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Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 3/2024

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 3/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Emilia-Romagna la gestione faunistico-venatoria di ungulati, con focus su cervo e cinghiale: figure abilitate, distretti, ruoli degli ATC, gestione in aziende venatorie e parchi, piani di prelievo, controllo, recupero capi e divieti. Abroga il regolamento regionale n. 1/2008 ed è vigente dal 21 giugno 2024.

Regolamento regionale sulla gestione degli ungulati in Emilia-Romagna

Regolamento regionale sulla gestione degli ungulati in Emilia-Romagna

Il provvedimento disciplina, per il territorio della Regione Emilia-Romagna, la gestione faunistico-venatoria degli ungulati selvatici. La disciplina riguarda in modo generale cervidi, bovidi, suidi e, in modo particolare, la gestione del cervo e del cinghiale, con regole su organizzazione territoriale, abilitazioni, piani di prelievo, controllo, recupero dei capi feriti e divieti operativi.

Finalità, ambito di applicazione e allegato tecnico

Il regolamento attua l’articolo 56 della legge regionale n. 8/1994 e persegue finalità di conservazione delle specie, tutela della biodiversità, sostenibilità dell’agricoltura, coerenza con la Carta regionale delle vocazioni faunistiche e con il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, conoscenza delle popolazioni e razionalizzazione della gestione del cervo. Si applica a tutto il territorio regionale occupato stabilmente o temporaneamente da ungulati selvatici.

È previsto un allegato tecnico, parte integrante dell’atto, che disciplina:

  • accompagnamento nella caccia di selezione;
  • caratteristiche della prova di tiro;
  • modalità di prelievo selettivo negli ATC, nelle aree contigue ai Parchi e nelle Aziende faunistico-venatorie;
  • modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva.

In caso di emergenze sanitarie nazionali o regionali, le previsioni regolamentari possono essere derogate con atto della Giunta regionale.

Figure tecniche e abilitazioni

La gestione faunistico-venatoria è affidata a una serie di figure tecniche e operative: tecnico faunistico, istruttore faunistico-venatorio, cacciatori abilitati al prelievo selettivo di cervidi e bovidi, cacciatore specializzato nel cervo, cacciatore di cinghiale per la caccia collettiva, caposquadra, conduttore di cane da traccia, conduttore di cane limiere, operatore per censimenti e operatore per rilevamenti biometrici.

Le abilitazioni per le figure operative sono rilasciate dalla Regione tramite corsi specifici ed esami finali. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni ISPRA, definisce percorsi, attività didattiche, requisiti di accesso, modalità d’esame e commissioni. I corsi possono essere tenuti dalla Regione o, previo accordo, da soggetti esterni qualificati; gli attestati sono rilasciati dalla Regione.

Per i cacciatori residenti in Emilia-Romagna, le abilitazioni possono essere conseguite anche fuori regione, previa verifica regionale della corrispondenza dei programmi e delle modalità di esame. Le abilitazioni hanno validità su tutto il territorio regionale. Sono inoltre riconosciute come valide alcune pregresse abilitazioni già conseguite ai sensi del precedente regolamento del 1995.

Organizzazione territoriale della gestione

La base territoriale della gestione è il distretto di ungulati, che comprende tutti gli istituti faunistici presenti, incluse le aree protette. I distretti sono la base minima per organizzare le attività di gestione e i prelievi.

La Regione suddivide il territorio in distretti, anche su proposta degli ATC; la superficie è di regola compresa tra 1.000 e 15.000 ettari, nel rispetto del Piano Faunistico-Venatorio Regionale. Per la gestione del cervo possono essere accorpati più distretti o porzioni di distretto per raggiungere superfici adeguate alla specie.

Ogni distretto può essere ulteriormente suddiviso in aree di gestione e, se utile, in subaree di caccia, anche per affinare stime di popolazione e prelievi.

Gestione negli ATC: ruoli, compiti e commissione tecnica

Nel territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia, il Consiglio direttivo nomina per ciascun distretto un Responsabile e fino a tre Vice-Responsabili tra i soggetti in possesso delle qualifiche previste. Nei distretti con caccia collettiva al cinghiale, un Vice-Responsabile deve esprimere i capisquadra di braccata o girata e un altro le organizzazioni agricole, con funzione di raccolta delle segnalazioni degli agricoltori. Per il distretto del cervo, il Responsabile deve avere la specifica qualifica per il cervo.

Il Responsabile deve conoscere territorio, classi, stima dell’età, biometria, trofei e obiettivi regionali; il mancato raggiungimento degli obiettivi può portare alla sostituzione. Tra i compiti essenziali vi sono:

  • organizzazione delle stime di popolazione e del prelievo;
  • reperibilità giornaliera durante il periodo di abbattimento;
  • recupero dei capi feriti e trasporto ai centri di controllo;
  • aggiornamento giornaliero degli abbattimenti e dei cacciatori presenti;
  • trasmissione delle informazioni alla Commissione tecnica e, se richiesto, alla Regione;
  • gestione delle cassette o dei sistemi di comunicazione delle uscite di caccia.

Il Consiglio direttivo cura inoltre la caratterizzazione ambientale, il programma annuale di attività, la raccolta dati sugli impatti sulle attività antropiche, la prevenzione danni agricoli, gli interventi di miglioramento ambientale, l’organizzazione dei censimenti, la redazione dei piani di prelievo annuali, l’individuazione di tempi e modalità del prelievo, l’informazione alle popolazioni locali sulle cacce collettive, l’allestimento dei punti di controllo dei capi abbattuti e delle altane, il recupero dei capi feriti, l’analisi dei risultati e la relazione consuntiva annuale da inviare alla Regione entro il 30 aprile.

Nei distretti con criticità possono essere adottate misure straordinarie, previa conformità regionale. I dati territoriali devono essere georeferenziati e trasmessi con la relazione annuale. Gli ATC possono inoltre organizzare mostre di trofei con finalità conoscitive.

L’attività è svolta tramite una Commissione tecnica di tre membri, almeno uno tecnico faunistico e almeno uno esperto agro-forestale; nei distretti del cervo la Commissione deve includere anche un tecnico con specifica idoneità per il cervo. La Commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio direttivo.

Gestione nelle Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie le attività gestionali sono svolte dal concessionario avvalendosi di un tecnico faunistico idoneo; per il cervo è richiesta la specifica attestazione. La gestione è coordinata dalla Regione, oppure dall’Area protetta se l’Azienda ricade in un parco.

Le stime di popolazione sono svolte da personale abilitato, sotto controllo regionale e in coordinamento con aree protette e ATC confinanti.

Nelle sole Aziende agri-turistico-venatorie è consentita la caccia in aree recintate su cinghiali marcati provenienti da allevamenti autorizzati, entro il limite complessivo di 1.000 ettari per provincia o Città Metropolitana.

È inoltre consentito, per far fronte a danni agricoli e su richiesta del concessionario alla Regione con apposita convenzione, il prelievo selettivo di ungulati da parte di cacciatori dell’ATC interessato, entro i limiti del piano di abbattimento del distretto in cui ricade l’azienda.

Anche qui, con particolare riferimento al cinghiale, il prelievo in selezione va privilegiato quando l’agricoltore segnali danni in atto o temuti, anche tramite organizzazioni agricole.

Gestione nei Parchi regionali e nelle aree contigue

Nei Parchi regionali e nelle aree contigue il monitoraggio e il censimento sono svolti direttamente dall’Ente di gestione con personale abilitato ai sensi della normativa regionale sulle aree protette. L’Ente si coordina con i soggetti gestori circostanti per uniformare tempi e metodologie.

Se nell’area contigua è ammesso l’esercizio venatorio agli ungulati, l’Ente di gestione svolge le attività gestionali avvalendosi di un tecnico faunistico; per il cervo serve la specifica idoneità. Il regolamento venatorio dell’Ente deve definire specie ammesse, modalità di prelievo, recupero dei capi feriti e centro di controllo dei capi abbattuti.

Se la gestione venatoria è affidata agli ATC, gli adempimenti devono risultare da apposita convenzione con intesa preventiva con la Regione.

Disciplina speciale per il cervo

La gestione del cervo è impostata su comprensori di gestione che considerano unitariamente le popolazioni, indipendentemente dai confini amministrativi. La Regione può concordare linee comuni con le regioni confinanti e con i Parchi nazionali interessati. Per ogni popolazione viene individuato un comprensorio geografico-amministrativo, aggiornato annualmente.

Per ciascun comprensorio è istituita una Commissione regionale, composta da funzionari regionali e da un referente delle aree protette regionali, con eventuale partecipazione di un funzionario del Parco nazionale. La Commissione, in coerenza con il Piano Faunistico-Venatorio Regionale e con il Piano del Parco Nazionale, definisce con ISPRA e sentita la Regione confinante le linee guida per i Programmi Annuali Operativi e ne valuta la conformità.

Ogni soggetto gestore, comprese le aree protette regionali, deve dotarsi di un tecnico faunistico per il cervo; tra i tecnici operanti nella stessa provincia viene individuato un Tecnico Referente, e nei comprensori interprovinciali un Tecnico Coordinatore. I nominativi vanno comunicati tempestivamente alla Commissione regionale. Il Tecnico Referente elabora le proposte dei tecnici dei singoli gestori, si coordina con le regioni confinanti e con gli eventuali tecnici dei Parchi nazionali e trasmette il PAO alla Commissione entro il 30 giugno.

I Programmi Annuali Operativi contengono la cartografia del comprensorio e dell’areale, la suddivisione in distretti e zone di prelievo, il resoconto dell’anno precedente, le valutazioni sulla consistenza e struttura della popolazione, l’eventuale piano di prelievo per distretto ripartito tra ATC, AFV e aree contigue, l’organizzazione del prelievo e gli eventuali interventi di cattura. Ulteriori attività annuali non previste in questo schema ricadono nei programmi annuali di gestione degli ATC, delle Aziende e degli strumenti di pianificazione delle aree protette.

Il prelievo del cervo segue le modalità del prelievo selettivo e dell’accompagnamento previste dall’allegato tecnico. Ogni soggetto gestore definisce la ripartizione del prelievo in zone e sub-zone e la rende disponibile secondo le modalità stabilite dalla Regione.

Piani di prelievo degli ungulati e approvazione regionale

I piani di prelievo selettivo di cervidi e bovidi, con le relative stime di popolazione distinte per specie, sesso e classi di età, sono presentati annualmente alla Regione almeno 30 giorni prima dell’inizio del prelievo venatorio della singola specie. I soggetti proponenti sono l’ATC, su proposta della Commissione tecnica, i concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e gli Enti di gestione dei Parchi. Per il cervo si applica la disciplina speciale del titolo dedicato.

La Regione acquisisce il parere ISPRA sui piani, anche mediante protocolli di intesa, e approva i piani articolati per distretti, istituti e aree contigue ai Parchi, verificandone la conformità agli strumenti di pianificazione e agli adempimenti gestionali previsti. I piani si attuano secondo il calendario venatorio regionale.

Per il cinghiale, i piani di prelievo ripartiti tra caccia collettiva e prelievo selettivo, con i calendari degli abbattimenti in forma collettiva, devono essere presentati entro il 31 marzo secondo modalità regionali.

Accesso al prelievo selettivo negli ATC e nelle aree contigue

L’accesso al prelievo selettivo degli ungulati da parte dei cacciatori iscritti agli ATC o operanti nelle aree contigue ai Parchi è riservato ai soggetti in possesso delle abilitazioni regionali per le specie interessate o di titolo equipollente.

La Regione rilascia il titolo di equipollenza a cacciatori provenienti da altre regioni se abilitati con corsi ed esami conformi ai programmi ISPRA; per i cacciatori di altri Stati, la Regione verifica la corrispondenza del titolo posseduto con l’abilitazione regionale.

Nei distretti ricadenti in comprensori a gestione conservativa per almeno il 75% della superficie:

  • i capi sono assegnati individualmente per specie, sesso e classe di età;
  • il limite è di cinque capi per la medesima specie;
  • l’assegnazione avviene sulla base di una graduatoria di merito legata al comportamento nella precedente stagione e all’impegno gestionale;
  • possono essere accorpate classi di sesso ed età, comprese le femmine I e II e i classe 0, salvo il capriolo, per raggiungere gli obiettivi del piano;
  • i capi non abbattuti sono verificati e riassegnati, anche oltre il limite dei cinque capi, per completare il piano.

Nei distretti a gestione non conservativa:

  • il gestore può prevedere incentivi ai cacciatori;
  • i capi non sono assegnati individualmente;
  • non si applicano limiti quantitativi e qualitativi al prelievo del singolo cacciatore;
  • i neo-abilitati devono essere accompagnati da un cacciatore esperto nel primo anno;
  • se il distretto ricade in più comprensori, prevale l’obiettivo del comprensorio con superficie maggiore.

Per il cinghiale, tutti i cacciatori di selezione iscritti al distretto possono accedere al prelievo durante l’intero periodo consentito, con messa a disposizione dei contrassegni necessari.

Gli organi direttivi degli ATC e gli Enti di gestione dei Parchi possono richiedere contributi ai cacciatori per coprire le spese di gestione; nei comprensori non conservativi il contributo può essere ridotto o azzerato tra gli incentivi.

Accesso al prelievo selettivo per cacciatori non iscritti all’ATC

L’ATC può riservare una quota di capi del piano di abbattimento di cervidi, bovidi e suidi a cacciatori non appartenenti all’ATC, nei casi previsti dalla legge regionale n. 8/1994.

Se il cacciatore non iscritto possiede abilitazione regionale o equipollente, l’ATC deve garantire, su richiesta, l’accompagnamento secondo l’allegato tecnico. Se invece il titolo non è equipollente a quello regionale, l’accompagnamento è sempre obbligatorio e il cacciatore deve esibire una attestazione di prova di tiro conforme all’allegato tecnico.

È previsto anche un contributo idoneo, proporzionato alle spese di gestione e organizzazione e alla specie, sesso, classe di età ed eventuale trofeo del capo.

Accesso al prelievo nelle Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie possono accedere al prelievo, oltre ai cacciatori abilitati o equipollenti, anche altri cacciatori di selezione purché accompagnati e in possesso dell’attestazione di prova di tiro. L’accompagnamento è autorizzato dal titolare della concessione e deve seguire le modalità dell’allegato tecnico.

Cinghiale: caccia collettiva, girata, battuta e braccata

La caccia al cinghiale può svolgersi in selezione e in forma collettiva, tramite girata, battuta o braccata. La Regione, d’intesa con gli Enti di gestione dei Parchi, può individuare aree contigue o altre aree in cui la girata, insieme al prelievo selettivo, costituisce la sola forma consentita di caccia al cinghiale.

L’ATC, su proposta della Commissione tecnica, suddivide i distretti in zone di caccia da assegnare a gruppi di girata o squadre di battuta/braccata per almeno una stagione venatoria, valutando anche l’impegno gestionale pregresso. Può inoltre attribuire zone specifiche per interventi di prevenzione dei danni agricoli. Analoga procedura vale per gli Enti di gestione dei Parchi.

Il calendario venatorio regionale definisce periodi, giornate e orari della caccia al cinghiale in battuta o braccata. Sono possibili ulteriori limitazioni o prescrizioni locali per esigenze faunistiche, gestionali o sociali. Prima dell’avvio della stagione, ATC, Enti di gestione e AFV devono informare efficacemente le popolazioni locali, anche tramite albo pretorio, sedi istituzionali, siti web e altri luoghi di diffusione, indicando tempi, località e orari delle azioni di caccia.

L’ATC può riservare una quota di capi anche a cacciatori non appartenenti all’ATC.

Per la girata, l’ATC o l’Ente parco approvano annualmente entro il 31 agosto numero e composizione dei gruppi, indicando conduttore di limiere, sostituti, componenti, cani e requisiti. Nelle zone assegnate ai gruppi di girata non possono svolgersi battute o braccate nella stessa stagione, salvo richiesta motivata di autorizzazione a braccate con numero ridotto di partecipanti e cani; dopo 15 giorni senza riscontro regionale la richiesta si intende autorizzata. Nelle AFV il gruppo è autorizzato dal concessionario per ogni azione.

Per la battuta o braccata, ATC e Parco approvano annualmente entro il 31 agosto numero e composizione delle squadre. Ogni squadra opera in un solo ATC e in un solo distretto. Nelle zone assegnate alle squadre possono essere svolte azioni di girata da cacciatori abilitati; in caso di eccessi di presenze o danni agricoli, può essere richiesta l’autorizzazione regionale a ulteriori azioni di girata, con silenzio-assenso dopo 15 giorni. Nelle AFV la squadra è autorizzata dal concessionario o suo delegato, che può fungere da caposquadra se abilitato.

Controllo degli ungulati e recupero dei capi feriti

L’attività di controllo degli ungulati, secondo le norme statali e regionali richiamate, può svolgersi anche in territori dove la caccia non è consentita e, per il cinghiale, anche dove la caccia non raggiunge gli obiettivi pianificati o per ragioni di sicurezza alimentare, sanitaria e di prevenzione dei danni.

Il controllo è sotto la diretta responsabilità della Polizia Metropolitana o Provinciale ed è attuato dai soggetti autorizzati; in presenza di danni, anche dagli agricoltori nei propri fondi. Il prelievo in controllo può avvenire mediante cattura di animali vivi o abbattimento; per i cervidi catturati è possibile la cessione ad altri enti per ripopolamento o reintroduzione.

La Regione e gli Enti di gestione dei Parchi devono organizzare il recupero dei capi feriti anche nelle azioni di controllo. Nella gestione del cinghiale in controllo, i coadiutori autorizzati devono comunicare, se richiesto, anche la geolocalizzazione dei punti di somministrazione di fonti trofiche attrattive.

Il recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause è disciplinato dalla Regione e svolto con l’ausilio dei conduttori di cane da traccia. L’attività vale su tutto il territorio regionale e anche su province diverse. Il conduttore può farsi coadiuvare, in casi impegnativi, da un altro conduttore armato senza cane, informando il referente. Il conduttore abilitato può fare tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio regionale escluso le aree protette, in qualunque giorno dell’anno, secondo le indicazioni regionali.

L’ausiliare deve avere abilitazione rilasciata tramite prova di lavoro ENCI o altro soggetto autorizzato e deve essere rinnovata ogni 2 anni, salvo esonero se nell’ultima stagione venatoria ha effettuato almeno 3 recuperi conclusi positivamente.

Destinazione dei capi abbattuti

I capi abbattuti nell’esercizio venatorio o nel controllo autorizzato possono essere destinati al consumo umano nei limiti e nelle forme previsti dalle norme europee, nazionali e regionali in materia di igiene degli alimenti di origine animale.

Divieti, sanzioni e provvedimenti limitativi

All’interno dei distretti di caccia, durante il periodo venatorio, è vietato:

  • accendere fuochi;
  • spargere sostanze repellenti;
  • usare apparecchi acustici, elettrici o a ultrasuoni;
  • compiere atti per impedire il movimento dei selvatici, salvo autorizzazione per la tutela delle coltivazioni;
  • collocarsi nelle poste o adiacenze in orari diversi da quelli del calendario venatorio.

Nella caccia al cinghiale è vietato usare mezzi fuori strada per scovare o inseguire il selvatico; è consentito solo il trasporto degli animali abbattuti. Nella caccia selettiva agli ungulati è vietato l’uso di strumenti di comunicazione radio o telefonica, salvo per la caccia collettiva al cinghiale, per esigenze organizzative o di sicurezza.

È vietata ogni forma di caccia agli ungulati diversa da quelle disciplinate dal regolamento. Le violazioni sono sanzionate con la sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale n. 8/1994. Per infrazioni in ATC o aree contigue ai Parchi, il Consiglio direttivo o l’Ente di gestione devono informare la Provincia o la Città Metropolitana competente; possono inoltre applicare i provvedimenti limitativi previsti nei rispettivi statuti e regolamenti.

Abrogazione e decorrenza pratica

È abrogato il regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, recante la precedente disciplina della gestione degli ungulati in Emilia-Romagna. Il nuovo regolamento è stato adottato il 21 giugno 2024 ed è destinato a sostituire integralmente la disciplina previgente nella Regione Emilia-Romagna.

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