviene tramite le autorizzazioni di spesa stabilite annualmente dalla legge di bilancio regionale.

Pubblicità delle infrastrutture della rete elettrica e coordinamento urbanistico

La legge modifica la disciplina regionale sulle opere e sugli impianti elettrici per rafforzare la conoscibilità delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate. Le informazioni e gli elaborati relativi alle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica devono essere forniti anche ai Comuni, che devono aggiornare tempestivamente la Tavola dei vincoli. In assenza di approvazione dei PUG, i Comuni devono pubblicare immediatamente sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata alla pianificazione urbanistica, i dati ricevuti.

I gestori della rete devono presentare tali informazioni ed elaborati al Comune anche a corredo delle istanze di Autorizzazione Unica, DIL e Autocertificazioni, se non già disponibili.

Compatibilità urbanistica degli interventi soggetti a DIL e autocertificazione

La legge introduce inoltre una presunzione di compatibilità urbanistica per gli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Lavori (DIL) e ad Autocertificazione, dichiarandoli compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. La localizzazione indicata nel progetto è considerata idonea se il tecnico abilitato assevera, nella relazione allegata, che:

  • l’intervento non è in contrasto con gli strumenti di pianificazione vigenti né con i piani il cui iter approvativo sia già avviato, e non presenta incompatibilità con gli insediamenti esistenti e gli usi ammessi;
  • è rispettata la disciplina di tutela paesaggistica e ambientale, ferma restando l’acquisizione degli eventuali atti di assenso necessari;
  • sono rispettate le norme su elettromagnetismo, terre e rocce da scavo, progettazione/costruzione/esercizio delle linee elettriche e norme tecniche per le costruzioni.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.