Provvedimenti a carattere generale n. 520 del 26/10/2023
Provvedimento interpretativo in materia di esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e di chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, con particolare riferimento a quelli dei beneficiari di polizze vita (artt. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dai personali - 26 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante chiarisce che, in presenza di un interesse proprio, concreto e attuale in ambito successorio, eredi e chiamati all’eredità possono accedere, ai sensi dell’art. 15 GDPR e dell’art. 2-terdecies del Codice, anche ai dati personali dei beneficiari di polizze vita stipulate dal de cuius. Il titolare deve però effettuare una valutazione comparativa tra il diritto di accesso/difesa e i diritti e le libertà dei terzi, verificando che la richiesta non sia pretestuosa e che l’accesso sia funzionale alla tutela giudiziale di un diritto successorio. Restano centrali il limite dell’art. 15, par. 4, GDPR e l’esigenza di minimizzare l’impatto sui dati di terzi, anche attraverso oscuramenti ove possibile.
Diritto di accesso degli eredi e chiamati all’eredità ai dati dei beneficiari di polizze vita del de cuius
Diritto di accesso degli eredi e dei chiamati all’eredità ai dati dei beneficiari di polizze vita
Il provvedimento fornisce un chiarimento interpretativo sull’esercizio del diritto di accesso ai dati personali di persone decedute, con specifico riguardo alle polizze vita stipulate dal de cuius e ai dati dei beneficiari designati. L’Autorità si rivolge in particolare a imprese assicurative, eredi, chiamati all’eredità e, più in generale, ai titolari del trattamento che gestiscono richieste di accesso in ambito successorio.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama innanzitutto la nozione ampia di dato personale di cui all’art. 4 GDPR e la funzione del diritto di accesso previsto dall’art. 15 GDPR, che mira a garantire trasparenza sul trattamento dei dati che riguardano l’interessato. Viene sottolineato che il diritto di accesso, a differenza di altre forme di accesso previste dall’ordinamento, non consente normalmente di ottenere informazioni riferite a terzi. In tal senso assume rilievo l’art. 15, par. 4, GDPR, secondo cui il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Sul piano nazionale, l’art. 2-terdecies del d.lgs. n. 196/2003 consente l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR sui dati personali concernenti persone decedute da parte di chi abbia un interesse proprio, agisca a tutela dell’interessato come mandatario, oppure per ragioni familiari meritevoli di protezione. Il provvedimento chiarisce che tale disciplina non riduce l’ampiezza dei diritti esercitabili: se legittimato ai sensi dell’art. 2-terdecies, il richiedente può accedere alle stesse informazioni che avrebbe potuto conoscere l’interessato in vita, sempre nei limiti dell’art. 15, par. 4, GDPR e dei diritti di terzi.
Il problema interpretativo sulle polizze vita
L’atto nasce dall’esigenza di fornire un orientamento uniforme in relazione a numerose istanze di accesso rivolte alle imprese assicurative da parte di eredi e chiamati all’eredità per conoscere i dati dei beneficiari di polizze vita stipulate in vita da persone decedute. Il Garante osserva che la giurisprudenza di merito ha espresso soluzioni contrastanti: in alcuni casi ha ritenuto conoscibili i nominativi dei beneficiari quando tali dati siano funzionali alla difesa dei diritti ereditari; in altri ha negato l’accesso ai dati di terzi, limitandolo ai soli dati del de cuius.
Giurisprudenza richiamata
Il provvedimento riassume due principali filoni interpretativi. Il primo valorizza il diritto di difesa in giudizio ex art. 24 Cost., ritenendo che l’istanza non sia pretestuosa quando il richiedente abbia una posizione di diritto soggettivo sostanziale che giustifichi la conoscenza dei dati. In tale prospettiva, anche i dati dei beneficiari potrebbero essere accessibili perché necessari per agire o difendersi in giudizio.
Il secondo orientamento, richiamando anche Cass. civ. n. 17790 dell’8 settembre 2015, afferma invece che l’accesso degli eredi o chiamati all’eredità riguarda i soli dati personali del defunto e non quelli identificativi di terzi beneficiari, che restano tutelati nella loro riservatezza. Secondo tale impostazione, la mera finalità esplorativa non giustifica un accesso indifferenziato ai dati di terzi; la conoscibilità dei beneficiari può semmai rilevare solo se il richiedente dimostri l’esistenza di una lesione della quota di legittima e la necessità di identificare i terzi per azioni giudiziali specifiche.
La pronuncia della Cassazione dell’8 settembre 2015 viene riportata come affermazione del principio per cui il diritto di accesso ai dati delle persone decedute non autorizza l’accesso ai dati personali non riferiti al de cuius, come quelli dei beneficiari di contratti stipulati dal primo. Il provvedimento menziona anche l’ordinanza del 13 dicembre 2021, nella quale la Corte ha affrontato un’istanza diretta esplicitamente alla conoscenza di dati di terzi per intraprendere una controversia ereditaria o per contestare atti dispositivi del de cuius, richiamando il bilanciamento di cui all’art. 6, par. 1, lett. f), GDPR.
Indicazioni tratte dalle Linee guida EDPB
Il Garante richiama le Linee guida EDPB sul diritto di accesso, in particolare i paragrafi dedicati ai dati che riguardano più persone. Le Linee guida affermano che l’interessato ha diritto soltanto ai dati che lo riguardano e che il fatto che un dato si riferisca anche a un terzo non comporta automaticamente l’esclusione dell’accesso: il titolare deve comunque applicare l’art. 15, par. 4, GDPR.
Viene evidenziato il metodo di bilanciamento indicato dall’EDPB: prima si valuta se l’accoglimento della richiesta produca effetti negativi sui diritti e sulle libertà di altri soggetti; poi si ponderano gli interessi coinvolti tenendo conto delle circostanze concrete e della probabilità e gravità dei rischi; infine, se possibile, si adottano misure di mitigazione, come l’oscuramento delle informazioni relative ai terzi, prima di arrivare a un eventuale rifiuto totale.
Orientamento del Garante
Alla luce del quadro normativo, giurisprudenziale ed eurounitario, il Garante adotta un orientamento volto a ridurre l’incertezza applicativa: i dati personali dei beneficiari di polizze vita stipulate da una persona deceduta possono essere compresi nell’accesso riconosciuto dagli artt. 15 GDPR e 2-terdecies del Codice, ma solo in presenza di presupposti rigorosi e a seguito di una valutazione comparativa da parte dell’impresa assicuratrice titolare del trattamento.
L’Autorità sottolinea che la riservatezza dei dati personali non ha valore assoluto e può cedere di fronte alla necessità, autentica e non surrettizia, di esercitare il diritto di difesa in giudizio. Tuttavia, il titolare deve svolgere un controllo in negativo, verificando che la domanda non sia meramente pretestuosa. In concreto, devono sussistere almeno due condizioni:
- il richiedente deve essere portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, come chiamato all’eredità o erede;
- l’interesse deve essere concreto e attuale, realmente esistente al momento della richiesta e strumentale alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.
Obblighi operativi per i titolari del trattamento
Il provvedimento invita i titolari a riesaminare l’adeguatezza delle informative rese al contraente e ai beneficiari delle polizze, richiamando l’art. 13 GDPR e l’art. 14, par. 1, lett. e), GDPR. Inoltre, il soggetto che ottiene i dati del de cuius o dei beneficiari deve utilizzarli solo per la finalità dichiarata di tutela dei propri diritti successori in sede giudiziaria.
In sintesi, il titolare del trattamento deve:
- verificare la legittimazione successoria del richiedente;
- accertare la concretezza e attualità dell’interesse difensivo;
- effettuare un bilanciamento tra accesso e diritti dei terzi;
- valutare, ove possibile, soluzioni intermedie come l’oscuramento selettivo dei dati dei beneficiari;
- limitare la successiva circolazione e l’uso dei dati alla sola finalità difensiva dichiarata.
Esito del provvedimento
Il Garante, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. b), d) e v) GDPR e dell’art. 154, comma 1, del Codice, invita i titolari del trattamento, per la fattispecie considerata, ad attenersi alle indicazioni fornite nell’interpretazione e applicazione dell’art. 15 GDPR e dell’art. 2-terdecies del Codice. Il provvedimento è stato adottato il 26 ottobre 2023 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 2023.
Punti principali
Quadro normativo e finalità del diritto di accesso
Il provvedimento ricostruisce il diritto di accesso come strumento di trasparenza sul trattamento dei dati personali, fondato sull’art. 15 GDPR. Richiama la nozione ampia di dato personale dell’art. 4 GDPR e il limite espresso dall’art. 15, par. 4, secondo cui la copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Sul piano nazionale, l’art. 2-terdecies del Codice consente l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR sui dati di persone decedute da parte di chi abbia un interesse proprio, agisca come mandatario dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Oggetto del chiarimento: polizze vita e dati dei beneficiari
Il Garante interviene per dirimere i contrasti interpretativi emersi nelle istanze rivolte alle imprese assicurative da eredi e chiamati all’eredità, con particolare riferimento alla conoscibilità dei nominativi dei beneficiari di polizze vita stipulate in vita dal defunto. Il punto centrale è se tali dati, pur riferiti a terzi, possano rientrare nell’ambito di accesso riconosciuto dall’art. 15 GDPR in combinato con l’art. 2-terdecies del Codice, quando la loro conoscenza sia funzionale alla tutela di diritti successori.
Il contrasto giurisprudenziale richiamato
Il provvedimento dà conto di due orientamenti di merito: uno favorevole all’ostensione dei nominativi dei beneficiari quando ciò sia necessario per far valere diritti ereditari o difensivi; l’altro restrittivo, che limita l’accesso ai soli dati del de cuius e nega l’ostensione dei dati dei terzi beneficiari salvo consenso di questi ultimi. Quest’ultimo indirizzo richiama la Cassazione n. 17790/2015, secondo cui l’art. 9, comma 3, del previgente Codice non legittimava l’accesso ai dati di terzi, ma solo ai dati personali concernenti la persona deceduta.
Rilievo delle Linee guida EDPB sul diritto di accesso
Il Garante richiama le Linee guida EDPB sul diritto di accesso, in particolare i passaggi secondo cui il richiedente ha diritto solo ai dati che lo riguardano, anche quando alcuni dati si riferiscano contemporaneamente a più persone. In tali casi il titolare deve applicare l’art. 15, par. 4, GDPR e cercare un bilanciamento: ad esempio, rendendo illeggibili le parti relative ai terzi se possibile, prima di rifiutare integralmente la copia.
Orientamento del Garante e presupposti per l’accesso
Il Garante afferma che, nella fattispecie esaminata, i dati personali dei beneficiari delle polizze assicurative possono rientrare tra quelli accessibili, ma solo in presenza di determinati presupposti e previa attenta valutazione comparativa degli interessi in gioco da parte dell’impresa assicuratrice titolare del trattamento. Il titolare deve svolgere un controllo "in negativo" per verificare che la richiesta non sia pretestuosa e deve accertare: la qualità di chiamato all’eredità o di erede del richiedente; la concretezza e attualità dell’interesse, strumentale alla difesa di un diritto successorio in sede giudiziaria.
Limiti, informativa e uso successivo dei dati
Il provvedimento invita i titolari a verificare l’adeguatezza dell’informativa resa al contraente e ai beneficiari della polizza, richiamando gli artt. 13 e 14, par. 1, lett. e), GDPR. Inoltre, precisa che il soggetto che riceve i dati dovrà trattarli esclusivamente per la finalità di tutela dei propri diritti successori in sede giudiziaria, senza usi ulteriori incompatibili con tale scopo.
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