L.R. Toscana 47/2017
Tempi di apertura delle farmacie di cui all'articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per decentramento. Modifiche alla l.r. 16/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana disciplina il termine per l’apertura delle farmacie istituite ex art. 1-bis l. 475/1968 o da trasferire per decentramento: l’apertura deve avvenire entro 12 mesi dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento regionale di assegnazione, a pena di decadenza. La regola si applica anche ai procedimenti già in corso all’entrata in vigore della legge.
Tempi di apertura delle farmacie e modifica della disciplina regionale
Tempi di apertura delle farmacie e disciplina transitoria
La legge regionale Toscana interviene sulla disciplina dell’apertura delle farmacie, con particolare riferimento a quelle istituite ai sensi dell’articolo 1-bis della legge n. 475/1968 e a quelle da trasferire per decentramento. L’obiettivo è fissare un termine certo per l’avvio dell’attività e coordinarne l’applicazione ai procedimenti pendenti.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda la normativa regionale Toscana in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale e farmaceutica, incidendo sulle competenze comunali in relazione alle farmacie assegnate.
Regola sul termine di apertura
Per le farmacie:
- istituite ai sensi dell’articolo 1-bis della legge n. 475/1968;
- oppure da trasferire per decentramento;
l’apertura deve essere effettuata entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del provvedimento regionale di assegnazione.
Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dall’assegnazione.
Disciplina dei procedimenti in corso
La nuova regola sul termine di apertura si applica anche ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale. In questo modo il termine di dodici mesi vale non solo per le assegnazioni future, ma anche per quelle pendenti al momento dell’entrata in vigore.
Effetti pratici
La disciplina introduce un vincolo temporale espresso per evitare il protrarsi dell’assegnazione senza apertura effettiva della farmacia. La decorrenza del termine è ancorata a un atto preciso e pubblicizzato, ossia la pubblicazione del provvedimento regionale di assegnazione sul BURT.
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