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Legge

L.R. Toscana 51/2017

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alla l.r. 86/2014 ed alla l.r. 82/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 51/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna i contributi regionali per gli interventi nei porti di Livorno e Piombino, spostando di un anno il periodo di riferimento dal 2017-2036 al 2018-2037 e rifinanziando il 2018-2019. Per Livorno è autorizzata una spesa massima di 12,5 milioni annui; per Piombino di 3 milioni annui, a valere sul bilancio 2017-2019. Entra in vigore con la pubblicazione sul BURT.

Seconda variazione al bilancio 2017-2019: interventi per i porti di Livorno e Piombino

Interventi normativi sui porti di Livorno e Piombino

La legge regionale della Toscana interviene su due precedenti discipline di spesa dedicate ai porti di Livorno e Piombino, aggiornando il periodo di applicazione dei contributi regionali e ridefinendo le autorizzazioni di spesa per le annualità 2018 e 2019. Il provvedimento si inserisce nella seconda variazione al bilancio di previsione 2017-2019.

Porto di Livorno: proroga del periodo e rifinanziamento

Per gli interventi sul porto di Livorno, la disciplina già prevista dalla legge regionale finanziaria 2015 viene modificata nel senso di spostare il periodo di riferimento:

  • il concorso regionale è ora previsto per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037, invece che dal 2017 al 2036;
  • per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è autorizzata una spesa massima di 12.500.000 euro;
  • la copertura è posta a carico degli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d’acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 e 2019.

La durata complessiva del concorso regionale viene quindi estesa fino al 2037.

Porto di Piombino: proroga del periodo e rifinanziamento

In modo analogo, per il porto di Piombino la legge modifica la disciplina contenuta nella normativa finanziaria collegata al 2016, prevedendo che il concorso regionale operi per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037, anziché dal 2017 al 2036.

Inoltre:

  • per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è autorizzata una spesa massima di 3.000.000 euro;
  • anche in questo caso la copertura è assicurata tramite gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d’acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 e 2019.

Anche per Piombino la durata della misura viene estesa fino al 2037.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Rilevanza attuale

La disciplina introduce un finanziamento limitato a specifiche annualità di bilancio già concluse e riformula previsioni riferite a un orizzonte temporale che si estende fino al 2037. Pur essendo una norma di modifica di disposizioni ancora strutturalmente esistenti, le autorizzazioni di spesa 2018-2019 sono storiche e non operano più per nuove annualità; l’atto ha quindi limitata utilità pratica oggi.

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