Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 54/2017

Disposizioni regionali in materia di contratti pubblici. Modifiche alla l.r. 38/2007.

Normativa regionaleL.R. Toscana 54/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 54/2017 modifica la l.r. 38/2007 introducendo, nelle procedure aperte al minor prezzo, la possibilità di esaminare prima le offerte economiche e solo dopo verificare esclusioni e criteri di selezione, con controlli anche a campione. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURT.

Semplificazione della gestione amministrativa delle offerte nei contratti pubblici

Semplificazione della gestione amministrativa delle offerte

La legge regionale Toscana n. 54 del 2 ottobre 2017 interviene sulla l.r. 38/2007 in materia di contratti pubblici, introducendo una facoltà di semplificazione procedurale per le procedure aperte aggiudicate con il criterio del minor prezzo. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana.

Procedura di esame delle offerte

Nelle procedure aperte in cui l’aggiudicazione avviene al minor prezzo, le stazioni appaltanti possono scegliere di esaminare prima le offerte economiche e solo successivamente verificare:

  • l’assenza dei motivi di esclusione;
  • il rispetto dei criteri di selezione previsti dal d.lgs. 50/2016.

Questa possibilità è facoltativa e deve essere espressamente indicata nel bando di gara, insieme alle modalità con cui sarà svolta la verifica.

Verifiche e garanzie di correttezza

La verifica successiva deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Il bando può prevedere controlli anche a campione, mediante sorteggio, purché sia comunque assicurato che non venga aggiudicato un appalto a operatori che:

  • debbano essere esclusi ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
  • non soddisfino i criteri di selezione stabiliti nel bando.

Effetti sull’anomalia dell’offerta

Se trova applicazione l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016, la soglia di anomalia deve essere ricalcolata sulla base dell’esito della verifica successiva.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.